Vendita o assegnazione
La vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori. La detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25 % del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto. L’importo detraibile si recupera in 10 anni, in sede di dichiarazione dei redditi e, se il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori è stato presentato anteriormente al 17 febbraio 2023, è possibile, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dopo il pagamento, che non deve avvenire necessariamente con bonifico bancario o postale.
Prezzo e detrazione
Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’Iva. Il limite massimo di spesa agevolabile, da ripartire tra gli acquirenti è pari a 96.000€. Ad esempio, se la casa è venduta a un prezzo pari a 300.000€, l’importo della detrazione è pari a 37.5000€, cioè al 50% di 75.000€ (il 25% del corrispettivo di acquisto è il plafond massimo detraibile). Viceversa, se il prezzo di vendita è pari a 500.000€, la detrazione è pari al 50% di 96.000€ (il 25% del corrispettivo è superiore a 96.000€). Nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si può beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito. E’ possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. Tuttavia, in tal caso, la detrazione compete dall’anno di imposta in cui i lavori siano stati ultimati (in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di ultimazione dei lavori, l’acquirente detrae la prima delle 10 rate in cui è ripartita la detrazione). Il contribuente deve però essere in possesso dell’atto di acquisto da cui risulti il rispetto dei termini prima indicati. Se questi atti non riportano la data di ultimazione dei lavori, o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione, anche successiva alla stipula del rogito, che attesti le condizioni richieste per avere l’agevolazione. Nell’ipotesi di versamento di acconti, gli stessi sono detraibili con riferimento all’anno di versamento, ma a condizione che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto, o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali. Per gli acquisti effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2024, all’acquirente compete anche il bonus mobili (detrazione del 50% di 5000€).
Dal sismabonus all’ecobonus: gli sconti fiscali in scadenza
Con la fine del 2024, scadranno tutti i bonus edilizi attualmente vigenti, con la sola eccezione del superbonus, che continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2025, con aliquota ridotta al 65% dal prossimo 1° gennaio, e del bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in vigore sino al 31 dicembre 2025, ma per i soli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
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