Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


Di recente un sempre maggior pubblico si è accostato alle c.d. aste immobiliari, cioè alle vendite (con o senza incanto) ordinate nell’ambito di procedimenti esecutivi (individuali o concorsuali), il cui numero è negli anni cresciuto a causa della crisi sia per quantità che per varietà degli immobili esecutati. Iniziamo oggi la pubblicazione a puntate della “Guida operativa alle aste immobiliari”. Come inizia la procedura esecutiva immobiliare? Come funziona la disciplina della pubblicità degli avvisi? E quali conseguenze in caso di omissione?

Premessa

qg_bigL’asta è una procedura pubblica aperta a tutti (tranne che al debitore) che ha lo scopo di liquidare forzatamente un bene cercando di massimizzare il prezzo di vendita al fine di rimborsare i creditori (procedenti e intervenuti). Essa si può svolgere mediante due diverse modalità di vendita: la vendita con incanto (cioè con offerte a rilancio) e la vendita senza incanto (con il meccanismo delle buste chiuse) che, come vedremo, è oggi divenuta la “regola” per tutti i procedimenti; laddove l’incanto può essere ordinato solo laddove il giudice ritenga probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

Con il passare degli anni il legislatore ha sempre più snellito il percorso della “odiosa” procedura esecutiva (originariamente affidata per intero al Tribunale) e reso sempre più vantaggioso, anche sotto il profilo fiscale, l’acquisto di immobili esecutati; e ciò al fine ultimo di garantire un certo e rapido recupero del credito vantato dal creditore istante (e dai creditori intervenuti). L’attuale scenario rende, quantomeno sulla carta, le aste immobiliari sempre più “appetibili” sia per coloro che svolgono attività di impresa sia per coloro che intendono, più semplicemente, acquistare la propria casa di abitazione.

L’iter di riforma, inaugurato con la legge 3 agosto 1998, n. 302 (che ha introdotto la possibilità di delegare la fase dell’incanto ai notai) ha avuto un importante impulso a seguito dell’approvazione della Legge 14 maggio 2005, n. 80 e della Legge 28 dicembre 2005, n. 263, cui hanno poi fatto seguito altri interventi “minori” (Legge 24 febbraio 2006, n. 52, Legge 18 giugno 2009, n. 69, Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Gli interventi del 2005, recependo le prassi “virtuose” di alcuni Tribunali (finalizzate ad avvicinare alle aste anche il pubblico di acquirenti non professionali), hanno in particolare introdotto: – la delega delle operazioni di vendita a favore di altri professionisti; – la pubblicità obbligatoria su appositi siti internet (artt. 490 e 570 c.p.c.); – la nomina del custode giudiziario terzo (artt. 559 e 560 c.p.c.) al posto del debitore; – la preferenza per la fase senza incanto (art. 569 ss. c.p.c.); – la possibilità di ottenere la liberazione dell’immobile a seguito del decreto di trasferimento (cui è stata riconosciuta natura di titolo esecutivo per il rilascio); – una maggior facilità per l’aggiudicatario di pagare il prezzo del trasferimento mediante il ricorso a finanziamenti ipotecari (art. 585 c.p.c.).

Il percorso ha avuto, da ultimo, un’ulteriore accelerazione su impulso del governo Renzi, che ha agito su due fronti. Da un lato, al fine di incentivare soluzioni stragiudiziali dell’insolvenza, ha tipizzato talune ipotesi di “patto marciano”, cioè la possibilità di pattuire, per il caso di inadempimento, il trasferimento dell’immobile ipotecato ad estinzione del debito, con l’obbligo del creditore di restituire l’eventuale eccedenza di valore del bene, stimato al tempo dell’inadempimento, rispetto al debito maturato (per approfondimenti vedi il commento di G.O. Mannella, “La tipizzazione del patto marciano nelle più recenti normative”, in Il Quotidiano Giuridico del 21 settembre 2016, sul nuovo art. 120-quinquiesdecies del T.U.B., in tema di credito ipotecario ai consumatori su immobili residenziali e sul nuovo art. 48-bis del T.U.B., in tema di finanziamenti alle imprese); dall’altro, ha ulteriormente modificato le regole delle procedure esecutive (individuali e concorsuali) attraverso lo strumento (assai scomodo per gli operatori coinvolti) della decretazione d’urgenza, con il dichiarato obiettivo di «migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l’istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali».

