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[1] Banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti, la Cassa depositi e prestiti. Per l’elenco delle tipologie di intermediari sottoposti agli obblighi di segnalazione in Centrale dei Rischi, si veda Circolare n. 139 dell’11 luglio 1991 – 18° aggiornamento di gennaio 2019, cap. I, sez. 1, par. 5, pp. 13-15.

[2] Nel prosieguo, nel menzionare la Circolare n. 139 dell’11 luglio 1991, si farà sempre riferimento al testo attualmente vigente, ossia quello di cui al 18° aggiornamento del gennaio 2019.

[3] Per una completa indicazione delle fonti normative che disciplinano la materia, si veda la Circolare n. 139/1991, cap. I, sez. 1, par. 1, pp. 7-10.

[4] In particolare, ai sensi della Circolare n. 139/1991, cap. I, sez. 1, par. 2, p. 10 e cap. II, sez. 1, par. 1, p. 33 “sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personale rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito”.

[5] Le finalità perseguite dalla Centrale dei Rischi sono indicate espressamente nella Circolare n. 139/1991, cap. I, sez. 1, par. 2, p. 10. Anche in giurisprudenza la Centrale dei Rischi viene definita come “strumento di ausilio per gli intermediari per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del relativo rischio, attraverso il quale si persegue l’obiettivo di accrescere la stabilità del sistema” (Cass., 29 gennaio 2015, n. 1725; App. Lecce, 19 luglio 2017, n. 783, in www.iusexplorer.it).

[6] Basti pensare agli effetti della mancata segnalazione, connessa al sostegno creditizio avventato, sulla c.d. concessione abusiva di credito.

[7] A proposito del difficile equilibrio tra finalità pubblicistiche e diritti dei singoli che caratterizza la disciplina della Centrale dei Rischi, cfr. F. Vella, Segnalazione di crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi e responsabilità della Banca, in BBTC, 1997, II, p. 496, che ha sottolineato la “necessità di una rappresentazione non falsata della qualità delle relazioni di credito, sia per selezionare la clientela realmente meritevole, sia per riequilibrare posizioni di (eccessivo) rischio e situazioni patologiche”.

[8] Per una completa definizione delle principali classi di crediti deteriorati, si vedano la Circolare n. 139/1991, cap. II, sez. 2, par. 1.5, pp. 43-44 e cap. II, sez. 3, par. 9, pp. 56-57, e la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti” – 10º aggiornamento del 28 dicembre 2017, par. 2.1 “Esposizioni creditizie deteriorate”, p. B.7.

[9] Cfr. cap. I, sez. 2, par. 5.1 della Circolare n. 139/1991.

[10] Cfr. ABF Roma, 23 aprile 2013, n. 2186, in NCGC, n. 4/2014, p. 308, che ha ritenuto “gravemente colposo e comunque manifestamente illecito” il comportamento della banca che aveva mantenuto ferma la segnalazione a sofferenza nonostante la pacifica e integrale estinzione del debito da parte del cliente.

[11] Trib. Lecce, 5 agosto 2008, n. 1496, in Resp. civ. prev., 2009, pp. 2541 e ss., con nota di F. Greco, Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi e responsabilità dell’intermediario.

[12] Sul punto, cfr. V. Sangiovanni, Mancato pagamento di rate di mutuo e segnalazione legittima in Centrale rischi, in Corriere del merito, n. 6/2013, p. 632 e ss., anche per la dottrina ivi richiamata.

[13] Cfr. cap. II, sez. 2, par. 1.5 della Circolare n. 139/1991.

[14] Trib. Milano, 29 agosto 2014, in www.iusexplorer.it.

