Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


Le polizze assicurative relative ai rischi connessi alle
attività tecniche previste nell’allegato I.10 del Codice dei
Contratti riguardano anche le attività contrattuali in materia di
servizi al di sotto dei 500mila euro; per le
forniture al di sotto di tale soglia, invece, la normativa esclude
la particolare complessità e quindi la nomina di un direttore di
esecuzione.

A specificarlo, in risposta a diversi quesiti di un
Comune sulla stipula di polizze
assicurative
 per RUP e
direttori di esecuzione per appalti di forniture e
servizi, è stata la Sezione regionale del Piemonte della
Corte dei Conti, con la
Deliberazione dell’11 settembre 2024, n.
145
.

Appalti di servizi e forniture: la Corte dei Conti sulle
polizze assicurative 

Nel dettaglio, il Comune ha richiesto:

  • se fosse tenuto alla stipula di polizza assicurativa per
    colpa grave che copra la Responsabilità civile
    verso terzi dei dipendenti incaricati quali RUP e direttori di
    esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche
    per importi inferiori a 500mila euro;
  • se sì, se la polizza assicurativa potesse ricomprendere
    tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato
    I.10
    , oppure sia limitata ad alcune di esse, nell’ipotesi
    in cui la relativa spesa sia posta “a carico del Quadro
    Economico nell’ambito della quota residuale del 0,20% di cui al
    comma 5, dell’art. 45 d.lgs. 36/2023”.
  • se fosse comunque necessario l’inserimento di un
    regolamento che regola gli incentivi tecnici,
    prevedendo una quota prioritaria da destinare al finanziamento di
    tali spese, ai sensi del comma 7 lettera c) dell’art. 45 d.lgs.
    36/2023.

Incentivi funzioni tecniche: le previsioni del Codice Appalti
su RUP e direttore dell’esecuzione

La Corte ha premesso che l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
36/2023 prevede che “gli oneri relativi alle attività tecniche
indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi
e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci
delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nella Relazione
sul Codice dei contratti pubblici, la disposizione in parola
stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche
gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento,
estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le
procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le
difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di
funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai
dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre
procedure e gli affidamenti diretti”.

Attualmente l’art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede
che tale sistema si applichi “anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore
dell’esecuzione”.
Ai sensi dell’art. 114, comma 7, del D.Lgs.
n. 36/2023, infatti, “per i contratti aventi ad oggetto servizi
e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione
sono svolti, di norma, dal RUP”.

La nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal
RUP
è riservata alle ipotesi di servizi e forniture
di particolare importanza, per qualità o importo delle
prestazioni
”, espressamente individuate nell’art. 32
dell’allegato II.14, intitolato significativamente “Servizi e
forniture di particolare importanza”.

La disposizione in parola, al comma 2, prevede che
“Sono considerati servizi di particolare importanza,
indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente
complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi
caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto
riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni
concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante,
impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da
quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento
” e “in via di prima applicazione” individua come
tali i seguenti servizi: “a) servizi di telecomunicazione; b)
servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi
bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi
di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia
degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g)
eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e
servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i)
servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di
personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi,
culturali e sportivi”.

Il successivo comma 3 invece conferma che “sono considerate
forniture di particolare importanza le prestazioni di importo
superiore a 500.000 euro”.

Da quanto sopra, ne deriva che:

  • per le forniture di importo inferiore a 500mila
    euro
    , il problema non si pone, in quanto la nomina del
    direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi
    superiori;
  • quando l’appalto abbia ad oggetto servizi di
    particolare complessità
    alla luce del disposto
    dell’articolo 32 dell’allegato II.14 al codice dei contratti
    pubblici, il comune sarà onerato della stipula della
    polizza assicurativa
    per il rischio di azioni di
    responsabilità civile verso i terzi (ma non per responsabilità
    amministrativa e contabile) anche a favore di RUP e direttori di
    esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro.

La soglia di 500mila euro rappresenta anche il massimale minimo
assicurato con le polizze assicurative previste, dagli artt. 37 e
43 dell’allegato I.7 al codice dei contratti, per i soggetti
incaricati della verifica di progettazione, che è una fase dei
lavori più che dei servizi e delle forniture.

Tuttavia il comma 1 dell’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023
riferisce gli “oneri relativi alle attività tecniche indicate
nell’allegato I.10”
come “a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi
e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci
delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”
, e
pertanto, a parere del Collegio, nulla osta a che le polizze
assicurative relative ai rischi connessi alle attività tecniche
previste nell’allegato I.10 riguardino anche le attività
contrattuali in materia di servizi al di sotto dei 500mila euro;
per le forniture al di sotto di tale soglia, invece, la normativa
esclude la particolare complessità e quindi la nomina di un
direttore di esecuzione.

L’attivazione della copertura assicurativa, cui
è preordinata parte della quota del 20% dell’importo complessivo
dell’incentivo, è peraltro prevista anche dall’articolo 58, comma
6, del vigente CCNL “Funzioni locali”, che testualmente dispone:
Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale
specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di
spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il
patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59
(Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della
responsabilità civile del personale che svolge attività in
condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di
responsabilità verso l’esterno”.

Pertanto, la risposta al primo quesito è affermativa.

Attività svolte dal RUP: quali assicurare?

In relazione al fatto che l’Ente, dubita del fatto che “la
polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte
dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, ovvero sia limitata ad alcune
di esse
”, i magistrati contabili hanno evidenziato che la gran
parte delle attività di RUP elencate dall’allegato I.10 fa
riferimento alle diverse e complesse fasi dei lavori, anziché dei
servizi e delle forniture.

Tuttavia si evidenzia che l’articolo 45 comma 1 del codice dei
contratti pubblici, si riferisce genericamente gli “oneri
relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 (…) a
carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture”,
ed alcune voci
ben si attagliano anche ai contratti di servizi di importo
inferiore a 500mila euro, come ad esempio la programmazione della
spesa per investimenti e la predisposizione dei documenti di gara,
nonché la regolare esecuzione e la verifica di conformità, mentre
come detto tale ipotesi deve escludersi per i contratti di
forniture di importo inferiore a 500mila euro.

Pertanto secondo la Sezione, la polizza assicurativa può avere
ad oggetto le sole attività tecniche svolte dal R.U.P. di
cui all’Allegato I.10,
come richiamato dall’articolo 45
comma 1 del codice e che, trattandosi di copertura obbligatoria,
essa debba riguardare tutte le prestazioni di cui all’Allegato I.10
concretamente richieste al RUP nella singola procedura di
affidamento.

Incentivi funzioni tecniche: necessario un atto che li
regolamenti

In riferimento all’inserimento nel regolamento che regola gli
incentivi tecnici, i magistrati hanno richiamato il comma 3,
seconda parte, dell’articolo 45, che testualmente prevede: “I
criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o
lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o
dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,
sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti,
secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice”.

La disposizione semplifica il quadro normativo previgente di cui
al D. Lgs n. 50/2016, nella venuta meno degli obblighi di destinare
le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo”,
ripartendo le risorse “con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.

Anche la relazione al Codice precisa che gli incentivi per
funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale
dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come
previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016,
attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario,
burocratico e contabile”.

Sulla scorta di tali rilievi, il recente parere n. 3360 dell’11
ottobre 2023 dell’ANAC evidenzia come “Il nuovo quadro
normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la
costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai
fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni
si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti”,
concludendo che “rimane, comunque, ferma la necessità che la
definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza
generale”.

Quindi l’ente deve munirsi di un apposito atto generale
unilaterale
e la fonte idonea può anche essere individuata
nel regolamento.



 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui