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Cosa può fare una banca se non paghi il mutuo o il finanziamento? La guida sul pignoramento dei beni.

Chi ha debiti con la banca sa che, se non paga, verrà segnalato alla Centrale Rischi Interbancaria e che, da ciò, seguiranno una serie di interdizioni come la concessione di finanziamenti e l’emissione di assegni. Ma ciò che più preoccupa il debitore è chiaramente il pignoramento. Di qui la domanda: cosa può pignorare la banca se una persona non ha pagato il mutuo, l’affidamento o qualsiasi altra forma di prestito? Cosa può prendersi se il cliente non ha la possibilità di saldare il proprio debito? Sul punto bisogna fare una precisazione importante.

Nessun istituto di credito concede un prestito se prima non ottiene delle garanzie. E le garanzie possono essere di due tipi:

  • reali, ossia l’ipoteca su un immobile;
  • personali, ossia la fideiussione di un terzo.

Dunque, se la banca non ottiene il pagamento, avvierà innanzitutto il pignoramento della casa ipotecata. Non potrà sottoporre ad esso altri beni, avendo già una prelazione che la obbliga ad agire innanzitutto su tale immobile e, solo in caso di insuccesso, procedere per altre vie. Non potrà, ad esempio, pignorare lo stipendio, la pensione o altri crediti del proprio cliente se prima non ha messo all’asta il bene ipotecato. Né tantomeno sottoporre a ipoteca o pignoramento ulteriori immobili.

In presenza invece di un terzo “garante” (il cosiddetto fideiussore), l’istituto di credito riterrà solidalmente responsabile anche quest’ultimo, potendo agire contro i suoi beni e pignorandoli insieme a quelli del debitore principale in modo da rientrare nel proprio credito.

Detto ciò, abbiamo già un quadro più o meno chiaro di quali saranno le mosse della banca. Qui di seguito però dovremo approfondire alcuni aspetti. Ad esempio: quanto tempo passa prima che la stessa agisca? Cosa si può fare se non si riesce a pagare l’intero debito? La banca può pignorare la prima casa? E che succede se nell’immobile vivono anziani, disabili o minorenni? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Dopo quanto tempo la banca agisce?

Nel momento in cui una persona non paga una o più rate del mutuo, l’istituto di credito la mette “a sofferenza”: la sua posizione viene segnalata alla direzione che procede innanzitutto a iscriverla nelle liste dei cattivi pagatori (la Centrale Rischi della Banca d’Italia e, di lì, la Crif e gli altri SIC).

Il debitore riceverà una lettera di sollecito da parte dell’ufficio legale interno alla stessa banca.

Tuttavia, la domanda più frequente in questi casi è: dopo quante rate non pagate scatta il pignoramento? Ebbene, la banca potrebbe avviare la procedura già in caso di una sola rata non pagata. Ma non è così che avviene nei fatti. Difatti, l’istituto di credito provvede prima a

revocare il mutuo e a chiedere l’integrale restituzione dell’intero importo erogato, comprensivo di interessi moratori. Si ha così la decadenza dal piano di rateazione. Ma affinché ciò avvenga deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

  • 7 rate non pagate per un periodo di tempo superiore a 30 giorni e inferiore a 180 giorni;
  • una o più rate mancanti per un periodo di tempo di almeno 180 giorni. Vuol dire che anche una sola rata di mutuo non pagata per oltre 181 giorni fa scattare il pignoramento da parte della banca.

Dunque, in caso di una o due rate pagate con un leggero ritardo, il piano di ammortamento resta in piedi.

Cosa può fare la banca in caso di debiti non pagati?

Come anticipato, il primo bene che la banca è obbligata a pignorare è la casa su cui è stata iscritta l’ipoteca.

Non rileva il fatto che si tratti di prima casa: anche questa è pignorabile (non lo è solo da parte dell’Agente per la Riscossione Esattoriale).

Il pignoramento può essere eseguito anche se nell’immobile risiede un inquilino in affitto o un usufruttuario o l’ex coniuge assegnatario della dimora familiare. In tutti questi casi, però, l’acquirente all’asta dovrà rispettare il diritto di chi vive nell’abitazione fino alla sua scadenza, se esso è stato trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari prima del pignoramento stesso.

Il pignoramento è una procedura lunga, durante la quale può succedere di tutto. Il debitore infatti potrebbe tentare un accordo con l’istituto di credito o trovare un soggetto intenzionato ad acquistare l’immobile. In tal caso, le tre parti (banca, debitore e acquirente) si incontreranno dinanzi al notaio il quale farà da garante dell’operazione. Il prezzo versato dal compratore viene erogato alla banca (che pertanto rinuncerà all’ipoteca e al pignoramento), liberando la casa da ogni vincolo. L’eventuale residuo resta al debitore-venditore.

Il debitore non può acquistare la propria casa all’asta, neanche tramite un’interposta persona. Ma nulla toglie che un suo familiare partecipi a tale procedura comprandola per sé.

Si tenga poi conto che, se la casa non si vende all’asta (perché nessuno è interessato a fare offerte) e il prezzo di vendita si abbassa considerevolmente, tanto da non garantire alla banca un ragionevole soddisfacimento del credito e delle spese, il giudice è tenuto a chiudere la procedura

e ad estinguere il pignoramento. In realtà, questo potere viene usato molto raramente, solo quando vi è una profonda sproporzione tra il credito della banca e il presumibile ricavato dall’asta.

Le conseguenze per familiari ed eredi

I familiari del debitore, anche se conviventi, non subiscono alcun rischio per le obbligazioni di quest’ultimo e quindi non devono temere nulla, a meno che non siano:

  • cointestatari del mutuo;
  • garanti del mutuo.

