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CILA: cos’è, quando è obbligatoria, come e dove presentarla. Ecco come compilarla con un modello PDF da scaricare gratis

La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale).

Dopo aver presentato la documentazione in comune, i lavori possono iniziare subito senza aspettare l’approvazione dall’ente, proprio in virtù dell’asseverazione da parte del tecnico, che si assume la responsabilità.

In particolare, l’asseverazione attesta che il progetto presentato rispetti diversi requisiti:

  • rispetto delle norme edilizie;
  • conforme allo strumento urbanistico approvato e ai regolamenti edilizi vigenti;
  • rispetto norme di settore (norme tecniche per le costruzioni, energetiche, antincendio, paesaggistiche, ambientali, superamento delle barriere architettoniche, ecc.).

Si tratta di documentazione tecnica fortemente specifica, che deve tenere in considerazione diversi aspetti e implica importanti responsabilità per il tecnico; proprio per questo è opportuno affidarsi ad un software per i titoli abilitativi dell’edilizia, in grado di indirizzare e supportare adeguatamente tutte le scelte tecniche.

CILA e SCIA: le regole del D.Lgs. 222/2016

Secondo le regole introdotte dal decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, gli enti adottano una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:

  • interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
  • apertura di attività commerciali

Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:

  • certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale

Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

I modelli unici approvati

I moduli unici approvati dalla Conferenza unificata sono i seguenti:

Resta invece invariato il modello per la richiesta di permesso di costruire.

CILA cos’è

Cos’è la CILA? Per comprendere il significato basta affidarsi all’acronimo: comunicazione di inizio lavori asseverata. É una segnalazione che si fa al comune di appartenenza nel momento in cui si decide di fare determinati lavori su un immobile (senza modificarne sulla struttura). Viene introdotta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 del D.P.R. 380/01, testo unico dell’edilizia.

Una volta presentata al comune, l’interessato non deve attendere alcuna autorizzazione, ma può procedere direttamente con i lavori lo stesso giorno in cui viene consegnata all’ufficio tecnico.

Come fare una CILA

Per presentare correttamente la pratica edilizia CILA occorre predisporre una serie di elaborati (relazione tecnica asseverata, tavole grafiche, progetti di impianti, modelli, ecc.); a tal riguardo è possibile seguire uno specifico workflow con tutti gli step operativi. Ti rimando a un focus su come fare una CILA.

Quando e dove presentare la CILA?

La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera (la CILA riveste carattere residuale). Ad esempio, la manutenzione straordinaria che non toccano la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifacimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico, ecc.

La CILA si presenta allo SUE (sportello unico per l’edilizia) del comune in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. In alcuni comuni è possibile inviarla in maniera telematica, altri prevedono la consegna manuale, altri ancora prevedono la consegna via PEC.

Quando non serve presentare la CILA?

La CILA non è obbligatoria nel caso di manutenzione ordinaria come le tinteggiature interne, i pavimenti, i rivestimenti interni, la sostituzione di porte e impianti (senza innovazione). Non occorre comunicazione in caso di:

  • attività edilizia libera secondo l’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (pavimentazione, pannelli solari e fotovoltaici, aree ludiche senza scopo di lucro, manutenzione ordinaria, arredo delle aree pertinenziali, installazione di pompe di calore, eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, movimenti di terra, serre stagionali non in muratura);
  • SCIA edilizia;
  • Permesso di costruire.

CILA cosa serve? Documenti da allegare alla CILA

Ti fornisco un elenco dei documenti da allegare alla CILA:

  • la relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
  • la documentazione catastale (visura, planimetria);
  • gli elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
  • documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
  • la documentazione sulla sicurezza;
  • la documentazione sulla regolarità contributiva;
  • la ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al comune;
  • l’atto di provenienza;
  • documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).

Quali lavori rientrano nella CILA?

I lavori per cui si richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata non devono interessare la struttura dell’edificio (come ad esempio scale, solai, ecc.), non devono modificare né la volumetria né la destinazione d’uso dell’edificio.

I lavori sono:

  • interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
  • interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con  variazione delle superfici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso).

Sarà il tecnico abilitato a farsi carico della responsabilità di dichiarare che i lavori devono essere giustificati da una CILA oppure occorre altro, come una SCIA o il permesso di costruire.

Comunicazione inizio lavori asseverata

La CILA è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001. Gli interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui agli articoli:

  • 6 (edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo o soggetta a CIL, comunicazione inizio lavori);
  • 10 (interventi soggetti  permesso di costruire);
  • 22 (interventi soggetti a SCIA, segnalazione certificata inizio attività).

Sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

L’elaborato progettuale

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

CILA modello PDF da scaricare

In allegato a questo approfondimento proponiamo il nuovissimo modello PDF editabile della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

Caratteristica utilissima del nuovo modello è la possibilità di compilare tutti i dati direttamente all’interno del PDF e di salvare il file al fine di poter continuare l’input anche successivamente.

Tutto questo con un normalissimo lettore PDF (Adobe Reader, versione 10 o successiva), senza la necessità di utilizzare programmi di tipo writer (per la scrittura dei PDF).

Di seguito illustriamo come compilare il modello unificato per la CILA.

Come compilare la CILA?

