Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 12068/2024 del 03-05-2024

SENTENZA sul ricorso 15161-2018 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 56 , presso lo stud io dell'avvocato A ### INGROIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro #### il primo anche quale dife nsore di se stesso c he rappresenta la seconda giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -2- - controricorrenti - avverso la senten za n. 5 98/2018 della ### E ### di PALERMO, depositata il ###; lette le conclusio ni scritte del Pubblico Ministero , nella persona della ### a ### dott. ### DEL###, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti; udita la relazione d ella causa svolta nella pu bblica udienza de l 23/04/2024 dal Consigliere Dott. ### udite le conclusioni d el Pu bblico Ministero, nella perso na della ### dott . ### L'### che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l'avvocato G raziella D'### per delega d ell'avvocato ### per la ricorrente e l'avvocato ### per parte controricorrente; RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. ### a conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo i germani ### e ### al fine di procedere alla division e dei beni caduti nelle successioni dei genitori, ### e ### lamentando altresì che i convenuti si erano appropriati di ingenti somme di proprietà dei defunti. 
Si costitu ivano i convenuti che aderivano al la d omanda di divisione, contestando l'appropriazione loro addebitata nonché il fatto che un immobile era stato oggetto di donazione indiretta in favore del convenuto ### In via riconvenzionale chiedevano che l'attrice p onesse in collazione alcu ni immobili a loro volta oggetto di donazione indiret ta da parte del padre, con la ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -3- condanna al rimborso per la quota di loro spettanza, delle somme impiegate per la gestione e manutenzione dei beni comuni. 
Il Tribunale con la sentenza non definitiva del 24 maggio 2011 dichiarava aperte entrambe le successioni legittime, ed accertava le d onazioni indirette ricevute dall'attrice e dal convenuto ### procedendo alla loro collazione mediante imputazione; per l'effetto disponeva che i convenuti prelevassero dalla massa beni di valore cor risponden te a quello de lle donazioni ricevute dall'attrice, e disponeva la divi sione tra tu tti i condividenti dei restanti beni, con relativa attribuzione e condanna al pagamento dei conguagli in denaro. 
Con la successiva sentenza definitiva del 30 marzo 2013, disposta ulteriore ### dichiarava cessata la materia del cont endere quanto alla divisione degli arredi comuni, e disponeva la divisione del restante patrimonio mobiliare, determinando i conferimenti in denaro dovuti da og ni condividente, per effetto della collazione delle donazioni pecuniarie e del compenso dei frutti civili percetti in esclu siva, determinando altresì le somme dovute a titolo di rimborso delle spe se sostenute personalme nte per la manutenzione e gestione dei beni comuni ovvero per preesistenti crediti vantati nei confronti del de cuius. Infine, dispone va l'attribuzione dei beni mobili ancora indivisi.  ### ha impugnato entrambe le sentenze, ed al gravame hanno resistito i convenuti.  ### d 'Appello di Palermo, con la sentenza n. 59 8 del 2 1 marzo 2018, h a rigettato l'appello avverso la sentenz a non definitiva ed, in parziale accoglim ento di quello avverso l a sentenza definitiva, ha rideterminato l'importo delle somme reciprocamente dovute, in ragione anche dell a rideterminazione ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -4- del valore della massa relitta, che incideva anche sulla misura dei conguagli. Quanto alle spese ha compensato per la metà le spese del giudizio di primo grado e di appello. 
Quanto al primo motivo di appello avverso la prima sentenza, la sentenza osservava che e ra da condividere il giu dizio del Tribunale circa l'effettiva contitolarità anche delle somme giacenti sul conto cointestato t ra il convenuto ### ed il pa dre, dal quale era poi stat a tratta la provvista per l'acqu isto di un immobile da parte di Ago stino, ri tenuto essere o ggetto di donazione indiretta solo per la quota del 50%, il che imponeva il rigetto del motivo che invece intendeva pervenire all'affermazione della esclusiva titolarità del denaro in capo al padre. 
Quanto al secondo motivo di appello del pari rivolto avverso la sentenza non definit iva, la ### d'App ello riteneva di dover condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il ### attesa la correttezza metodologica ed esaus tività dell'indagine da questi svolta, a raffronto con le critiche invece mosse dal perito di parte. 
