Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato, con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concortarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Legittima la presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva anche a verifica già iniziata. Il contribuente, può ottenere l’annullamento dell’accertamento induttivo ma deve comunque pagare le sanzioni.
La crisi di liquidità del contribuente dovuta a reiterati inadempimenti da parte della pubblica amministrazione non configura un’ipotesi di forza maggiore tale da costituire esimente dall’applicazione delle sanzioni tributarie: è notorio e prevedibile, infatti, che la pubblica amministrazione paghi con ritardo. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 20491 del 24 luglio 2024, con cui ha rigettato il ricorso della società.
Il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento Nuova Sabatini Capitalizzazione, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. Viene specificato che la circolare definisce: le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti,il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del: 5 per le micro e piccole imprese; 3,575 per le medie imprese.
Con la risposta a interpello n. 156 del 16/07/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio in base al quale: non si realizza plusvalenza imponibile secondo la nuova lett. b-bis del comma 1, art. 67 Tuir se l’immobile, oggetto di interventi superbonus ultimati a dicembre 2023, viene ceduto, con contratto di vendita con riserva della proprietà (vendita cd. “a rate”) stipulato nel 2024, che preveda il pagamento dell’ultima rata nel 2034 posto che, in tal caso, infatti, trascorrono più di 10 anni tra l’ultimazione dei lavori e l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente.
L’art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, ha prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30 giugno 2024; in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). La proroga opera anche per ulteriori categorie di contribuenti, come coloro i quali applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Chi commette il reato di occultamento o distruzione della contabilità per evadere le imposte non può invocare l’esimente della particolare tenuità del fatto in caso di successiva rottamazione del debito tributario, non costituendo questa una condotta riparatoria della condotta ascritta all’imputato, che non è di evasione ma si caratterizza per il fine di evasione attraverso le difficoltà poste nella ricostruzione dei redditi. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33284 del 29 agosto 2024, ha respinto il ricorso di un imprenditore che, pur di non permettere la ricostruzione del suo volume d’affari, aveva occultato la contabilità.
Con il DM 29/07/2024 (in GU del 28/08/2024) il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha posticipato i termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2024. Il Ministero: vista la nota 19 luglio 2024 con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e Province autonome ha chiesto di posticipare i termini per la presentazione delle domande, senza compromettere la possibilità di pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2024; considerato che dalla verifica effettuata da AGEA Organismo di coordinamento, consultata informalmente, è emersa una situazione difforme tra i diversi organismi pagatori con alcune situazioni di ritardo nella raccolta delle domande e ritenuto necessario assicurare la massima adesione al sostegno della politica agricola comune, assicurando parità di trattamento tra gli agricoltori; essendo necessario assicurare la massima adesione al sostegno della politica agricola comune, assicurando parità di trattamento tra gli agricoltori, ha prorogato i termini di presentazione delle domande PAC al 30 agosto 2024 e al 24 settembre 2024.
Con un comunicato stampa del 28/08/2024, il Ministero del Turismo comunica che dalla medesima data anche le Regioni Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento si uniranno alla fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), che include già le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, e la Regione autonoma Valle d’Aosta, oltre ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano. Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del DL 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.
Con la risposta a interpello 147 dell’11/07/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: per i soggetti non stabiliti in Italia; non è possibile procedere al rimborso dell’IVA assolta in Italia, qualora egli: non sia in possesso di una posizione IVA italiana al momento di effettuazione degli acquisti; non abbia rispettato il termine decadenziale per l’accesso al rimborso di cui all’art.38-bis2 del DPR 633/72. Nel caso di specie, un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea: negli anni 2017, 2018 e 2019 ha effettuato acquisti di beni e servizi, territorialmente rilevanti in Italia; e operazioni attive integralmente soggette al meccanismo del reverse charge.
Con la risposta a interpello 157 del 17/07/2024, l’Agenzia delle Entrate – in linea con quanto affermato nella risposta 156/2024 – sul tema inerente l’emersione di una plusvalenza tassabile nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi per i quali si è fruito del superbonus. A decorrere dal 01/01/2024, infatti, ai sensi della lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR, introdotta dall’art. 1 commi 64-66 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Nella GU dle 19/07/2024 è stata pubblicata la L. 104/2024 – rubricata Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore – che contiene rilevanti novità relative alle modalità di svolgimento online delle assemblee delle associazioni del terzo settore. In base al comma 4 dell’art. 24, CTS ante modifica, l’atto costitutivo o lo statuto potevano prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché fosse possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa o vota.
In tema di sanzioni tributarie sono legittimi gli atti di irrogazione delle sanzioni a titolo di concorso alla realizzazione della violazione tributaria nei confronti delle persone fisiche, che agiscano come soggetti esterni di enti dotati di personalità giuridica, in applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 472/97 È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 23172 del 27 agosto 2024, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Secondo i giudici di legittimità, in tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269 del 2003, l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all’ospitalità, nell’ambito dell’attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all’attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, anche se si tratta di costruzioni di lusso destinate ad abitazione, con classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8. Va annullato dunque l’avviso di accertamento catastale che ha denegato il requisito della ruralità all’esito di procedure Docfa.
Con un comunicato stampa del 27 agosto 2024, la Commissione Europea informa che ha proposto un sostegno finanziario di oltre 1 miliardo di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE) per aiutare l’Italia, la Slovenia, l’Austria, la Grecia e la Francia ad affrontare le conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito questi paesi nel 2023. Il pacchetto di aiuti è ripartito come segue: 378,8 milioni di euro per l’Italia a seguito dei danni causati dalle inondazioni nella regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle inondazioni di ottobre e novembre 2023; 428,4 milioni di euro per la Slovenia e 5,2 milioni di euro per l’Austria per far fronte alle conseguenze delle inondazioni dell’agosto 2023; 101,5 milioni di euro per la Grecia a sostegno degli sforzi di ripresa a seguito delle inondazioni del settembre 2023; 46,7 milioni di euro per la Francia per i danni provocati dalle inondazioni nella regione Hauts-de-France nel novembre 2023.
Il contribuente può emendare l’errore contenuto nella dichiarazione e opporsi all’amministrazione finanziaria in sede contenziosa. Legittima dunque la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per usufruire dell’agevolazione Tremonti ambientale, cumulandola con altre agevolazioni.
Legittima la condanna per omessa dichiarazione all’imprenditore desunta da un accertamento induttivo basato su movimentazioni bancarie non dichiarate: in tal caso l’esistenza di entrate non dichiarate viene rilevata da quanto emerge in banca sulla base di precisi documenti e non di presunzioni. Quanto ai costi da sottrarre eventualmente alle voci attive accertate, l’imputato deve allegare elementi di fatto dai quali far sorgere almeno il ragionevole dubbio che siano stati sostenuti.
Con il DM 454/2001 si rivede l’applicazione, per le imprese agricole, della riduzione delle accise (di cui alla Tabella A allegata al DLgs. 504/95) sull’acquisto di carburante per le macchine adibite a lavori agricoli nelle seguenti misure: 51 per la benzina (pari al 49 dell’aliquota normale; punto 5 della Tabella A del DLgs. 504/95 e DM 454/2001), 78 per il gasolio (pari al 22 dell’aliquota normale; punto 5 della Tabella A del DLgs. 504/95, DM 454/2001 e art. 24 comma 4 della L. 388/2000). Inoltre, per entrambi, il DPR 633/1972 dispone un’aliquota IVA agevolata al 10 anziché l’aliquota ordinaria.
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