In queste due ipotesi, infatti, essi rischieranno il pignoramento dei propri beni al pari del debitore principale.

Se alla morte di una persona rimangono debiti con la banca, questi si trasferiscono ai suoi eredi se decidono di accettare l’eredità. Gli eredi potrebbero limitare i danni accettando l’eredità con beneficio di inventario. In quest’ultima ipotesi la banca potrà pignorare solo i beni del defunto e non quelli personali degli eredi.

Il piano di sovraindebitamento

Quando una persona è sommersa dai debiti – anche se maturati nei confronti di un solo creditore, come la banca – può avviare un programma di esdebitazione tramite la procedura del cosiddetto

sovraindebitamento. Tuttavia, è necessario che il suo patrimonio e i redditi non siano tali da garantire il soddisfacimento di tutti i debiti. Questa è dunque l’estrema ratio. Bisogna comunque offrire sempre “qualcosa” per soddisfare il creditore. E se la banca ha già l’ipoteca sulla casa è molto difficile che la proposta possa essere accettata.

A tal fine è bene sapere che:

  • se i debiti sono di natura privata, è il giudice ad autorizzare il taglio del debito;
  • se i debiti sono di natura imprenditoriale o comunque lavorativa, il taglio avviene solo se c’è il consenso dei creditori che rappresentano il 60% del debito.

Per la procedura è necessario rivolgersi a un avvocato o a un commercialista. Il primo step è ottenere una relazione da parte di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che andrà poi depositata in Tribunale. Questa relazione deve contenere un programma per il pagamento “a saldo e stralcio” o con una “dilazione” ai creditori che possa apparire ragionevole.

Quali altri beni può pignorare la banca?

Se la banca non ha un’ipoteca o se l’asta viene chiusa, il suo credito può essere soddisfatto tramite altri beni del debitore o dell’eventuale fideiussore. In tal caso, si applicano le stesse regole dei pignoramenti ordinari.

L’articolo 2740 del Codice civile impone al debitore l’obbligo di saldare i propri debiti utilizzando tutti i suoi beni, sia quelli attuali che futuri.

Tuttavia, nonostante questa disposizione, l’istituto di credito, come ogni altro creditore privato, incontra alcune restrizioni legali sulle tipologie di beni che può effettivamente pignorare.

Il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento di un conto corrente rappresenta uno degli strumenti più diretti e efficaci per la banca per recuperare un credito. Questo metodo è favorito per la sua efficienza e basso costo. L’istituto di credito può ottenere informazioni sui conti correnti del debitore attraverso una richiesta formale al Presidente del Tribunale per accedere all’Anagrafe tributaria, che contiene dati reddituali dei cittadini, inclusivi di conti, titoli finanziari e cassette di sicurezza.

Naturalmente se il conto è presso la stessa banca creditrice, quest’ultima procederà alla compensazione del proprio credito con la giacenza del conto. Se esso invece è acceso presso altro istituto di credito, dovrà essere intrapresa una specifica procedura di pignoramento.

Se il saldo del conto corrente è negativo, ovvero il conto è in rosso, non è possibile procedere al pignoramento. In questo caso, la banca deve cercare altri beni pignorabili del debitore.

Per quanto riguarda i conti di appoggio di stipendi e pensioni, esistono delle protezioni specifiche per il debitore:

i risparmi già depositati sul conto possono essere pignorati solo per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale; quindi se il saldo è inferiore a questa cifra, il conto resta intoccabile.

Per i versamenti futuri successivi alla notifica di pignoramento, la banca può pignorare fino a un quinto del totale se si tratta di stipendi. In caso di pensione, invece, il quinto va calcolato dopo aver prima detratto il “minimo vitale”, che equivale al doppio dell’assegno sociale annuale.

Il pignoramento dello stipendio

Nell’ipotesi in cui un debitore non adempia ai suoi obblighi finanziari, la banca ha la possibilità di pignorare parte dello stipendio che questi riceve dal suo datore di lavoro. Ciò include non solo lo stipendio base, ma anche altri tipi di remunerazione come il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e eventuali risarcimenti legati all’attività lavorativa. Tuttavia, vi sono delle limitazioni precise: la quota pignorabile non può eccedere il 20% di ogni singola mensilità. Questa regola si applica analogamente al

TFR.

In pratica, il datore di lavoro del debitore trattiene il 20% della busta paga ogni mese, che viene poi trasferito alla banca per la riduzione del debito, dopo aver ottenuto l’approvazione da parte di un giudice durante un’apposita udienza.

Il pignoramento della pensione

Per quanto riguarda le pensioni, il processo di pignoramento è simile a quello degli stipendi, ma con una differenza sostanziale nella modalità di calcolo della quota pignorabile. Prima di procedere con il pignoramento, è necessario dedurre dal totale della pensione il cosiddetto “minimo vitale”, che è pari al doppio dell’assegno sociale annuo stabilito dall’INPS.

Questa procedura assicura che il pensionato mantenga un livello minimo di reddito necessario per le sue esigenze primarie, anche in presenza di debiti. Così facendo, la banca può procedere al recupero dei crediti rispettando i limiti imposti per proteggere la sussistenza del debitore.

Il pignoramento di canoni di affitto

Se il debitore ha un contratto di affitto registrato, da cui percepisce i canoni mensili, la banca può pignorare tali somme ordinando direttamente all’inquilino di versarle ad essa. La procedura chiaramente si attua sempre con la notifica del pignoramento preventivo.

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