Relativamente agli altri motivi di appello, tutti indirizzati avverso la sentenza definitiva, il terzo era reputato infondato in quanto si fondava su richieste istruttorie, in massima parte aventi carattere esplorativo, ed inoltre non og getto di sp ecifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni in entrambe le occasioni in cui la cau sa era stata rimessa al la decisi one del Tri bunale, omissione questa che ne precludeva la reiterazione in appello. 
Inoltre, quanto alla determinazione delle reciproche poste di dare ed avere, la sentenza rilevava che non era stato seguito il procedimento di rendimento dei conti di cui all'art. 263 e ss.  c.p.c., il che imponeva che fosse il creditore a do ver fornire la prova dell'esistenza del credito vantato. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -5- In merit o al quarto motivo d i appell o, che attene va alla determinazione del patrimonio mobiliare del padre, avuto riguardo alla pretesa che lo stesso fosse transitato in quello della madre, la ### d'Appello osservava che l'appellante non aveva adempiuto agli oneri in combenti sull'attrice , e che lo stesso si sostanziava nella pretesa allegazione di elementi di verosimiglianza, che però non consentivano di inferire con certezza quanto sostenuto. 
Il quin to motivo era altresì rigettat o, in quanto si repu tava corretta la qualificaz ione come dona zione soggetta a collazione delle spese sostenute dal padre per l'istruzione dell'appellante, atteso l'elevato amm ontare delle st esse, in rapporto al reddito medio dell'epoca. 
Circa il sesto motivo che pretendeva di configurare delle donazioni indirette per effetto dell 'acquisto de l mobilio di un locale appartenente al convenuto e de l pagamen to dei costi di ristrutturazione, nonché dell'acq uisto di due autovettu re, la sentenza osservava che, a fronte della contestaz ione da parte dello stesso convenuto, era mancata la prova che gli assegni (da cui si p retende va di ricavare la prova dell'esborso sostenuto ) fossero stati non solo effettivamente negoziati, ma che comunque fossero effettivamente riferibili alle spese per le quali si sosteneva costituissero donazioni indirette. 
Era in vece parzialmen te accolto il settimo motivo che invest iva l'ammissibilità del giuramento che era stato reso in merit o ad alcune delle voci di debito e di credito reciprocamente contestate. 
Dopo avere ricostruito le varie situazioni per le quali il giuramento era stato ammesso e reso, osserva va che effettivam ente n on poteva essere deferito per quanto riguardava quei crediti relativi a spese di manutenzione per alcuni edifici, trattandosi di circostanze ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -6- che non rientravano nel novero di quelle suscettibili di giuramento de veritate. Ciò comportava che il giuramento inammissibilmente deferito su di un fatto altrui, no n pote va esser riferito alla controparte, mancando il requisito della comunanza del fatto ad entrambe le parti. 
Ne conseguiva che per le spese di rimborso oggetto di tali capi, non era stata off erta la pro va della loro effettiva entit à, occorrendo quindi provvedere alla parziale riforma della sentenza definitiva, con il ricalcolo delle somme reciprocamente dovute. 
Avuto riguardo all'esito del giudizio, risoltosi in massima parte in maniera favorevole ai convenuti, si giustif icava la co ndanna dell'attrice al rimborso in favore di convenu ti della metà del le spese del giu dizio di primo grado, come appunto statuito d al Tribunale, il che determinava il rigetto anche dell'ultimo motivo di appello. 
Allo stesso modo andavano po i regolate anche le spe se del giudizio di appello.  2. Per la cas sazione di tale sentenza ha proposto rico rso ### sulla base di otto motivi. 
Gli intimati hanno resistito con controricorso.  3. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.  4. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360, co.  1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -7- Si ded uce che, quanto al riget to del primo mot ivo di appello, erroneamente è stato negato che il conto corrente n. 3637 acceso presso la ### non fosse da riferire in esclusiva al de cuius qu anto alla pro vvista, negandosi quind i altrettanto erroneamente che l'immobile acquistato dal convenuto fosse stato oggetto per l'intero di donazione indiretta. 
Il motivo è in primo luogo inammissibile, quanto alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'ar t. 360, co. 1, c.p.c., atteso che , avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, risulta inammissibile la deduzione del vizio de quo ai sensi dell'art.  348 ter, ultimo comma, c.p.c. 
