Guida pratica alla nuova procedura: obblighi del creditore, dell’ufficiale giudiziario e dell’avvocato.
Abbiamo già avuto modo di parlare degli aspetti tecnici del nuovo pignoramento di veicoli e rimorchi (leggi “Nuovo pignoramento di veicoli e rimorchi: come funziona”) e delle conseguenze per il debitore inadempiente (leggi “Nuovo pignoramento sulle auto: obbligo di consegna entro 10 giorni”); nello stesso tempo abbiamo trovato l’occasione per alcune considerazioni sull’utilità di tale esecuzione e sull’opportunità di un’eccezione per la “prima auto” così com’è per la “prima casa” (leggi “Impignorabile la “prima auto” così come la “prima casa”).
Ci occuperemo ora di alcuni aspetti inerenti la
procedura corretta da seguire, secondo le novità introdotte dalla recente riforma della giustizia [1].
Qual è il giudice competente?
Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, moto e rimorchi [2] è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora oppure la sede. Si tratta, quindi, di una rosa di possibilità di scelta a discrezione del creditore, che potrà quindi radicare la procedura esecutiva presso il tribunale che più ritiene conveniente.
Come si avvia il pignoramento dell’auto?
La procedura avviene attraverso la ricerca telematica del bene da pignorare. Pertanto bisogna richiamare la nuova disciplina appena introdotta dalla riforma della giustizia [3]. A tal fine, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora oppure la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di
posta elettronica ordinaria e certificata (PEC) del difensore.
Con tale autorizzazione, l’avvocato del creditore deve recarsi dall’ufficiale giudiziario il quale accederà mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, all’anagrafe tributaria e il PRA (Pubblico registro automobilistico) per tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Prima di tale passo, tuttavia, è dovuto il pagamento del contributo unificato secondo le nuove tariffe stabilite proprio per tale forma di esecuzione forzata telematica: a riguardo consulta la tabella pubblicata in “Nuovo contributo unificato per la ricerca telematica da parte dell’ufficiale giudiziario”.
Terminate le operazioni, l’ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale indica le banche dati consultate e i risultati della ricerca.
Cosa succede una volta individuata l’auto da pignorare?
Nel caso in cui siano stati individuati veicoli che si trovino in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accederà agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti successivi.
Se invece tali luoghi rientrino nella competenza di altri ufficiali giudiziari, egli rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro 15 giorni (a pena d’inefficacia della richiesta) la deve presentare all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
A questo punto, l’ufficiale giudiziario, individuata l’auto da pignorare, invia al debitore una ingiunzione [4] con cui gli intima di consegnare, entro 10 giorni, l’automobile con tutti i documenti relativi (libretto di circolazione, attestato di proprietà, ecc.) all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) del territorio ove il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede.
Dopo il pignoramento, chi è custode dell’auto pignorata?
Inizialmente, il debitore è costituito custode del mezzo pignorato, senza diritto a compenso. Ma si tratta di un brevissimo lasso di tempo. Infatti, come visto, nei 10 giorni successivi, egli deve consegnare il mezzo all’
Istituto Vendite giudiziarie il quale ne diventa quindi custode e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile.
Quali sono i successivi compiti dell’avvocato?
Il creditore pignorante (o meglio, il suo avvocato) dovrà procedere alla trascrizione, nel PRA, di un atto ove si indicano esattamente i beni pignorati.
Tale obbligo scatta una volta che l’ufficiale giudiziario abbia eseguito l’ultima notifica ed abbia consegnato senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché appunto proceda lui a detta trascrizione.
Successivamente, il creditore deve depositare, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione forzata, anche la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Tale obbligo scatta entro 30 giorni dall’anzidetta comunicazione inviata, come si è visto, dall’istituto vendite giudiziarie che ha assunto la custodia del bene pignorato.
Che succede se il debitore non consegna l’auto all’Istituto Vendite Giudiziarie?
Scaduti i 10 giorni dell’intimazione dell’ufficiale giudiziario, il veicolo non può più circolare. Se ciò avviene, la polizia che “peschi” il debitore alla guida del mezzo pignorato, lo può apprendere immediatamente in via forzosa, insieme ai titoli e ai documenti sulla proprietà, consegnandolo all’IVG.
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