La disciplina attuale
Con riferimento alla concessione di prestiti ai dipendenti, l’art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR attualmente prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura (c.d. “fringe benefit”), si assume il 50 per cento della differenza tra:
- l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto [n.d.r. ora Tasso Ufficiale di Riferimento − TUR] vigente al termine di ciascun anno,
- e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
FB = 50% x (i TUR − i pagati dal dipendente) |
A mero titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso di un datore di lavoro che concede un prestito ad uno dei suoi dipendenti al tasso del 2%. Se il tasso di riferimento (TUR) è del 5%, la differenza tassabile è pari all’1,5% sull’intero finanziamento (5% − 2%)/2.
La previsione normativa si applica:
• a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata (C.M. n. 326/1997);
• ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo (risoluzione A.d.E. n. 44/E/2023);
• anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato a un familiare di cui all’art. 12 del TUIR o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge). Il calcolo deve essere quindi effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.
Con un chiaro intento agevolativo, la norma interviene esclusivamente quando il tasso di interesse effettivamente applicato al dipendente nel corso dell’anno sia inferiore al TUR rilevato al termine di ciascun anno. Tale previsione ha il vantaggio di semplificare la quantificazione del benefit concesso al dipendente attraverso la previsione di una regola certa ma, in periodi di tassi d’interesse elevati, si è dimostrata inadeguata.
Già dallo scorso anno, infatti, la stretta monetaria della BCE e l’incremento del TUR hanno portato a effetti distorsivi sul fringe benefit tassabile per il dipendente, traducendosi in uno svantaggio per il lavoratore con un mutamento significativo delle condizioni di riferimento rispetto a cui era stato stipulato il contratto.
Le novità del Decreto “Anticipi”
Come anticipato, l’attuale formulazione normativa si presta a diverse critiche, non solo per gli effetti distorsivi sopra evidenziati ma anche per un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno contratto un prestito con il proprio datore di lavoro e gli altri contribuenti che, a parità di condizioni, non evidenziano invece alcun fringe benefit tassabile.
A porvi rimedio è quindi intervenuto il D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto “Anticipi”), convertito in leggen. 191 del 15 dicembre 2023.
I commi 3-bis e 3-ter – inseriti in sede referente – dell’art. 3 infatti, modificano il primo periodo dell’art. 51, comma 4, lett. b), disponendo che in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Detto, in altri termini:
- resta fermo l’abbattimento forfettario al 50% del differenziale tra interessi calcolati con il TUR e interessi calcolati con il tasso effettivo applicato al prestito al dipendente;
- ma si introduce una distinzione tra tassi variabili e fissi al fine di correggere gli effetti distorsivi dei recenti aumenti della BCE:
- presiti a tasso variabile: il TUR da considerare sarà quello previsto alla scadenza di ciascuna rata (con una verifica mensile quindi dell’importo tassabile);
- prestiti a tasso fisso: potrà essere utilizzato il TUR calcolato alla data in cui è stato stipulato il contratto (rendendo conoscibile ex ante, quindi, l’importo del fringe benefit).
Art. 51, comma 4 TUIR |
Tipologia di prestito |
Determinazione fringe benefit |
Disciplina vigente |
Tasso fisso |
50% x (i TUR − interessi pagati dal dipendente) |
Tasso variabile |
||
Nuova disciplina |
Tasso fisso |
50% x (i TUR alla data di stipula del contratto − interessi pagati dal dipendente) |
Tasso variabile |
50% x (i TUR alla scadenza di ogni rata − interessi pagati dal dipendente) |
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2023. Di conseguenza, i datori di lavoro sono chiamati a effettuare il conguaglio delle maggiori ritenute operate, al fine di eliminare gli effetti distorsivi per l’anno in corso.
Ricadute e verifiche per il datore di lavoro
Da un punto di vista operativo, in aderenza all’attuale normativa, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta è tenuto ad applicare le ritenute fiscali sul fringe benefit in esame:
- prima nel corso dell’anno, e quindi applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre dell’anno precedente (TUR fine 2022 pari a 2,5%);
- e poi, in sede di conguaglio, applicando il tasso ufficiale di riferimento al termine dell’anno.
Come detto, le novità del Decreto “Anticipi” si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Già quest’anno, quindi, si dovrà operare con le nuove norme al fine di evitare che l’impennata dei tassi (TUR a settembre pari al 4,5%) abbia conseguenze distorsive per i dipendenti.
Per meglio comprendere quanto detto, si consideri il seguente esempio relativo ad un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico, con un finanziamento a tasso fisso da parte del proprio datore di lavoro, istituto di credito, stipulato a inizio 2022 all’1,5%.
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Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51;
- 15 dicembre 2023, n. 191‘ aria-ctype=”DocumentoFiscoApprofondimentiCommentiPageProxy”>D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (dl002023101800145), convertito dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 40;
- D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 12;
- Ministero delle Finanze, C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 novembre 2022, n. 35/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 14 luglio 2022, n. 27/E.
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