Deve del pari essere disattesa la censura che attiene alla pretesa nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, atteso che, ad avviso della ### la decisione impugnata in parte qua risulta ampiam ente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014).  ### d 'Appello, partendo dalla pacifica cointestazione d el conto corrente tra il padre ed il figlio, ha osservato, analogamente a quanto è dato riscontrare dalla lettura del motivo di ricorso in esame, come la censura si risolv a in u na reiterazione delle argomentazioni difensive già sviluppate in primo grado, al fine di sollecitarne una rivalu tazione in chiave di apprezzamento probatorio (censura evidentemen te inammissi bile in sede di legittimità, anche a prescindere d al rilievo in merito all'applicazione del limite di cui all'art. 348 ter, ultimo comma). 
Ha al tresì evidenziato ch e era stato accertato in fatto che il convenuto era percettore di redditi, di importo non esiguo, che era solito riversare proprio su l conto corrente per cui è causa, ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -8- unico di cui era ###i ntestatar io, a conferma qu indi che la provvista non era di provenienza unilaterale del genitore. 
Ai fini, quindi, del superamento della presunzione di contitolarità anche delle somme versate sul conto cointestato, non poteva farsi riferimento alla circostanza che i prelievi fossero stati operati dal solo genitore, in quanto risulta invece fondamentale indagare la genesi della provvista , genesi che i gi udici di merito, con accertamento in fatto, hanno reputato di attribuire ad entrambi i cointestatari. 
E' stato pertanto sottolineato l'errore logico e giuridico dal quale trae la prem essa la t esi dell'appellante, consist ente n el volere ricostruire la titolarit à della p rovvista non già sulla b ase delle entrate ma sulla scorta dell'andamento delle uscite. 
La sentenza della ### d'Appello si fonda su di una motivazione logica e coe rente, che esclude ogni ipotesi d i anomalia o di insanabile contraddittorietà, e ch e evidenzia con immediatezza l'infondatezza della censura in esame.  2. Il secondo motivo denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'ar t. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., quanto al rigetto del secondo motivo di appello. 
Si conte sta la soluzione del giudic e di ap pello che ha dato prevalenza ai risultati della perizia d'ufficio, ritenendola preferibile al contenuto della perizia di parte. 
Si sostiene che si tratta di conclusione del tutto immotivata e che non tiene conto dei rilievi analitici e completi del perito di parte. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -9- In tal modo la motivazione risulta del tutto apparente, in quanto non consente in a lcun modo di comprende re le ragioni della decisione. 
Risulta altresì violato il principio per cui, a fronte di rilievi tecnici di parte, il giudice non può limitarsi ad ignorarli, ma deve dare giustificazione delle ragioni per le quali li reputa inattendibili. 
Inoltre, l'acritica adesione alle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio si risolve in una vio lazione anche della regola che impone il prudente apprezzamento delle prove. 
Anche tale motivo deve essere rigettato. 
Va qui ribadita l'inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., dovendosi del pari escludere che sussista un'ipotesi di anomalia della motivazione tale d a determinare la nullità della sentenza. 
In primo luogo, non può non evidenziarsi come la formulazione del motivo risulta connotata da genericità, tale da ridondare in un vizio di inammissibilità per la violazione del principio di specificità di cui all'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., in quanto richiama una serie di discordanze tra la valutazione del perito d'ufficio e quella del perito di parte, senz a però indicare ove le conte stazioni di quest'ultimo siano state specificament e sollevate (cfr. Cass. 19989/2021, secondo cui, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni de l consulente tecnico d'ufficio non può l imitarsi a far valere ge nericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienz a del ricor so per cassazione ed al carattere limitato de l mezzo di impugnazione, ha l'one re di indicare specificament e le circostanze e gli elementi rispetto ai ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -10- quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'ap prezzame nto dell'inciden za causale del difetto di motivazione). 
In primo lu ogo, va evidenziato che, qual ora nei conf ronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. ###/2023; Cass. n. 14599/2021), il che denota che la censura può essere formulata esclusivamente sulla base di un vizio che però, come detto, nella fattispecie non è deducibile. 
Inoltre è stato anche precisato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie al legazioni dei con sulenti tecnici di parte, che, sebbene no n espressamente confut ate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivaz ione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. n. ###/2022; Cass. n. 1815/2015). 
La ricorrente però omette di riferire, come invece emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 8, quinto rigo), che i rilievi del ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -11- perito di parte furono sottoposti alla valutazione del ### che ha reputato di confutarli con il supplemento di perizia depositato in data 23/04 /2010, ed il cui contenuto risulta in massima parte riprodotto alle pagg. da 30 a 35 del controricorso. 
