In relazione ai prestatori d’opera nell’ambito del settore dilettantistico, per le prestazioni rese dal 1/07/2023 il tool agevola la redazione: a) co.co.co.: del documento da emettere a cura del committente in relazione ai co.co.co. (per compensi annui fino a . 15.000 non è obbligatorio il cedolino paga; si noti che il limite coincide con la franchigia fiscale e, dunque, in tali casi non è dovuta alcuna imposta).
Videocorso del: 07 Giugno 2024 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 222419 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatori: Dott.ssa Carla de Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Con la RM 27/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del campo codice posizione del modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai consulenti del lavoro all’ENPACL. Come specificato all’interno della risoluzione, è stata la stessa Cassa ad aver espresso all’Agenzia delle Entrate la necessità di valorizzare il campo codice posizione per il versamento della contribuzione.
Sulla GU n. 126 del 31/05/2024 è stato pubblicato il DL 71/2024, contenente disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento entra in vigore oggi.
Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stata pubblicata una nota che informa in merito all’integrazione delle risorse destinate ai contributi per le edicole, previsti dall’art. 2, c.1 e 2, del DPCM 10/08/2023. L’integrazione delle risorse, resasi necessaria a fronte dell’elevato numero di istanze pervenute, è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 1, L. 213/2023, he ha previsto che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e non impiegate, potessero essere utilizzate negli anni 2024 e 2025.
Con il Provv. del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’art. 1, c.117, della L. n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.
Con la RM 28 del 31/05/2024 sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del DM 04/12/2020. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la RM 28 del 31/05/2024 in tema di istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Con la CM 12/E del 31/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, rispondendo ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF). I principali aspetti esaminati dalla circolare riguardanole novità relative al modello 730/2024 e gli effetti ai fini dell’obbligo per i CAF e i professionisti di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il call center dell’Agenzia delle Entrate sarà attivo, in aggiunta ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1 e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13.
Buongiorno, abbiamo il caso di un Curatela Eredità Giacente con solo c.f. perché gli eredi del de cuius (titolare con partita iva) non hanno accettato l’eredità. Bisogna emettere una fattura per vendita di beni strumentali, l’ intestazione della fattura è quella della curatela riportando il solo CF o l’ intestazione deve essere con tutti i dati del de cuius E corretto applicare l’ iva Grazie e saluti.
Buongiorno, un cliente in regime forfettario riceve una fattura da un fornitore estero senza l’applicazione dell’Iva. Abbiamo letto che sotto i 10.000,00 annui il fornitore dovrebbe fare la fattura applicando l’iva del suo Paese, nel nostro caso il cliente non supera i 10.000,00 di acquisti dal’estero, ma il fornitore non ci rifarà la fattura corretta.
Buongiorno, il quesito riguarda la Zes Unica del Mezzogiorno, e nello specifico, ho un dubbio per quanto riguarda le esclusioni. Più precisamente, un’azienda di trasporti per conto terzi Codice ateco 494100, è esclusa dal poter richiedere il credito ZES.
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