[15] Tra le pronunce di legittimità, v., da ultimo, Cass., 25 gennaio 2017, n. 1931 e Cass., 29 gennaio 2015, n. 1725, entrambe reperibili in www.iusexplorer.it. Tra le decisioni di merito, cfr., ex plurimis, Trib. Firenze, 11 agosto 2017, in www.iusexplorer.it; Trib. Salerno, 7 aprile 2015, in BBTC, 2016, 2, II, p. 213; Trib. Milano, 24 dicembre 2014, in www.iusexplorer.it. Tale orientamento è seguito anche dalle decisioni dei Collegi dell’Arbitro Bancario e Finanziario, che come vedremo può essere adito anche per la risoluzione di controversie relative alla segnalazione in Centrale Rischi (V. ABF, Collegio di Coordinamento n. 611/2014). Al riguardo, si deve dare atto del seppur minoritario orientamento giurisprudenziale che ha assimilato il concetto di insolvenza in materia di segnalazioni in Centrale Rischi alla situazione di insolvenza fallimentare: Trib. Milano, 27 luglio 2004, in Dir. ban. merc. Fin., 2005, p. 499.

[16] Trib. Salerno, 7 aprile 2015, cit.

[17] Trib. Milano, 12 marzo 2015 , in www.ilcaso.it.

[18] Trib. Napoli, 1 dicembre 2017, in www.iusexplorer.it.

[19] Trib. Verona, 12 novembre 2015, in www.ilcaso.it.

[20] Cass., 6 novembre 2014, n. 23646, in www.iusexplorer.it. V. Trib. Brindisi, 17 febbraio 2017, in Vita not., 2017, p. 585, secondo cui “non sembra meritevole di essere segnalata alla Centrale Rischi, per la carenza di disvalore giuridico, una situazione in cui l’impresa non è la principale artefice del proprio dissesto, ma lo stesso sia in qualche misura “eterodeterminato”.

[21] Ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. b), TUB per consumatore si intende “una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale eventualmente svolta”.

[22] Cfr. cap. I, sez. 1, par. 4 della Circolare n. 139/1991. Anche nel cap. II, sez. 3, par. 9, della Circolare n. 139/1991 viene precisato che l’obbligo di previa informativa della segnalazione di “inadempimento persistente” rileva soltanto “ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall’art. 125 comma 3 del T.U.B”. Conformemente a tali previsioni, l’art. 125, comma 3, TUB prevede testualmente l’obbligo di informativa delle segnalazioni negative effettuate in una banca dati nei soli confronti del “consumatore”.

[23] La tesi è confermata dalla prevalente giurisprudenza di merito. Cfr. Trib. Napoli, 16 aprile 2015, in www.expartecreditoris.it secondo cui, per le tipologie di crediti diversi da quelli c.d. a sofferenza, “non sussiste un obbligo di segnalazione preventiva al cliente”; Trib. Ferrara, 14 marzo 2018, n. 184, in www.iusexplorer.it; Trib. Verona, 27 marzo 2017, in www.expartecreditoris.it.

[24] Così, ex multis, ABF Bari, 11 gennaio 2018, n. 309; ABF Napoli, 19 gennaio 2017, n. 445 secondo cui l’obbligo di preavviso ha “la finalità di realizzare una esigenza di trasparenza nel rapporto tra intermediario e cliente, e non costituisce un requisito di validità; sicché la sua violazione può rilevare sotto il profilo della lesione dei principi di buona fede e correttezza, fonte di un eventuale diritto al risarcimento dei danni; e ciò sempre a condizione che ne siano allegati e provati i relativi presupposti, in quanto il perimetro del danno risarcibile è circoscritto ai pregiudizi derivanti dalla mancata informativa preventiva e non dalla segnalazione in sé, come prospettato nel caso di specie”; ABF Napoli, 2 maggio 2016, n. 4033; ABF Roma, 17 novembre 2011, n. 2484, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

[25] Trib. Perugia, 28 settembre 2018, in www.expartecreditoris.it;Trib. Prato, 21 aprile 2017, in www.expartecreditoris.it, che, in un caso di segnalazione “a sofferenza” non precedentemente comunicata al soggetto segnalato, ha ritenuto che l’omessa preventiva comunicazione non fosse di per sé idonea a rendere illegittima la segnalazione a sofferenza, non avendo il cliente fornito alcun elemento per escludere la sussistenza dei presupposti per tale segnalazione.

