L’installazione del ponteggio in condominio per effettuare interventi legati alla realizzazione dei bonus edilizi, come il superbonus o il bonus facciate, può essere impedita da un condomino? A chiarirlo il Tribunale di Firenze.
Con la sentenza 5460/2022, il Tribunale di Firenze ha spiegato che, “se un condominio ha deliberato la realizzazione di interventi agevolati con le detrazioni fiscali, e nessuno ha impugnato la delibera, il singolo condomino non può opporsi all’installazione del ponteggio”. Questo perché “negare il montaggio del ponteggio davanti al proprio immobile, potrebbe comportare la perdita delle agevolazioni e un danno economico a carico del condominio”.
Che cosa fare se il vicino non vuole fare montare i ponteggi?
Nel formulare la sua sentenza, il Tribunale di Firenze ha ricordato che l’articolo 843 del Codice Civile ha previsto che “il proprietario deve sempre permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, per costruire o riparare un muro o un’altra opera propria del vicino oppure comune”.
Secondo i giudici del Tribunale di Firenze, quanto previsto dall’articolo 843 del Codice Civile può essere applicato anche in materia condominiale, in tale caso la necessità “è provata dal fatto che, per realizzare i lavori, non sembrano esserci soluzioni alternative all’installazione dei ponteggi”. Non solo, il Tribunale di Firenze ha sottolineato che, “in base agli articoli 1136 e 1137, le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti, che devono rappresentare in millesimi almeno la metà del valore dell’edificio, sono obbligatorie per tutti i condòmini”.
Considerando poi i termini attualmente previsti per la realizzazione delle interventi legati al superbonus 110 per cento e al bonus facciate, onde evitare il rischio di non aver più diritto alle agevolazioni e di dover pagare per intero i lavori realizzati dall’impresa, “il condomino è obbligato a consentire il montaggio del ponteggio”, il quale però deve essere installato “in modo tale da consentire il passaggio del veicolo” e deve restare “solo per il periodo strettamente necessario”.
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