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54099123 – hangman’s noose with house and coins on brown wooden surface

Ho accumulato debiti verso Equitalia (Agenzia delle Entrate). Mi è appena giunta una nuova cartella di 70.000 euro. Per pagare vorrei ottenere un mutuo con ipoteca sulla casa. La banca, però, non mi concede il finanziamento.
Ho letto sul vostro sito che non si può vendere la casa quando sussistono questi debiti con Equitalia (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ).
Come posso utilizzare il valore della casa per ottenere un finanziamento per pagare i debiti Equitalia? Oppure chiedere una nuova rateizzazione per le cartelle decadute, senza vendere/ipotecare la casa?

L’ultima possibilità di poter chiedere ed ottenere una rateizzazione è quella prevista dal

decreto legge n. 193 del 2016, convertito in legge 225 del 2016, che per intenderci è quella comunemente definita “rottamazione delle cartelle” (più correttamente “definizione agevolata”).

Dal quesito posto dal lettore non si comprende se Equitalia abbia rifiutato l’istanza di rateizzazione presentata in base all’ultima possibilità di rateizzazione, oppure abbia rifiutato un’istanza presentata in base ad altra e precedente possibilità di rateizzazione (ad esempio la riammissione alla rateizzazione prevista dal precedente decreto legge n. 113 del 2016).

Consideri comunque che l’ultima possibilità di rateizzazione (la cosiddetta rottamazione prevista dal decreto legge 193 del 2016) prevede e consente:

1) di poter rottamare tutte le cartelle a condizione che i ruoli siano stati affidati ad Equitalia dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2016;

2) al contribuente di avere ogni informazione utile da parte di Equitalia (presso gli sportelli e presso il sito internet istituzionale di Equitalia) per verificare quali carichi siano definibili con la rottamazione (quali importi e quali cartelle, cioè, siano rottamabili con questa ultima possibilità di rottamazione);

3) al contribuente anche di scegliere di “rottamare” soltanto alcuni carichi fra quelli definibili (anche singole cartelle e anche singole poste di una singola cartella) e anche fra quelli per i quali precedenti piani di rateazione siano stati revocati;

4) che la domanda per accedere a questa rottamazione possa essere presentata fino al 31 marzo 2017 e il contribuente dovrà in essa indicare in quante rate intende corrispondere gli importi (da una rata fino a cinque rate al massimo; i pagamenti andranno effettuali il 31 luglio 2017, se si decide di pagare in un’unica soluzione, oppure entro luglio 2017, settembre 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018 nel caso di massima dilazione concedibile, cioè di cinque rate);

5) che Equitalia, una volta ricevuta entro il 31 marzo 2017 l’istanza del contribuente per accedere alla rottamazione, debba, entro il successivo 31 maggio 2017, specificare al contribuente l’esatto importo da pagare (nel numero di rate indicate dal contribuente) con indicazione della scadenza delle singole eventuali rate; l’importo che il contribuente dovrà versare sarà calcolato per legge escludendo

sanzioni e interessi di mora (questo è l’elemento che rende economicamente vantaggiosa questa rottamazione);

6) se il contribuente ha rateizzazioni in corso alla data del 24 ottobre 2016 (non quindi rateizzazioni decadute, ma rateizzazioni ancora in piedi), per essere ammesso a questa ultima rottamazione, debba pagare tutte le rate di questi piani rateali eventualmente già scadute e anche quelle degli ultimi tre mesi del 2016;

7) che la presentazione dell’istanza relativa a questa ultima rottamazione (entro il 31 marzo 2017) sospenda, da gennaio 2017 a luglio 2017, l’obbligo di pagare le rate di eventuali precedenti piani rateali ancora in corso ma a condizione che siano relative a quei carichi che il contribuente abbia incluso nella domanda di nuova rottamazione (infatti, se poi verrà pagata la prima rata della nuova rottamazione –che scade a luglio 2017 – automaticamente i precedenti piani rateali cesseranno di avere efficacia per le partite incluse nella nuova rottamazione, mentre i precedenti piani rateali resteranno in piedi – con le regole stabilite per quel piano rateale – per eventuali carichi che il contribuente non avesse incluso nella nuova rottamazione).

Questo è dunque il quadro della ultima possibilità di rateizzazione prevista dalla legge.

Il consiglio pratico è innanzitutto di verificare se l’esiguo numero di rate consentirebbe al lettore di affrontare con tranquillità gli impegni di pagamento alle scadenze previste.

Quindi, tenuto conto del fatto che questa rottamazione consente al contribuente di scegliere quali cartelle rottamare e anche di scegliere di rottamare singole voci di singole cartelle, si consiglia al lettore di rivolgersi nuovamente all’Agenzia delle Entrate chiedendo l’estratto ruolo aggiornato del lettore in modo da verificare i carichi definibili con questa ultima rottamazione (la legge consente di rottamare i carichi affidati ad Equitalia fino al 31 dicembre 2016) e di valutare (c’è tempo fino al 31 marzo 2017) se presentare o meno l’istanza.

Ovviamente, se l’Agenzia delle Entrate respingesse l’istanza di definizione agevolata (cosiddetta rottamazione) di cui si è detto (prevista dal decreto legge n. 193 del 2016, convertito in Legge n. 225 del 2016) tale rifiuto dovrà essere motivato può anche essere impugnato dal contribuente dinanzi alla competente

Commissione tributaria (se oggetto dell’istanza sono carichi relativi a tributi statali e/o locali).

Per completezza, si precisa che tra i motivi per i quali l’Agenzia delle Entrate potrebbe respingere l’istanza del lettore vi è quello per cui i carichi di cui si chiede la rottamazione non siano stati affidati ad Equitalia stessa nel periodo tra il 1°gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016.

Non si consiglia, invece, la vendita o la donazione dell’immobile che potrebbero non solo integrare il reato di sottrazione fraudolenta, ma anche essere oggetto di azione revocatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate (azione che consente di far dichiarare inefficace nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate la vendita o la donazione con la possibilità, poi, di quest’ultima di aggredire il bene immobile nei confronti di chi l’abbia acquistato dal debitore o ricevuto da lui in donazione).

In estremo subordine, qualora la definizione agevolata (cioè la rottamazione con rateizzazione al massimo in cinque rate) non sia conveniente per il lettore oppure gli venga rifiutata, vi sarebbe anche la possibilità (per ottenere uno

stralcio del suo debito) di ricorrere ad una procedura (il piano del consumatore previsto dalla legge sul sovraindebitamento limitatamente a debiti non derivanti da attività professionale, lavorativa o imprenditoriale, oppure l’accordo con i creditori se i debiti derivano da attività professionale o imprenditoriale) che consentono, a determinate condizioni e con il consenso del giudice, di ridurre il proprio debito riparametrandolo sulla base delle proprie effettive capacità economiche.

La procedura prevede che il debitore dimostri che la situazione di morosità non sia colposa (non dipenda cioè da eventi e fatti attribuibili a sua colpa), che è in grado di pagare quantomeno una parte del debito (anche vendendo i propri beni o beni di terzi e ciò le consentirebbe di vendere l’immobile – a cui ha fatto cenno nel quesito – per coprire i debiti con Agenzia delle Entrate) e che non è invece in grado di provvedere a pagare integralmente il proprio debito.

Nella procedura di accordo con i creditori è necessario inoltre il consenso di almeno il 60% dei creditori (se è uno soltanto il creditore è necessario il consenso del lettore) e se il consenso viene accordato, il giudice omologa il piano di

ristrutturazione del debito.

La procedura prevede una apposita domanda da presentarsi in Tribunale (è consigliabile l’assistenza oltre che di un avvocato anche di un commercialista per la redazione del piano di rientro dai debiti) e, quindi, l’analisi da parte del Giudice della fattibilità della proposta di saldo e stralcio.

Infine, evidenzio che l’Agenzia delle Entrate non può mettere all’asta l’unico immobile di proprietà del debitore (che non sia immobile di lusso) se adibito ad uso abitativo e nel quale egli risieda anagraficamente (lo può invece soltanto ipotecare se l’importo per cui si procede supera i ventimila euro).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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