[26] Oltre che dall’art. 128-bis TUB e dalla Deliberazione CICR 29 luglio 2008, n. 275 sulla Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, il funzionamento dell’ABF è disciplinato nel dettaglio dalle Disposizioni applicative adottate da Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, aggiornate a novembre 2016 e pubblicato sul sito www.bancaditalia.it. Per un’approfondita trattazione delle funzioni, del funzionamento e delle caratteristiche del sistema dell’ABF, v. M. C. Malara, Centrale dei rischi e giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, in Contratti, n. 1/2018, pp. 93 e ss.; A. Pierucci, L’Arbitro Bancario e Finanziario: l’esperienza applicativa, in Giur. Comm., 2014, pp. 811 e ss.

[27] In particolare, le controversie sottoposte all’ABF sono esaminate da un organo decidente articolato in 7 diversi collegi operanti su base territoriale (rispettivamente Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermi) la cui competenza è ripartita in ragione del domicilio del cliente.

[28] Sulle caratteristiche dell’ABF quale giudizio “prognostico-deflattivo”, si veda C. Consolo – M. Stella, Il funzionamento dell’ABF nel sistema delle ADR, in Analisi giur. econ., 2011, pp. 121 e ss.

[29] Ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione CICR 29 luglio 2008, n. 275 e della sez. 1, par. 3 delle Disposizioni applicative adottate da Banca d’Italia, per cliente s’intende il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento.

[30] Si veda la definizione di “intermediario” ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione CICR 29 luglio 2008, n. 275 e della sez. 1, par. 3 delle Disposizioni applicative adottate da Banca d’Italia. Per verificare se il soggetto contro cui si intende proporre ricorso è sottoposto all’ABF, è possibile consultare gli albi e gli elenchi tenuti da Banca d’Italia sul sito https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/

[31] Così la sez. IV, par. 1 delle Disposizioni applicative adottate da Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La norma precisa inoltre che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo.ù

[32] Il ricorso deve essere corredato dalla documentazione che attesti l’avvenuto pagamento del contributo per le spesa della procedura (Euro 20,00). Dal 5 febbraio 2018 il ricorso può essere presentato e gestito autonomamente dal cliente mediante il portale online.

[33] M. C. Malara, Centrale dei rischi e giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, cit., p. 101.

[34] Nel senso dell’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione di una segnalazione dalla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, quando ne ricorrano i presupposti, si vedano, di recente, Trib. Verona, 27 marzo 2017, cit.; Trib. Roma, 27 gennaio 2017, in BBTC, 2016, IV, pp. 458 e ss., con nota di F.A. Marasà, Sulla violazione di regole sostanziali e procedurali nella segnalazione in Centrale Rischi; Trib. Enna, 15 ottobre 2015, in Giur. it, 2016, p. 2123; Trib. Milano, 15 ottobre 2014, in www.ilcaso.it.

[35] Così Trib. Napoli, 2 luglio 2013, in www.iusexplorer.it; Trib. Verona, 22 ottobre 2012, in www.ilcaso.it edita anche in www.iusexplorer.it, con data 14 gennaio 2013 che hanno affermato che il rimedio cautelare tipico previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 è applicabile a tutti i provvedimenti lesivi della Privacy. Si veda anche Trib. Salerno, 23 maggio 2012, in Corriere del merito, 2012, 881, che con riferimento ad una fattispecie anteriore al D.Lgs. n. 150/2011, ha comunque affermato che “la domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto inerente un’attività di trattamento dei dati personali, va proposta secondo lo schema procedimentale tipico di cui all’art. 152 codice privacy [che, al pari dell’art. 5 D.Lgs. n. 150/2011, prevedeva la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato in caso di gravi motivi], e pertanto è inammissibile il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. a carattere residuale”. A favore dell’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. cfr. anche Trib. La Spezia, 29 gennaio 2014, in www.dirittobancario.it; Trib. Catanzaro ord., 9 maggio 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Patti, 16 maggio 2005, in www.iusexplorer.it.

[36] Cfr. Circolare n. 139/1991, pp. 58 e 169.

