Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 di ieri è stato pubblicato il DL 15 maggio 2024 n. 63, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale e in vigore da oggi.
Il decreto è composto da 16 articoli, articolati in cinque Capi:
– interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati; 
– misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu;
– misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare;
– norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare;
– misure per le imprese di interesse strategico nazionale.

Per quanto riguarda gli interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, il DL stabilisce che le imprese che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20%, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Inoltre, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti nella ZES unica.

Per quanto riguarda il sostegno del lavoro in agricoltura, il DL stabilisce che, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’art. 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/88, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al DL 61/2023 convertito, trovano applicazione nella misura determinata dall’art. 01 comma 2 lett. b) del DL 2/2006 convertito.