In meno di un anno sono stati emanati dapprima il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) e, successivamente, il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 118, in vigore dal 3 luglio 2016).

Nel presente contributo seguiremo le varie fasi del complesso iter che porta al trasferimento in favore dell’aggiudicatario dell’immobile oggetto della procedura esecutiva, affiancando la descrizione di ciascuna fase con un estratto della principale normativa di riferimento, ove sono altresì evidenziate le novità introdotte con i due citati recenti provvedimenti.

L’inizio della procedura esecutiva immobiliare

Ciascun creditore, anche se ipotecario, per poter aggredire l’immobile posto a garanzia del credito deve avviare una procedura esecutiva presso il Tribunale competente, che nomina a dirigerla un Giudice dell’Esecuzione (art. 484 c.p.c.).

Pertanto, in caso di inadempimento del proprio debitore, il creditore che sia munito di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, può promuovere, dopo aver notificato l’atto di percetto (che “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni […] con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”) l’espropriazione immobiliare mediante la notifica e la trascrizione dell’atto di pignoramento (che “consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”) sull’immobile che si vuole vendere per ottenere in tal modo la soddisfazione del proprio credito.

Decorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (previa iscrizione a ruolo e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla detta notifica, pena l’inefficacia del pignoramento) il creditore procedente (e/o quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) può presentare ai sensi dell’art. 567 c.p.c., mediante deposito di apposito ricorso presso la cancelleria del Tribunale cui appartiene l’Ufficiale Giudiziario che ha notificato il pignoramento, istanza di vendita.

Le novità da ultimo apportate a questa fase del processo hanno riguardato:

a) l’introduzione, quale contenuto delprecetto (art. 480 c.p.c.), dell’avvertimento al debitore che può porre rimedio alla situazione mediante il ricorso alle soluzioni per la composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di composizione della crisi e/o piano del consumatore) introdotte dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e ciò proprio al fine di impedire l’avvio o la conclusione di un’esecuzione individuale; si tratta di una previsione con finalità informativa (oltre che di incentivazione verso l’adozione di tali procedure alternative) per cui il creditore, edotto il debitore con l’avvertimento in esame, può iniziare l’esecuzione forzata senza dover attendere l’esito di tali procedure (salvi gli effetti sospensivi collegati al loro eventuale esperimento);

b) l’introduzione, quale contenuto del pignoramento (art. 492 c.p.c.), dell’avvertimentoche (a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c.) l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile; previsione, quella dell’art. 615 c.p.c., mediante la quale si è voluto rendere più difficile la proposizione di opposizioni a mero scopo di intralcio e ritardo, permettendone l’accoglimento solo se proposte fino a che non sia stata disposta la vendita o l’assegnazione;

c) il dimezzamento (da novanta a quarantacinque giorni) del termine entro cui il creditore deve presentare il ricorso per l’istanza di vendita, pena l’inefficacia del pignoramento medesimo ai sensi dell’art. 497 c.p.c.; che imprime una significativa accelerazione dei tempi della procedura.

Titolo esecutivo

art. 474 c.p.c.

L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi:1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

art. 479 c.p.c.

Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Forma del precetto

art. 480 c.p.c.(1) avvertimento introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamenteal titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. (1)Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Cessazione dell’efficacia del precetto

art. 481 c.p.c.

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

Termine ad adempiere

art. 482 c.p.c.

Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicatonel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

Inizio dell’espropriazione

art. 491 c.p.c.

Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

Forma del pignoramento

art. 492 c.p.c.(1) l’avvertimento è stato inserito dal D.L. 3 maggio2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016,n. 119

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.[…]Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. (1)[…]

Forma del pignoramento immobiliare

art. 555 c.p.c.

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

Cessazione dell’efficacia del pignoramento

art. 497 c.p.c.Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

Termine dilatorio del pignoramento

Art. 501 c.p.c.

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.

Forma dell’opposizione

art. 615 c.p.c.(1) Comma modificato dal D.L. 27 giugno 2015,n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.(2) Comma modificato dal D.L. 3 maggio2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016,n. 119.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. (1)Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. (2)

La pubblicità degli avvisi

L’avviso di vendita è il documento che permette al pubblico di conoscere le informazioni essenziali (ad esempio modalità di visita dell’immobile, di presentazione delle offerte ecc.) per poter partecipare all’asta. L’art. 490 c.p.c. è stato profondamente modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che ha completamente ridisegnato il meccanismo pubblicitario delle aste immobiliari.

a) il portale delle vendite pubbliche (pubblicità obbligatoria)

Il primo comma prescrive oggi che tutti gli atti esecutivi dovranno essere pubblicizzati (obbligatoriamente) sul portale del Ministero della Giustizia, in un’area denominata “portale delle vendite pubbliche” (adempimento che sostituisce l’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario presso la cancelleria del Tribunale competente all’esecuzione). Occorre precisare che le norme sul “portale delle vendite pubbliche” non sono ancora operative, poiché si applicheranno decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, delle specifiche regole tecniche, da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 30 giugno 2017.

b) la pubblicazione sui siti internet autorizzati (pubblicità obbligatoria per le aste immobiliari)

Il secondo comma dell’art. 490 c.p.c. prevede attualmente che la forma “ordinaria” di pubblicità dell’avviso di vendita immobiliare sia sempre costituita dall’inserzione dell’avviso in esame nonché di copia dell’ordinanza con cui è disposta la vendita e dalla relazione di stima redatta dall’esperto nei siti Internet autorizzati dal Ministero della Giustizia «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».

c) la pubblicazione sulla stampa (pubblicità facoltativa)

Il terzo comma prevede, infine, che a discrezione del giudice dell’esecuzione (d’ufficio o anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti) si possa disporre la pubblicazione dell’avviso d’asta, sulla stampa (locale o nazionale) o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

Pertanto, in luogo dell’obbligatorietà della pubblicità sui quotidiani prevista dalla previgente formilazione della norma, per tutte le ordinanze emesse a far data dal 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore della nuova previsione) la pubblicità sui quotidiani è divenuta meramente facoltativa.

d) il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

Con il D.L. 59/2016 convertito con la legge 119/2016, è stato altresì istituito, con la funzione di pubblicità notizia, presso il Ministero della Giustizia il registro elettronico dell’espropriazione forzata immobiliare delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, che ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e, quindi, di creare un mercato dei c.d. non performing loans (NPL).

Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia e si compone di due sezioni: una ad accesso limitato ed una ad accesso pubblico, il cui contenuto sarà determinato con un emanando decreto del Ministero della Giustizia (cui è affidato anche il compito di dettare le disposizioni per l’attuazione del registro medesimo).

Pubblicità degli avvisi

art. 490 c.p.c.(1) Comma così sostituito dal D.L. 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.132.(2) Comma così sostituito dal D.L. 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.132.

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” (1)*.In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet ** almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore (2).* A norma dell’art. 4, comma 3 bis, del d.l. 59/2016, come modificato dalla legge 119/2016: «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 161 quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale».** Si veda il D.M. 31 ottobre 2006, recante individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita.

Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

art. 631-bis c.p.c.Articolo inserito dal D.L. 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Avviso della vendita

art. 570 c.p.c.

Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblicoavviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’art. 555 del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

La redazione segnala:

(Altalex, 25 gennaio 2017. Nota di Giuseppe Ottavio Mannella tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui