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Contributi a fondo perduto: riflessione sul caso di una società in accomandita semplice con unico socio accomandatario

In questi giorni si stanno puntando i fari sul contenuto del paragrafo 7 della circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate dedicata al contributo a fondo perduto.

Il paragrafo in questione ha per oggetto la “Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Qui si richiama l’attenzione sul contenuto nel documento della Commissione Europea C(2020) 1863 dedicato al

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»

Documento Commissione UE c_2020_1863
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

La Circolare prosegue richiamandosi a tale documento ed enunciando i limiti entro i quali possono essere erogati dai singoli paesi gli aiuti di stato, nei quali è compreso anche l’istituto del Contributo a Fondo Perduto.

Al punto 22 C) della sezione 3.1 tale documento prevede quanto segue:

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali



22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):

….

c. l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria ( 15)) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19; ….”

In effetti, la circolare riprende il testo del paragrafo 3.1 sopra citato integrandolo con ulteriori riferimenti normativi UE, in particolare in ordine al regolamento numero 651/2014.

Regolamento UE numero 651/2014
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

L’aiuto non può essere concesso a imprese già in difficoltà – ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria – il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

I tre documenti sopra citati riportano la medesima definizione di «impresa in difficoltà»:

un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

  • il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
  • il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”

Con questa norma si vuole, secondo me giustamente, evitare di dissipare risorse in aziende in un avanzato stato di crisi, anche potenziale, ma conclamato dai conti economici.

Superando ora i personali giudizi di merito sula liceità o meno della disposizione mi vorrei soffermare ora su quanto alla lettera b) sopra riportata, il cui ultimo passaggio ne definisce l’esatto perimetro, indicandole in quelle di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE che le indica nelle società di persone ovvero – con riferimento al nostro diritto societario – alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice.

Allegato II direttiva 2013/34/UE
Le tipologie di imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera B) della direttiva europea 2013/34/UE

Evidenzio qui il passaggio che mi ha procurato alcune perplessità interpretative:

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società

Alcuni in effetti è un aggettivo determinativo di tipo indefinito, comunque plurale.

Non ho avuto modo di leggere i documenti dei lavori prodromici all’attuale testo della Direttiva Europea ma ritengo possibile che questa formulazione sia dovuta alla definizione raggiunta quale sintesi delle diverse posizioni dei singoli Paesi.

E ciò nell’ottica di voler accomunare sia la figura dell’imprenditore individuale che quella dell’impresa con un solo socio illimitatamente responsabile.

Se cosi fosse le società in accomandita semplice con unico socio accomandatario che si trovano in difficoltà ai sensi della lettera b) articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, sarebbero perciò escluse dalla applicazione di questa disposizione e potrebbero quindi fare domanda per i contributi a fondo perduto.

La mia ipotesi è azzardata? Spero lo sapremo presto… forse…

 

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