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Da ieri, 28 febbraio, i notai diventano primi attori nei procedimenti di volontaria giurisdizione. I professionisti, infatti, possono autorizzare la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che coinvolgono minori e persone interdette, inabilitate o beneficiarie dell’amministrazione di sostegno. Saranno loro a dare il via libera, per esempio, a vendere o acquistare un immobile, oppure accettare un’eredità, o stipulare un mutuo. Ma oltre agli atti compiuti da incapaci, la competenza si estende anche a quelli aventi ad oggetto “beni ereditari”, con una formulazione generica che pone qualche quesito sui confini della nuova competenza.

È uno degli effetti della riforma Cartabia, ed in particolare dell’articolo 21 (Dlgs. 149/2022), entrata anticipatamente in vigore alla fine del mese scorso (inizialmente l’entrata in vigore era fissata al 30 giugno). Scopo della norma è quello di snellire i tempi della giustizia, creando una sorta di “doppio binario“. Nello svolgimento di queste attività il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, “senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione”, o nel caso di beni ereditari, “presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto”.

Genitori, tutori, amministratori di sostegno possono dunque scegliere se rivolgersi all’autorità giudiziaria o direttamente al notaio per la stipula dell’atto che richiede una autorizzazione. A favore di questa seconda scelta depone certamente la velocità e la snellezza della procedura ma diversamente dell’autorizzazione concessa dal magistrato si dovranno attendere 20 giorni dall’invio della documentazione in Tribunale e al Pm perché diventi definitiva. In quel lasso di tempo infatti è possibile fare reclamo. Tuttavia visti i tempi stretti ed il carico di lavoro di cancellerie e tribunali sembra difficile immaginare interventi tempestivi da parte dell’autorità giurisdizionale.

I costi – Ma quanto costa rivolgersi al notaio per gli atti di volontaria giurisdizione? La risposta è nella previsione di legge secondo cui il notaio deve essere anche quello “rogante”, in questo senso il “prezzo” è soltanto quell’atto del successivo atto che si va a compiere mentre l’autorizzazione in sè non ha un suo “tariffario” specifico, in omaggio anche alla terzietà ed imparzialità del professionista in questa fase. Inoltre, secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale del Notariato l’autorizzazione non è soggetta all’obbligo di registrazione, è esente da bollo e non sconta il pagamento del contributo unificato, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede espressamente imposte da applicare. L’autorizzazione, dunque, resta funzionale e strettamente propedeutica alla stipula dell’atto da parte dello stesso notaio autorizzante, per cui il relativo costo dipenderà necessariamente dalla complessità dei singoli casi.

La procedura – Ma vediamo la procedura passo dopo passo. A riepilogarla è un vademecum del notariato. Per prima cosa, il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione o in relazione ai beni ereditari e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto autorizzato. Successivamente comunica l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. Decorsi 20 giorni, senza che sia stato proposto reclamo, l’autorizzazione acquista efficacia.

Tali autorizzazioni, chiarisce la norma, “possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca”. Infine, restano riservate “in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale”.

Nulla dice poi la norma riguardo all’eventuale diniego del notaio. Sembrerebbe dunque che esso non vada comunicato in tribunale (in quanto la norma non lo prevede) ma che debba essere condensato in un atto da parte del notaio.

L’autorizzazione, infine, può essere rilasciata solo dal «notaio rogante». Motivo per cui un notaio non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio. Ma questo significa anche che salta il criterio della competenza territoriale proprio della giurisdizione. Qualsiasi notaio dunque può autorizzare l’atto con l’unico limite che egli sia anche il professionista “rogante”.

Quando serve l’autorizzazione – In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno l’autorizzazione si rende necessaria per: accettare in donazione un immobile;vendere/acquistare un immobile; permutare un immobile; dividere un immobile con altri; accettare l’eredità; accettare legati; cancellare ipoteche; intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.
In caso di beni ereditari l’autorizzazione serve per i chiamati all’eredità o gli eredi; il curatore dell’eredità giacente; l’esecutore testamentario.

Le risposte del Notariato Il notariato fornisce poi una serie di domande e risposte utili per orientare i soggetti interessati. Cosa succede, per esempio, se i genitori decidono di vendere un immobile intestato al minore ereditato dai nonni? Ebbene l’autorizzazione per la stipula dell’atto di vendita può essere rilasciata dal notaio rogante a seguito di una richiesta scritta delle parti. Così come nel caso in cui vi sia l’esigenza di vendere l’immobile di un anziano interdetto per sostenere le spese della casa di cura. In questo caso il notaio rogante potrà, contestualmente, disporne il reimpiego. Ugualmente, ci si potrà rivolgere al notaio per la vendita di un immobile intestato a una persona inabilitata (per esempio, per abuso di stupefacenti) qualora essa sia utile per acquistare una casa più piccola vicino alla famiglia di origine. Se invece il notaio ha la necessità di sapere se il prezzo è congruo, potrà farsi assistere da un consulente per la valutazione dell’immobile e assumere informazioni, senza formalità, per esempio, dai genitori del minore o da altri parenti prossimi.

Lo studio del Notariato: L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione di Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

 

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