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Imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura flat a 200 euro e non del 9% per chi acquista l’immobile ad una procedura esecutiva immobiliare.

Nel 2016 sarà un vero e proprio affare acquistare la prima casa scegliendola tra le tante occasioni delle aste giudiziarie: oltre alla decurtazione del prezzo dell’immobile dovuta, già di per sé, alla presenza di una procedura esecutiva (che, come noto, attraverso i ripetuti ribassi, consente un abbattimento dell’importo da pagare rispetto al valore di mercato del bene), ora lo Stato rinuncia alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, normalmente dovute nella misura del 9% del valore della casa. Al loro posto si dovrà pagare solo un’imposta fissa di 200 euro. Il risparmio è notevole, potendo toccare decine di migliaia di euro.

Per esempio, su un immobile pagato 250mila euro, l’imposta di registro risparmiata è di ben 22.500, quasi un decimo del prezzo pagato.

È questo l’effetto del decreto legge “Salva Banche” approvato ieri, in via definitiva, dal Senato [1]. Il provvedimento stabilisce che l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nelle vendite giudiziarie non sia più determinata con un’aliquota del 9% (come è attualmente) bensì nella misura fissa di 200 euro.

Se ad acquistare l’immobile è un’impresa scatta l’obbligo (già previsto dalla legge) di rivenderlo entro due anni. Questo stesso obbligo di rivendita, però, salta se ad acquistare è il privato e l’immobile viene destinato a prima casa.

In buona sostanza, in questo modo, per chi non è titolare di immobili (per esempio le giovani coppie), l’acquisto della prima casa tramite le aste giudiziarie presenterà tre vantaggi:

  • il normale abbattimento del prezzo di acquisto derivante dalla serie di ribassi del pignoramento immobiliare, in caso di mancanza di offerenti;
  • lo sconto fiscale del 9% sul prezzo corrisposto;
  • la possibilità di tenere l’immobile anche dopo i due anni dall’acquisto (a differenza di quanto, invece, avviene per le imprese).

In buona sostanza, il bonus “prima casa” viene così esteso anche a chi acquista dall’asta giudiziaria. Con buona pace per chi sperava di farla franca ai creditori.

L’agevolazione delle imposte di registro in misura fissa vale solo per gli acquisti che avverranno fino al 31 dicembre 2016.

La valutazione complessiva della perdita di gettito è di circa 220 milioni. La copertura individuata è un incremento di pari importo dell’ammontare delle entrate provenienti dalla voluntary disclosure.

Come trovare la casa in vendita nelle aste giudiziarie?

Per chi non è pratico di procedure esecutive potrebbe sembrare ostico l’individuazione delle “offerte” derivanti dalla vendita all’asta di immobili. E, invece, grazie a internet la ricerca è estremamente facile. Esistono numerosi portali che pubblicano, in base alla città, le aste in corso. Alcuni dei principali sono astegiudiziarie.it e procedure.it, dove è possibile impostare i campi

  • “tipologia dell’immobile ricercato”,
  • prezzo
  • provincia e comune
  • tribunale procedente alla vendita

Su astegiudiziarie.it, è possibile cliccare sulla mascherina “Riepiloghi” per avere una consultazione agevole e riassuntiva in base alle città. Per esempio, una volta entrati nella relativa area, cliccare su “Beni immobili” e alla voce “Tipo” selezionare “Appartamento”. Quindi cliccare su Cerca. Si aprirà una tabella ordinata per città. Selezionando la provincia e cliccando sul numero sulla destra (collegamento ipertestuale di colore blu) è possibile accedere all’inventario di tutte le aste giudiziarie in corso, ordinate secondo il prezzo di vendita.

note

[1] DL n. 18/2016: “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (GU Serie Generale n.37 del 15-2-2016).

Art. 16

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti   immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie

Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprieta’ o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016. 4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l’anno 2016. 5. All’articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Autore immagine: 123rf com

 

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