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Il fabbricato inagibile va comunque dichiarato ai fini Isee. Anche se gode dell’esenzione Imu, totale o parziale, deve essere indicato nel patrimonio immobiliare all’interno della Dsu. L’ha precisato l’Inps in una Faq (risposte a quesiti frequenti) pubblicate su internet nella sezione dedicata Isee 2015. I chiarimenti riguardano il nuovo ‘riccometro’ e sono stati tutti assunti dall’Inps con il placet del ministero del lavoro. Vediamone alcuni.Fabbricati esentiVale la pena ricordare, prima, che il nuovo Isee è in vigore dal 1° gennaio 2015, per effetto del dpcm n. 159/2013 che ha introdotto le nuove e vigenti modalità per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ai fini della concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie e di benefici assistenziali. Le istruzioni operative sono state fornite dall’Inps nella circolare n. 171/2014; con un servizio continuo inoltre l’Inps risponde, di concerto con il ministero del lavoro, a quesiti relativi all’interpretazione delle norme e alle modalità di compilazione dei nuovi moduli che arrivano principalmente da parte dei Caf. Uno di questi ha chiesto di sapere se i fabbricati inagibili per causa di terremoto, che godono di esenzione (totale o parziale) ai fini Imu debbano essere dichiarati ai fini Isee. L’Inps risponde che il dpcm n. 159/2013 prevede che il valore del patrimonio immobiliare è quello definitivo ai fini Imu, senza tener conto di eventuali esenzioni/esclusioni ai fini del pagamento di tale imposta. Pertanto, aggiunge la risposta dell’Inps, «se per tale immobile non è stata chiesta la revisione della rendita catastale lo stesso va dichiarato ai fini Imu».Coniuge all’esteroÈ stato chiesto se il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia di un cittadino straniero con residenza in Italia, richiedente il calcolo Isee, debba essere inserito nel nucleo familiare ai fini Isee in analogia a quanto avviene per il coniuge italiano iscritto all’Aire del cittadino italiano residente in Italia richiedente il calcolo Isee. La risposta dell’Inps è negativa: la nuova disciplina, cosi come la vecchia, fa riferimento alla famiglia anagrafica che, per sua definizione, comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe italiana con l’eccezione dei coniugi iscritti all’Aire. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere (non va) inserito nella Dsu. Quando il figlio è minoreLa disciplina dell’Isee prevede diverse particolarità di calcolo con riferimento ai «minorenni». A tal proposito è stato chiesto: quando si parla di minorenni, in base a cosa va calcolata l’età? L’Inps risponde che va calcolata in base alla data di presentazione della Dsu e non in base alla data del 31/12 dell’anno precedente (come per le componenti reddituali e patrimoniali). Coniugi separati in casaCome devono comportarsi i coniugi separati/divorziati in casa? Questi coniugi che nonostante siano legalmente separati o divorziati mantengano la stessa residenza, ai fini Isee, fanno parte dello stesso nucleo familiare? La risposta, spiega l’Inps, va ricercata nel “nucleo familiare di residenza”. I due ex coniugi separati/divorziati, infatti, se mantengono la residenza, possono richiedere al comune la scissione del nucleo d’origine in due distinti: se il comune valuta l’inesistenza dei vincoli previsti per la famiglia anagrafica e provvede a separare i due nuclei pur “vivendo nella stessa abitazione”, allora andranno fatti due Isee separatamente; altrimenti no.  Mutuo intestato ad altriIn presenza di patrimonio immobiliare è stato chiesto se la detrazione del mutuo residuo può essere fatta anche qualora l’intestatario (del mutuo) sia una persona diversa dal proprietario dell’immobile. L’Inps precisa che il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, va portato in detrazione sulla base della percentuale di possesso dell’immobile e non con riferimento agli intestatari del mutuo. Quindi, ad esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% ciascuno), ma soltanto uno dei due contrae il mutuo per l’acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre andrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell’immobile nel limite della loro quota di possesso (50% ciascuno). Borse di studio, rendite Inail e pensioniAltra Faq precisa che anche la pensione di guerra e la rendita Inail vanno dichiarate (quadro Fc4) perché non sono erogate dall’Inps e, dunque, l’ente di previdenza non ne è a conoscenza. Stesso discorso per le borse di studio, come ad esempio per quelle erogate dall’Ersu (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario), peraltro prive di certificazione; oppure per quelle erogate dalla regione Sardegna, per le quali è rilasciato il Cud a zero ed è presente nelle annotazioni il codice Bq “Redditi totalmente esentati da imposizione”. In tutti questi casi, precisa l’Inps, gli importi vanno indicati (in Fc4) poiché si tratta di redditi esenti da imposte. Stessa conclusione è fatta dall’Inps per la pensione Avs Svizzera: deve essere indicata nella Dsu (quadro Fc4) nel campo “redditi di lavoro dipendente tassi esclusivamente all’estero”.Contributo affittoNella Dsu va indicato anche il contributo affitto erogato dal Comune, in quanto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile ad una riduzione alla compartecipazione al costo di servizi. Patrimoni all’esteroÈ stato chiesto di sapere come inserire i rapporti finanziari gestiti da intermediari esteri, dal momento la procedura Inps di controllo scarta le Dsu con codice fiscale intermediario estero in quanto “non conforme”. L’Inps risponde che, in questi casi, può essere inserito il carattere “E” come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice fiscale, per operatori ad esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore End, dove nd sta per non disponibile).  Quanto alla determinazione del dato reddituale per gli immobili detenuti all’estero da soggetti residenti (per esempio redditi fondiari) da indicare nella Dus (quadro Fc4) l’Inps ritiene che se lo Stato Estero assoggetta a tassazione gli immobili in Italia deve essere dichiarato l’ammontare netto tassato all’estero; se lo Stato estero non li assoggetta a tassazione, sono esclusi da imposizione anche in Italia. Le carte di creditoRelativamente alle carte di credito ricaricabili e a quelle prepagate è stato chiesto se sono da indicare nella Dsu ai fini del nuovo Isee. L’Inps risponde affermativamente. Le c.d. carte conto, ossia le carte prepagate ricaricabili che possiedono le principali funzioni di un conto corrente, vanno indicate nel quadro Fc2 sez. I, codice 01, indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media.
Le carte prepagate ricaricabili senza Iban e senza funzioni di conto corrente, invece, vanno indicate nel quadro Fc2, sezione II, con il codice 99.Carta acquisitiStesso quesito (se e dove indicarla) è stato formulato anche sulla carta acquisti, nonché sulle modalità di calcolo della giacenza media. L’Inps precisa che la carta acquisti non deve essere inserita in Dsu, in quanto rientra tra i trattamenti erogati dall’istituto di previdenza (cioè è uno dei dati “già noti” e, quindi, da non dichiarare).   Sempre a proposito della carta acquisti, poi, è stato chiesto come sarà effettuata, a partire dal corrente anno, la verifica del valore Isee ai fini della ricarica, con particolare riferimento al primo bimestre 2015. L’Inps spiega che, come previsto dalla norma, il beneficio/ricarica per le prestazioni richieste nell’anno 2014 e già in corso di erogazione sarà valido fino alla scadenza annuale dell’Isee. Ad esempio se il cittadino ha presentato l’Isee e la domanda di social card a ottobre 2014, le ricariche verranno effettuate fino a ottobre 2015 senza bisogno di presentare una nuova Dsu. Da dichiarare i voucherAltra richiesta di chiarimento concerne la sezione in cui dichiarare i voucher (buoni lavoro), ossia quei compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti. L’Inps spiega che, poiché i voucher non rientrano fra i trattamenti assistenziali, né tra quelli previdenziali e/o indennitari erogati dall’Inps e non inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef (in quanto esenti), devono essere indicati nella Dsu direttamente dal cittadino che ne ha beneficiato, nel modulo Fc1, Quadro Fc4, in “Redditi esenti da imposta”. La casa all’astaAnche la casa andata all’asta deve essere dichiarata, nonostante non sia più nelle disponibilità del cittadino. Infatti, alla domanda se devono essere indicati nel patrimonio immobiliare gli immobili che sono all’asta perché pignorati (se non ancora venduti), l’Inps risponde sì perché i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, e questo non comporta la perdita del diritto di proprietà.La pensione esteraNel calcolo dell’Isee, infine, ci rientra pure la pensione estera. Attenzione però: se questa è già dichiarata al Fisco (per esempio su 730 o su Unico), non è necessario indicarla in Dsu poiché il dato è acquisito automaticamente dall’anagrafe tributaria; se invece non è stata dichiarata (perché in Italia non deve essere dichiarata o perché non è stata presentata la dichiarazione dei redditi), allora va inserita nel quadro Fc4 alla voce “Redditi da lavoro dipendente” tassati esclusivamente all’estero.

 

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