Esdebitazione: ristrutturazione, liquidazione controllata, sovraindebitamento del nullatenente e concordato minore.
Affrontare un debito può sembrare un vicolo cieco, ma esistono percorsi legali che permettono di trovare una via d’uscita e superare questo ostacolo. Il Codice della Crisi d’Impresa offre quattro strade per liberarsi dai debiti, ognuna con delle specifiche procedure e risultati. Le analizzeremo qui di seguito.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Questa opzione permette al consumatore di proporre un piano di ristrutturazione dei propri debiti
senza che sia necessario l’accordo dei creditori. È necessario che le obbligazioni siano state contratte per necessità diverse da quelle collegate al lavoro. Quindi tale procedura non è aperta a Partite Iva, professionisti, imprenditori, società, start up.
Scopo di tale procedura è ottenere dal giudice una riduzione del debito (una sorta di “saldo e stralcio”), anche senza il consenso dei creditori, tutte le volte in cui il debitore dimostri di non poter pagare tutto il passivo accumulato.
Per accedere alla ristrutturazione del debito, il consumatore non deve aver presentato richieste simili negli ultimi 5 anni e non deve essersi indebitato gravemente per propria colpa. Se il piano viene approvato dal giudice e correttamente eseguito, i debiti non coperti verranno cancellati, purché il consumatore non abbia commesso frodi o aggravato la propria situazione finanziaria.
Si possono falcidiare i debiti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nonché si può conservare inalterato il rapporto di mutuo garantito da
ipotecaiscritta sull’abitazione principale alla condizione di essere in regola con i pagamenti o essere rimesso in termini dal giudice.
Anche i creditori privilegiati possono subire tagli sui loro crediti, in base al valore dei beni su cui insistono i loro diritti.
Per accedere a tale procedura bisogna rivolversi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente terzo e neutrale che offre assistenza al debitore. Gli OCC sono costituiti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati, dalle Camere di commercio, da alcuni consigli notarili e alcuni Comuni.
La liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata rappresenta una delle vie legali per affrontare situazioni di sovraindebitamento, sia per consumatori che per imprenditori. Questa procedura prevede l’intervento di un giudice che nomina un liquidatore con l’obiettivo di vendere i beni del debitore, escludendo quelli indispensabili per il sostentamento, e di utilizzare il ricavato per ripagare i creditori.
La richiesta di avviare una liquidazione controllata può essere fatta non solo dal debitorestesso ma anche da terzi, come i creditori, a condizione che il debitore sia in stato di insolvenza. Questa opzione è disponibile per diverse figure: consumatori privati, imprenditori che non rientrano nei limiti di fallibilità, imprenditori agricoli e titolari di start-up innovative.
La procedura si svolge nel Tribunale competente, basato sul luogo dove il debitore ha il suo principale interesse commerciale o personale. Una volta avviata la liquidazione controllata tramite sentenza, il giudice ordina la consegna dei beni al liquidatore, salvo specifiche eccezioni motivate. Il liquidatore, quindi, prende il controllo dei beni, li vende e distribuisce il ricavato tra i creditori seguendo le regole stabilite dalla legge.
Il liquidatore ha il compito di gestire i beni, redigere un inventario entro 90 giorni dall’inizio del suo incarico e proporre un piano di liquidazione. Questa figura assicura che i beni vengano venduti e i proventi distribuiti equamente tra i creditori, rispettando i vari gradi di privilegio.
Con l’apertura della liquidazione controllata, tutte le altre azioni legali e i pignoramenti contro il debitore si fermano, incluse le procedure esecutive e cautelari, e inizia la fase concorsuale tra i creditori.
La procedura si conclude con un decreto del giudice che, salvo casi di colpa grave o frode da parte del debitore, porta all’esdebitazione, ossia alla cancellazione dei debiti residui.
L’esdebitazione dell’incapiente
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è una procedura pensata per aiutare le persone che si trovano in una situazione di insolvenza talmente grave da non essere in grado di offrire nulla ai propri creditori. Si tratta quasi sempre di persone nullatenenti.
Questo percorso offre una seconda possibilità a chi è sommerso dai debiti ma dimostra di meritare un’altra opportunità.
La procedura è pensata per le persone fisiche che si trovano in una condizione di incapacità economica totale e che soddisfano determinati criteri di meritevolezza, quali:
- non aver commesso frodi a danno dei creditori;
- non avere contribuito volontariamente o per grave negligenza alla propria situazione di debito;
- essere completamente privi di risorse, attuali o future, da destinare ai creditori.
Una volta presentata la domanda, attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e accompagnata dalla documentazione richiesta, il giudice valuterà la situazione e potrà concedere l’esdebitazione tramite un decreto. Questo decreto è soggetto a contestazioni da parte dei creditori entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
Se non ci sono opposizioni, o una volta risolte eventuali contestazioni, il debitore sarà liberato dai suoi debiti pregressi, ma resterà sotto osservazione per 4 anni. Durante questo periodo, qualora la situazione economica del debitore dovesse migliorare in modo significativo, potrebbe essere chiamato a saldare una parte dei suoi debiti, non inferiore al 10% del totale.
Immaginiamo il caso di Marco, un piccolo imprenditore che, a causa di una serie di eventi sfortunati e non prevedibili, si trova in una situazione di insolvenza totale. Marco, dimostrando di non avere agito in malafede o di non avere aggravato volontariamente la sua situazione debitoria, potrà accedere alla procedura di esdebitazione. Grazie a questo processo, potrà avere la possibilità di ricominciare senza il peso dei debiti passati, pur rimanendo sotto il monitoraggio del giudice per un periodo di 4 anni.
Il concordato minore
Il concordato minore è un percorso non accessibile ai consumatori, ma pensato per professionisti
, imprenditori di piccole dimensioni, agricoltori e start-up innovative. Questa procedura permette di proporre un accordo ai creditori per ristrutturare i debiti, potendo scegliere tra la continuazione dell’attività (forma in continuità) o la sua cessazione con eventuale apporto di risorse esterne per aumentare la quota destinata ai creditori (forma liquidatoria).
La richiesta deve essere presentata attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) situato nel tribunale di riferimento del debitore, che non è necessariamente legato alla sede legale dell’impresa o alla residenza del professionista. Alla domanda deve essere allegata una relazione dettagliata dell’OCC, la cui analisi sarà poi valutata dal giudice. La richiesta verrà respinta se emergono frodi ai danni dei creditori, mancanza di documentazione, o se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione negli ultimi 5 anni o due volte in vita.
La presentazione della domanda porta alla sospensione degli interessi sui debiti fino alla conclusione della procedura, esclusi i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per l’approvazione, è necessaria l’accettazione del 50% dei creditori. Se un creditore detiene la maggioranza, è richiesto il consenso anche per singoli individui.
Il giudice omologa l’accordo se rispetta tutti i criteri legali e di fattibilità, e se non vi sono contestazioni. Nel caso di opposizioni, l’omologa può avvenire solo se il giudice ritiene che il piano soddisfi adeguatamente il creditore contestante rispetto alla liquidazione dei beni.
Dopo l’omologa, il debitore procede all’esecuzione del piano sotto la supervisione dell’OCC, che assiste in caso di difficoltà e coordina le eventuali vendite competitive. In caso di diniego, il giudice emetterà un decreto specificando le ragioni e potrà avviare la procedura di liquidazione controllata se richiesto dal debitore.
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