Le persone disabili e in generale i nuclei
familiari al cui interno vi è un portatore di handicap o disabilità
riconosciuta e regolata ai sensi della Legge
104 possono usufruire di alcune agevolazioni
per quanto riguarda l’acquisto di un immobile a uso residenziale o la sua ristrutturazione.
In particolare, si può fruire di un mutuo
agevolato sia la durata sia per l’importo, che serva per l’acquisto di una
casa oppure per la realizzazione di lavori per il miglioramento strutturale ed
energetico.
Esiste inoltre un finanziamento ad
hoc per supportare l’acquisto di attrezzature necessarie e utili per
rendere una casa adatta alle persone disabili, ivi compresi sollevatori,
montascale, porte scorrevoli automatiche e sensori.
Ci si chiede però se esistono delle forme di agevolazione anche per quanto
riguarda l’affitto di un immobile o dei vantaggi per l’inquilino disabile a
livello normativo e contrattuale.
Vediamo come funziona l’affitto per
i portatori di handicap.
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Affitto a persone disabili: esistono agevolazioni per le parti?
Una domanda che ci si può porre è quindi se esistono sconti, agevolazioni fiscali, contratti di locazione
particolari o vantaggi per il disabile che prende in affitto un appartamento
o per il proprietario locatore della casa.
Diversamente da quanto si possa pensare, la legge non prevede agevolazioni specifiche per facilitare il soggetto con invalidità, nel caso in cui questo o il suo nucleo familiare prendano una casa in locazione.
Le regole relative al contratto di affitto, dalla sottoscrizione fino
all’eventuale recesso, sono le medesime
che deve rispettare un qualsiasi soggetto affittuario.
Affitto a persone con disabilità: come funziona il contratto d’affitto
Innanzitutto, le persone disabili, così come qualunque altro soggetto, devono sottoscrivere un normale contratto di
locazione.
Allo stesso modo, anche le condizioni
in caso di recesso da parte di locatore e locatario sono le stesse sia per un
inquilino disabile che per un inquilino senza invalidità.
Per quanto riguarda la conclusione anticipata dell’affitto, il
proprietario dell’immobile ha la
facoltà di interrompere il rinnovo
automatico del contratto,
dando un preavviso di almeno sei mesi, in presenza di alcune condizioni,
quali la necessità di una ristrutturazione
dell’immobile a seguito di un grave danneggiamento, la volontà di
destinare la casa a uso abitativo, commerciale, professionale o artigianale per
se stesso o per coniuge, figli, genitori e parenti fino al secondo grado o la
disponibilità per l’inquilino di un’altra abitazione libera nello stesso comune.
L’affittuario può anch’egli impedire
il rinnovo del contratto, sempre con preavviso di sei mesi, comunicando le motivazioni, che possono
essere relative a problemi di salute, trasferimenti,
perdita del lavoro o altro motivo grave che costringa all’interruzione della
locazione.
Anche per quanto riguarda il recesso, le regole per l’inquilino
disabile sono le stesse che per chiunque altro.
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