[37] Trib. Milano, 28 novembre 2014, in www.ilcaso.it. Cfr. anche Trib. Milano, 29 agosto 2014 cit., che ha ritenuto che la presenza di sconfinamenti anche verso altri istituti di credito non può autorizzare la banca alla revoca della concessione del credito e alla conseguente segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, rilevando come “gli sconfinamenti (che, peraltro, rientrano fra le segnalazioni a carattere automatico) non siano indice in sé e in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, essendo nel caso di specie, al contrario, lo strumento utilizzato dall’imprenditore per adempiere ai propri obblighi verso i fornitori” e che, pertanto, “in assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l’utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non possa costituire da sola indice di “insolvenza” seppure nell’accezione “levior” individuata per la segnalazione a sofferenza”.

[38] Ha escluso la sussistenza del requisito del periculum proprio alla luce dell’assenza di una segnalazione a sofferenza Trib. Venezia, 13 ottobre 2016, in www.osservatoriodirittoimpresa.it; Trib. Venezia, 20 giugno 2016, in www.iusexplorer.it che ha chiarito che la richiesta di delucidazioni da parte di altri istituti di credito in merito alle segnalazioni presso la Centrale dei Rischi “in sé esprime solo l’esigenza di ottenere chiarimenti circa i motivi della segnalazione dello sconfinamento che non evidenzia in sé alcuna sofferenza tale da coinvolgere [ndr il soggetto segnalato] in modo pregiudizievolmente urgente”.

[39] Così, ad esempio, Trib. Padova, 31 agosto 2018, con riferimento, però, ad un caso in cui il periculum in mora era stato dimostrato in concreto “essendovi prova della circostanza che la … abbia appunto rifiutato … l’accoglimento di nuove richieste di finanziamento proprio in considerazione della presenza delle denunciate segnalazioni”; Trib. Belluno, 22 marzo 2018, entrambe in Pluris; Trib. Roma, 27 gennaio 2017, cit..; Trib. Cuneo, 14 aprile 2017, in www.iusexplorer.it. In senso parzialmente diverso, ma con esiti analoghi cfr. anche Trib. Napoli, 1 dicembre 2017, cit., che ha rilevato che il periculum in mora “più che essere in re ipsa, può essere facilmente desunto da indici presuntivi”.

[40] Trib. Bologna, 14 maggio 2010, in Pluris.

[41] Trib. Napoli, 11 febbraio 2019, in www.expartecreditoris.it , con riferimento alla domanda cautelare di revoca di una segnalazione effettuata alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

[42] Le pronunce citate supra dei Tribunali di Belluno, Padova, Cuneo e Napoli si riferiscono, infatti, tutte a casi in cui la segnalazione riguardava direttamente attività imprenditoriali.

[43] Trib. Genova, 3 maggio 2017, in www.iusexplorer.it,secondo cui “il considerevole tempo trascorso dalla segnalazione … pari ad oltre sei mesi, in assenza di una specifica circostanza in fatto dedotta come prossima, imminente ed irreparabile ai fini del paventato pregiudizio porta ad escludere la sussistenza del presupposto della domanda cautelare”.

[44] Trib. Napoli, 4 marzo 2016, in www.ilcaso.it.

[45] Trib. Palermo, 23 giugno 2003, in www.iusexplorer.it, secondo cui “il professionista – in un’ottica di salvaguardia dei caratteri propri del provvedimento d’urgenza – deve essere chiamato ad adempiere un più pregnante onere di allegazione e di prova (e sia pure di prova intesa in accezione lata, adeguata al tipo di accertamento che è operabile in sede cautelare) relativo a circostanze specifiche che rendano quantomeno plausibile l’affermazione che la preclusione della possibilità di ricorrere ai finanziamenti del sistema bancario reca in sé il rischio della verificazione di un pregiudizio – anzitutto imminente ed inoltre – destinato ad incidere su situazioni giuridiche soggettive di natura tale da far temere che esso possa divenire irreversibile”.

[46] Cfr., ad esempio, Trib. Venezia, 20 giugno 2016 cit., secondo cui“il ricorrente che ha agito in proprio non può lamentare un pericolo di pregiudizio eventualmente incombente in capo a C che, nell’eventualità, potrebbe essere pregiudicata del mancato rinnovo di aperture di credito da parte di altri istituti bancari”.

[47] Secondo la Circolare n. 139/1991, cap. II, Sez. III, par. 9, p. 57 “Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)”.

