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Per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2023, la percentuale del Superbonus nei condomini è scesa al 90%: pertanto, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, sarà possibile beneficiare dell’agevolazione con tale aliquota. In merito alla possibilità di optare per cessione o sconto in fattura, la data limite è il 16 febbraio 2023.

La speranza di una proroga in extremis per il Superbonus dei condomini è durata pochissimo: Forza Italia e Movimento 5 Stelle avevano infatti presentato due emendamenti ‘gemelli’ al Decreto “Anticipi”, collegato alla Manovra, chiedendo nello specifico di posticiparne la scadenza al 30 giugno 2024, a condizione che fossero effettuati, a fine anno, lavori per almeno il 60% (SAL al 60%).

In realtà il M5S aveva presentato anche un altro emendamento che comprenderebbe più edifici, cioè con richiesta di proroga sempre al 30/6/2024 ma col vincolo di aver ultimato il 30% dei lavori (e non il 60%) al 31/12/2023.

Ma niente da fare: questi emendamenti non verranno considerati. «Lavoreremo solo sugli emendamenti ordinamentali che non abbiano impatto sui saldi», ha spiegato il presidente della commissione Bilancio de Senato Nicola Calandrini. La decisione «è stata presa in ufficio di presidenza e condivisa dal governo».

Per stare sul sicuro, riepiloghiamo qui sotto le scadenze attuali del Superbonus al 31 dicembre 2023, quelle che al momento, per legge, vanno rispettate.

Superbonus unifamiliari al 110%: ultima scadenza 31 dicembre 2023

Le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL) prenderanno il Superbonus nella vecchia aliquota maggiorata (cioè al 110%) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, in virtù di quanto stabilito dal DL Asset (104/2023), ultimo provvedimento ad intervenire sul tema.

Attenzione: spese sostenute non significa lavori completamente terminati, visto che si ragiona col criterio di cassa.

In questo caso resta ancora possibile scegliere (optare) per la cessione del credito o per lo sconto in fattura come alternative alla fruizione diretta del bonus (in dichiarazione dei redditi).

Superbonus condomini al 110% per spese sostenute nel 2023 con CILA-S presentata entro il 25 novembre 2022

Le regole sono contenute nella Legge di Bilancio 2023 (197/2022), nel DL Aiuti-Quater (DL 176/2022, convertito in legge 6/2023) e nel DL Cessioni (DL 11/2023, convertito in legge 38/2023).

Incrociando le norme, per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 – Testo Unico Edilizia, la detrazione fiscale piena (cioè al 110%) potrà essere richiesta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • se l’assemblea condominiale ha approvato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILA-S (o la richiesta del titolo edilizio abilitativo) è stata presentata in comune entro il 31 dicembre 2022;
  • se l’assemblea condominiale ha approvato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILA-S (o la richiesta del titolo edilizio abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • se, in caso di lavori di demolizione e ricostruzione, la richiesta del permesso di costruire è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

In questi casi, essendo i lavori iniziati ampiamente ‘prima’ della dead-line del blocco cessioni operato dal DL 11/2023, sarà possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito al posto della fruizione diretta.

Per quel che riguarda le varianti in corso d’opera, se si devono realizzare su uno degli interventi di cui sopra, c’è continuità con le regole per cui si prenderà sempre il 110% e si potrà scegliere una delle due opzioni alternative (regola dettata dal DL Cessioni). 

Edifici unifamiliari: Superbonus al 90% entro il 31/12/2023 con il 16 febbraio data limite per cessione del credito o sconto in fattura

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari (edifici unifamiliari) dalle persone fisiche, invece, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ma non per tutti.

Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

  • il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, innalzati in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un coefficiente.

In merito alla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, fa fede la ‘dead-line’ del 16 febbraio 2023 del DL Cessioni, cioè:

  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata entro il 16/2/23, si potrà ancora cedere il credito o farsi scontare la fattura;
  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata dal 17/2/23 in poi, si potrà solamente fruire direttamente del bonus, con le regole riviste nel DL Cessioni.

Superbonus condomini al 90%: scadenza 31/12/2023 e 16 febbraio spartiacque per la cessione/sconto

Per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2023, la percentuale di Superbonus nei condomini è scesa – in virtù di quanto disposto dal DL Aiuti-Quater – al 90%: pertanto, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, sarà possibile beneficiare dell’agevolazione con tale aliquota.

Il discorso della scelta delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura) è pressoché lo stesso fatto per il Superbonus unifamiliari al 90%. Fa cioè fede la ‘dead-line’ del 16 febbraio 2023, e quindi:

  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata entro il 16/2/23, si potrà ancora cedere il credito o farsi scontare la fattura;
  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata dal 17/2/23 in poi, si potrà solamente fruire direttamente del bonus, con le regole riviste nel DL Cessioni.

Superbonus condomini: dal 2024 ulteriore ribasso della percentuale senza opzione alternativa

La percentuale di detrazione del Superbonus per i lavori avviati dai condomini, con la sola possibilità di fruire direttamente dell’agevolazione, calerà nei prossimi due anni in questo modo:

  • 70% per il 2024 (spese sostenute dal 1/1/24 al 31/12/24);
  • 65% per il 2025 (spese sostenute dal 1/1/25 al 31/12/25).

 

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