Ciò consente quindi di escludere che il richiamo e la preferenza alle conclus ioni rese dal perito d'u fficio po ssa configurare una anomalia della motivazione tale da riflettersi sulla stessa validità della sentenza, non senza trascurare che in ogni caso il giudice di appello ha supportato il proprio g iudizio di condivisione delle soluzioni tecniche dell'ausiliario di ufficio, sotto lineando come la stima del perito di parte, quanto all'immobile sito alla via ### fosse riferita all'anno 2009, dovendosi invece far riferimento alla data di aperura della successione, atteso che tale immobile era stato oggetto di prelevamento, per effetto della collazione di una donazione ricevuta in vita dal de cuius (cfr. Cass. n. 3235/2000, secondo cui i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché det ti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la d ivisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari). 
Il motivo deve quindi essere rigettato.  3. Il terz o motivo di ricorso de nuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c. p.c., non ché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p .c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -12- discussione tra le parti, qu anto al rige tto del terzo motivo di appello, con il quale è stata disattesa la richiesta di addivenire ad una diversa va lutazione delle d isponibilità mobiliari del de funto genitore. 
Si sostiene che la sentenza sarebbe affetta da una motivazione del tutto assente o comunque gravem ente lacunosa, e non si sarebbe tenuto conto delle differenze tra i due rendiconti presentati, che avrebbero in vece dovuto indurre a reputare del tutto inverosimile la ricostruzione della situazione bancaria del de cuius. 
Nel ribadirsi l'inammissibilità della deduzione del vizio di cui al 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., va del pari esclusa la ricorrenza di una nullità della motivazione, atteso che quella resa dal giudice di appello risulta anche in parte qua ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione. 
La censura in veste l'esatt a ricostruzione delle dis ponibilità bancarie del defunto genitore, in quanto si sostiene che le stesse sarebbero state occultate su conti intestati agli altri figli. 
La senten za impugnata ha, in primo luogo, evidenziato che le richieste istruttorie avanzate dall'appellante (e di cui nemmeno risulta riprodotto il contenuto in ricorso, a conferma de lla genericità della censura, pe r difetto di specificità ), avevano carattere esplorativo, e che inoltre le stesse non erano state oggetto di riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni. 
Trattasi di affermazioni che non appaiono censurate con il motivo in esame, e che risultano già di per sé sole idonee a giustificare il rigetto della cens ura, non avendo parte ricorrente adempiuto all'onere di provare i fatti sui quali si fonda la propria alternativa ricostruzione dei fatti. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -13- In second o luogo, i giudici di appello hanno eviden ziat o che il Tribunale aveva fatto applicazione del principio per cui, quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l'ammissione d el rendic onto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di pro va (Cass. n. 1509/19 97, no nché da ultimo Cass. n. 1319/2024). 
Poiché nella fat tispecie non risulta va che fosse stato seguito il procedimento tipico di rendimento del conto, correttamen te è stato evidenziato che continuava ad incombere sulla creditrice la prova della esist enza del proprio diritto, prova che, anche in ragione dell'inammissibilità delle richieste istruttorie, non risultava essere stata fornita. 
Anche a voler sorvolare sulle giu stificazioni addotte d a parte controricorrente circa la differenza di contenu to tra i rendico nti presentati nel corso del giudizio (essendosi sottolineato come uno dei due contenesse delle voci per le quali il Tribunale ne aveva rilevato la tardiva de duzione, ave ndo quindi opta to per il rendiconto che ne era privo), la critic a non si confro nta con la ratio del giudice di appello il quale ha sottolineato che la decisione in merito alla ricostruzione delle disponibilità del de cuius non era affidata alla sola presentazione del rendiconto, ma scaturiva dalla valutazione delle prove, d ella cui offerta restava on erata la ricorrente, di guisa che la carenza probatoria riscontrata non consentiva di accedere alla tesi sostenuta in ordine alla diversa consistenza del patrimonio mobiliare del defunto padre. 
Anche tale motivo va rigettato. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -14- 4. Il quarto motivo denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione al rigetto del qua rto motivo di appello che mirava a far ricondurre alle disponibilità del defunto padre anche le disponibilità bancarie della moglie (essendo le stesse frutto del travaso del denaro di pertinenza del marito). 
La censura è priva di fondamento, avendo la ### d'Appello, con motivazione logica e coerente, chiarito che la tesi sostenuta nel motivo si fondava solo su conge tture e che per po ter trova re accoglimento avrebbe dovuto essere supportata da adeguate fonti di prova, che però la parte aveva omesso di offrire. 
