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L’assenza di agibilità può essere causa ostativa per l’accesso
alle detrazioni fiscali ed, in particolare, al Superbonus 110%? È
una domanda che in redazione è arrivata tante volte, soprattutto
prima che il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis)
prevedesse un regime edilizio e fiscale specifico per gli
interventi senza demolizione e ricostruzione che accedono alle
detrazioni fiscali del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e agibilità

Partiamo dalla risposta più facile: l’assenza di agibilità non è
mai motivo di decadenza o esclusione dalle detrazioni fiscali del
110%. L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 ha
inserito una deroga espressa all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), prevedendo che il superbonus 110% possa
decadere solo in alcuni casi specifici tra i quali non è
contemplata l’assenza di regolarità urbanistica-edilizia.

Proprio recentemente, il sottosegretario all’Economia Federico
Freni, rispondendo all’interrogazione 5-07778 presentata dal
Deputato Raffaele Baratto, ha chiarito che per il sismabonus
acquisti, ma il concetto è estendibile al superbonus, l’agibilità a
seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine
lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e
agibilità non è richiesta ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione fiscale.

Risposta ovvia in considerazione che la segnalazione certificata
di agibilità (SCA), come previsto all’art. 24, comma 1 del Testo
Unico Edilizia, attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto
degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità
dell’opera al progetto presentato.

La SCA attesta, quindi, due tipologie di requisiti:

  • quelli relativi all’utilizzo per l’immobile (un immobile può
    essere agibile per un utilizzo e non agibile per un altro);
  • quelli che riguardano la conformità edilizia-urbanistica.

I primi non influiscono mai sull’utilizzo delle detrazioni
fiscali; i secondi, invece, sono espressamente derogati dall’art.
119, comma 13-ter del Decreto Rilancio.

Bonus edilizi e agibilità

Diverso è il caso che riguarda l’accesso agli altri bonus
edilizi per i quali valgono sempre le cause di decadenza previste
all’art. 49 del Testo Unico Edilizia:

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto
con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano
per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.

Alla domanda se l’assenza di agibilità possa influire sulla
fruizione degli altri bonus edilizi, occorre rispondere con la
dovuta cautela. È, infatti, necessario valutare il perché
dell’assenza di agibilità perché se questa riguarda la non
conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, si ritornerebbe alle
cause di decadenza del citato art. 49, se invece riguarda solo i
requisiti per l’utilizzo del bene o l’assenza puramente
documentale, come chiarito anche dal sottosegretario, l’agibilità
non è richiesta ai fini dell’applicazione delle agevolazioni
fiscali.

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