[48] Così Trib. Como, 24 settembre 2014,in www.ilcaso.it, che, con riferimento a una fattispecie in cui la società ricorrente lamentava la sussistenza di un pregiudizio relativo alle proprie possibilità di accesso al credito e di mantenimento dello stesso, ha ritenuto sufficiente ed idonea ad eliminare l’asserito pregiudizio, la mera “correzione della segnalazione mediante indicazione del credito oggetto di causa come contestato … ”. Si veda anche Trib. Cagliari, 4 ottobre 2016, n. 2723, in www.iusexplorer.it, che, in un giudizio di cognizione ordinario, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, evidenziando, tra l’altro, che “la banca si è prontamente attivata per porre rimedio alla situazione venutasi a creare, provvedendo dapprima in data 14.1.2014 all’invio della segnalazione concernente la contestazione, nonché in data 14.7.2014 al rinnovo della rettifica riguardante il rapporto di mutuo, con l’indicazione che trattavasi di rapporto contestato”.

[49] Trib. Venezia, 31 marzo 2017, in www.osservatoriodirittoimpresa.it.Nello stesso senso si vedano anche Trib. Venezia, 28 dicembre 2016; Trib. Venezia, 13 ottobre 2016 cit., entrambe reperibili in www.osservatoriodirittoimpresa.it;Trib. Venezia, 20 giugno 2016, cit.

[50] Trib. Vicenza, 31 marzo 2016, in www.dirittobancario.it.

[51] Trib. Palermo, 16 agosto 2016, in www.dirittobancario.it.

[52] Trib. Verona, 18 marzo 2013, in www.iusexplorer.it.

[53] Trib. Roma, 30 novembre 2017, in www.dirittobancario.it.

[54] Trib. Bari, 24 gennaio 2008, in Pluris, secondo cui “L’illegittima segnalazione effettuata dalla convenuta è causa pertanto della revoca degli affidamenti da parte delle banche e dei maggiori fornitori che sostenevano l’attività dell’impresa, con conseguente pregiudizio per quest’ultima, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, come si avrà modo di specificare in seguito”.

[55] Così Trib. Mantova, 9 marzo 2017, in www.iusexplorer.it, che ha riconosciuto al soggetto indebitamente segnalato in Centrale Rischi il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato avvio del progetto industriale e la conseguente perdita di utilità economica a causa della segnalazione illegittima.

[56] In questo senso, cfr. Trib. Brindisi,2 marzo 2011, in NGCC, 2012, pp. 1 e ss.

[57] Per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 28 marzo 2018, n. 7594 in tema di danno all’immagine e alla reputazione per illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi; Cass., 29 gennaio 2017, n. 1931 cit., che ha escluso la risarcibilità del danno in re ipsa, ammettendo però il ricorso a presunzioni. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Treviso, 15 febbraio 2019, in www.iusexplorer.it secondo cui il danno da illegittima segnalazione “non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione”; Trib. Cagliari, 4 ottobre 2016, n. 2723, cit.

[58] Cass., 9 gennaio 2019, n. 207.

[59] Ex multis: ABF Bari, 13 novembre 2018, n. 23772, che ha rigettato la richiesta risarcitoria da illegittimità della segnalazione “stante l’assenza di profili di illiceità della condotta posta in essere dall’intermediario e la totale assenza di elementi di prova a sostegno del presunto pregiudizio sofferto”, richiamando “l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale non è, in generale, «predicabile l’esistenza nel nostro ordinamento di danni in re ipsa: né patrimoniali, né non patrimoniali. Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115 c.p.c., ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che debba esistere non è dubitabile» (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, ord. n. 27557)”; ABF Milano, 12 settembre 2018, n. 18941; ABF Milano, 16 giugno 2016, n. 5749; ABF Napoli, 6 maggio 2016, secondo cui, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da mancata concessione di ulteriori finanziamenti, occorre la prova “che la banca presso la quale si è rivolto il ricorrente per ottenere l’erogazione di un credito abbia optato per non concederlo esclusivamente in ragione della detta segnalazione”. Le decisioni dei Collegi dell’ABF sono tutte reperibili in www.arbitrobancariofinanziario.it.

 

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