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Con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali.
La richiesta dell’istante, attiva nel settore del Terzo settore e focalizzata sulla sostenibilità ambientale, riguarda il trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia.
Il riferimento è all’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 che consente alle CER di distribuire ai membri i contributi ricevuti dal GSE, come la “Tariffa premio” e il “contributo ARERA”, a condizione che tali distribuzioni siano considerate benefici economici e non profitti.
L’istanza ritiene che le somme restituite ai membri non devono essere tassate come utili della CER, in quanto queste non rappresentano profitti finanziari, ma piuttosto il risultato di un’attività di interesse generale.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme attribuite ai membri assumono rilevanza fiscale a livello individuale, a seconda della natura giuridica dei membri stessi. In sintesi, i contributi ricevuti dalla CER e distribuiti ai membri non devono essere considerati utili, bensì come benefici economici, escludendo così la loro tassazione come profitti.
Il trattamento fiscale dei contributi erogati dal GSE alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e successivamente distribuiti ai membri deve essere valutato a livello individuale, in base alla natura giuridica di ciascun membro, quando:
- le somme sono restituite a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e professioni, non hanno rilevanza reddituale. Tali somme sono considerate redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, ma solo per la parte eccedente l’autoconsumo istantaneo.
- le somme sono restituite a imprese, concorrono a formare il reddito d’impresa. Tuttavia, l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale, ai sensi dell’articolo 119, comma 16-bis del D.L. 34/2020. Pertanto, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
In sintesi, le somme restituite ai membri della CER non si trasformano mai in utile per la comunità stessa, in quanto sono incassate in nome proprio dalla CER ma per conto dei membri, titolari delle unità di consumo attraverso cui si svolge l’autoconsumo. Tali restituzioni rappresentano benefici economici diversi dai profitti, in linea con l’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 che stabilisce l’obiettivo della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
Leggi l’approfondimento “Comunità Energetiche: come accedere agli incentivi, guida completa“
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