Il conto corrente presente nel contratto sottoscritto con la finanziaria è intestato solo al mio fidanzato. In che modo la finanziaria può pretendere la restituzione del debito residuo dalla sua ex fidanzata (coobbligata) se questa non dovesse alimentare il conto corrente del contratto?
La risposta da dare al quesito può darsi in base a quello che stabilisce l’articolo 2740 del codice civile.
Questa norma, infatti, stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Questo significa che se la società finanziaria, per recuperare il suo credito, deciderà di aggredire il patrimonio della ex fidanzata dell’attuale compagno della lettrice, potrà aggredire qualunque bene (immobile o mobile) che sia di sua proprietà e non soltanto, quindi, le somme depositate sul conto corrente indicato nel contratto.
Sicuramente la finanziaria potrà incontrare difficoltà nell’individuare altri beni di proprietà di questa signora, ma sicuramente la finanziaria non ha alcun limite nella ricerca dei beni di proprietà del debitore e nel pignoramento di essi proprio perché, come si diceva, il debitore risponde delle obbligazioni che ha contratto con tutti i suoi beni (perfino con i beni che avrà acquistato dopo che il debito fu contratto, cioè, nel caso specifico, dopo che fu sottoscritto il contratto di finanziamento).
In sostanza questo significa che se la ex fidanzata dell’attuale compagno della lettrice fosse proprietaria di beni immobili o di beni mobili o di autoveicoli (che sono beni mobili registrati, cioè facilmente individuabili sulla base della semplice consultazione del pubblico registro automobilistico) o fosse titolare di altri conti corrente o avesse un lavoro e, quindi, uno stipendio, la società finanziaria potrebbe sicuramente pignorarli per recuperare il credito che deriva dal prestito che la stessa concesse.
Chiaramente il pignoramento di un immobile o di un bene mobile o di un autoveicolo o dello stipendio (direttamente presso il datore di lavoro) possono avvenire solo dopo che la finanziaria non sarà stata pagata nemmeno dopo aver richiesto ed ottenuto dal giudice un decreto ingiuntivo ed averlo notificato, senza esito, al debitore.
Ovviamente, per evitare che si arrivi al pignoramento è sempre possibile avviare trattative con la finanziaria per la chiusura definitiva della vertenza (anche attraverso un accordo di saldo e stralcio) fermo restando che, in seguito, chi avrà pagato per intero alla finanziaria il debito potrà chiedere all’altro coobbligato il rimborso dell’equivalente della sua parte di debito.
Naturalmente il discorso fatto per la ex fidanzata dell’attuale compagno della lettrice vale anche per il compagno di quest’ultima nel senso che anche lui risponde delle obbligazioni che ha contratto con tutti i suoi beni attuali e futuri.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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