I dati da inserire per la compilazione della CILA sono i seguenti:

  1. dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  2. dati della ditta (nome, partita iva, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  3. dati del del procuratore/delegato
  4. dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relative a:
    • titolarità dell’intervento
    • opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni)
  5. comunicazione delle necessità o meno di altri atti di assenso
  6. qualificazione dell’intervento
  7. data di inizio e fine lavori
  8. eventuale pagamento di sanzioni
  9. localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
  10. calcolo del contributo di costruzione (se necessario)
  11. tecnici incaricati
  12. imprese esecutrici
  13. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  14. rispetto della normativa sulla privacy

Dichiarazioni del progettista

Il progettista deve effettuare una serie di dichiarazioni e asseverazioni già contenute nella seconda parte del modello.

In particolare, il progettista dichiara che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001, poiché sono relative a uno dei seguenti interventi:

  • interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, qualora non riguardino parti strutturali (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, D.Lgs. 222/2016)
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, D.Lgs. 222/2016)
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, D.Lgs. 222/2016)
  • movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, D.Lgs. 222/2016)
  • serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, D.Lgs. 222/2016)
  • realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, D.Lgs. 222/2016; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del D.P.R. 380/2001)
  • altri interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001, (Attività n. 30, Tabella A, Sez. II,  D.Lgs. 222/2016)

Descrizione dell’opera

Inoltre, il tecnico deve effettuare una descrizione dell’opera e dichiarare le eventuali altre segnalazioni, comunicazioni e asseverazioni, le autorità competenti e gli eventuali altri atti di assenso da acquisire.

Infine, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, deve asseverare che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme:

  • agli strumenti urbanistici approvati
  • ai regolamenti edilizi vigenti

e che è compatibile con la normativa in materia:

  • sismica
  • rendimento energetico

e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla CILA.

Infine, occorre specificare i vari soggetti coinvolti:

  • altri titolari
  • tecnici incaricati:
    • Progettista delle opere architettoniche
    • Direttore dei lavori delle opere architettoniche
    • Progettista delle opere strutturali
    • Direttore dei lavori delle opere strutturali
    • Altri tecnici incaricati
  • Dati sulle imprese esecutrici

CILA come salvare e stampare il modello PDF

È possibile salvare in qualsiasi momento il PDF, senza perdere i moduli editabili contenuti al suo interno. Il file, infatti, è abilitato al salvataggio del contenuto dei moduli editabili.

Quindi, dopo aver iniziato la compilazione del modello, è possibile chiuderlo e riprendere la compilazione in un secondo momento, ritrovando tutti i dati precedentemente immessi. Inoltre, per la compilazione e la successiva stampa del modello è sufficiente qualsiasi lettore di PDF.

Terminata la modifica del modello editabile è sufficiente stampare il file.

Per generare la stampa definitiva del PDF occorre semplicemente stampare il file mediante un driver di stampa PDF.

Come compilare la CILA con l’assistenza del software, il video

Di seguito ti propongo un video che ti mostra come compilare la CILA con l’ausilio del software.

CILA e CIL: le differenze

La CIL, comunicazione di inizio lavori, può essere presentata direttamente dal proprietario dell’immobile al comune, non richiede la firma di un tecnico abilitato a differenza della CILA. Interessa interventi di edilizia libera. La CIL è stata fortemente ridimensionata, fino ad essere abolita, a seguito del decreto SCIA 2, cioè il d.lgs 25 novembre 2016, n. 222.

CILA Superbonus (CILA-S)

Il modello CILA Superbonus (CILA-S) si riferisce solo ed esclusivamente alle agevolazioni legate al Superbonus 110%, sia sismabonus che ecobonus.

La cila superbonus 110  costituisce la documentazione obbligatoria per dare avvio ai lavori di efficientamento energetico o di messa in sicurezza statica (art.33 e 33-bis del d.l. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio scorso).

Gli interventi attuabili con CILA-S sono:

  • efficientamento  energetica (ecobonus 110%);
  • riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%);
  • tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110% che possono riguardare anche parti strutturali e prospetti degli edifici.

Da notare che con la CILA-S è possibile assentire anche lavori di “ristrutturazione edilizia pesante”, che intervengono quindi sulla struttura dell’edificio, solo qualora si usufruisca dei bonus fiscali previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020 smi.

Inoltre, il modello CILA-S non richiede l’asseverazione dello stato legittimo dell’immobile (ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001).

CILA quanto costa

Non è possibile determinare un prezzo preciso poiché dipende da vari fattori:

  • impegno del tecnico;
  • rilievi;
  • relazioni;
  • calcoli;
  • diritti di segreteria;
  • diritti di istruttoria;
  • regione di appartenenza;
  • tipo di intervento da realizzare.

Per determinare i compensi professionali, puoi usare uno strumento gratuito, in grado di guidarti nel calcolo secondo le tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016.

Sanzioni per mancata CILA

La mancata presentazione della CILA prevede una sanzione descritta all’articolo 6-bis, comma 5 del testo unico per l’edilizia, che ammonta a 1.000 €. Se si presenta la comunicazione quando l’intervento è in corso di esecuzione, si parla di CILA tardiva: la sanzione viene applicata lo stesso, ma è prevista una riduzione di due terzi (si pagherà 333,33 €).

Lo sai che esiste già un software per i titoli abilitativi dell’edilizia? Ha molti vantaggi, tra cui tutti i modelli unificati sempre aggiornati, input guidato e rubriche dinamiche, modello PDF automatico, individuazione dei titoli abilitativi in funzione dell’intervento, richiesta di autorizzazione paesaggistica. Inoltre è aggiornato con il modello CILA Superbonus.

 

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