A fronte di tale affermazione la ricorrente si limita a sostenere che la motivazione sarebbe del tutto generica, aggiungendo, quanto al profilo probatorio, che la riprova di quanto affermato e cioè che il denaro del de cuius fosse passato alla moglie “…. Risulta dagli atti processuali” (cfr. pag. 21). 
La assoluta genericità delle censura si riflette anche sulla critica al contenuto della motivazione, il che impone il rigetto anche di tale motivo.  5. Il quin to motivo di ricorso denu ncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 742, co. 2, c.c., quanto al rigetto del quinto motivo di appello con il quale si contestava la statuizione del Tribunale che aveva disposto la collazione degli importi versati dal padre per consentire al l'appellante la frequenza di un istituto scolastico non pubblico, con un esborso di ### Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una contestazione dell'accertamento di fatto operato dal giudice di me rito circa il carattere notevolmente eccedente la misura ordinaria delle spese di istruzione sostenute dal padre nell'interesse della figlia. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -15- A tal fine, la ### e d'Appello ha reput ato che , a prescindere dall'entità del reddito effettiv amente god uto dal de cuius, era l'importo oggettiv o della somma erogata (pari al reddito med io annuo nazionale per gli anni di riferimento), a confortare il giudizio di non ordinarietà della spesa, soprattutto ove messo a confronto con la possibilità di p oter usu fruire dell'istruzione scolastica pubblica, sostanzialmente priva di costi. 
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.  6. Il sesto mo tivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., quanto al rigetto del sesto motivo di app ello con il quale si intende va c ontestare la soluzione del Tribunale circa la mancata pro va della donazione indiretta in favore del convenu to di alcun i arredi d'ufficio, dei costi di ristrutturazione di un immobile e dell'acquisto di due autovetture, oltre che di svariate somme di denaro.  ### d 'Appello ha rigettato l'analogo motivo di appello osservando che quanto agli ass egni, che a detta dell'appellante offrivano la dimostrazione della pro venienza dal de cuius delle somme impiegate, mancava la prova della lor o effettiva negoziazione nonché del fatto che le relative somme erano state effettivamente impiegate secondo quanto sostenu to dall'appellante. 
Al cospe tto di tale motivazione, il m otivo di ricor so si risolve nell'apodittica affermazione secondo cui la decisione sarebbe stata assunta in contrasto con le p rove offe rte, aggiungendo ch e in particolare sarebbe stata trascurata la documentazione prodotta con le deduzioni del 19/9/2006. 
Il motivo si palesa inammissibile, oltre che per la sua genericità, in quanto omette di riportare in ricorso il contenuto dei documenti ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -16- che a dett a de lla ricorrente offrirebb ero la prova dell 'effettiva provenienza dal de cuius del denaro impiegato, poiché si risolve nella contestazione al la valutazione del materiale prob atorio offerta dal giudice di merito, quasi a voler trasformare il presente giudizio in un terzo grado di merito.  7. Il settimo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c. p.c., non ché ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p .c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2739 c.c., quanto al rigetto del settimo motivo di appello. 
Si assume che il rigetto del motivo di impugnazione sarebbe stato operato con una motivazione del tutto carente e che si sarebbe avallato un utilizzo de l giuramento d ecisorio in contrasto con il dettato normativo che imped isce il giuramento su un f atto che non sia proprio della parte cui è deferito. 
Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità.  ### d 'Appello, nell'esaminare il settimo motiv o di appello, oltre a ribadire la circostanza che il Tribunale non aveva inteso, come peraltro consentitogli alla luce della citata giurisprudenza di questa ### il ricorso al procedimento di resa dei conti di cui agli artt. 263 e ss., c.p.c., ha effettuato una analitica distinzione delle varie circostanz e per le quali era stato ammesso il giurament o decisorio, evidenziando per le circostanze riportate sub c) ( pagg. 13 e ss.), come effet tivament e la censura della od ierna ricorrente fosse fondata, in qu anto il giuramento in parte qu a verteva su fatti non propri della parte cui era stato deferito e che era anche da escludere la riferibilità all'avversario, trattandosi peraltro di fatti non comuni. Ric. 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -17- A fronte di tale motivazione, che denota come la sentenza abbia operato una oculata discernita tra i vari capi per i quali è stato ammesso il giurame nto, i l motivo si risolve in un'apodittica affermazione circa la viola zione dell'ar t. 273 9 c.c., senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, e senza in particolare chiarire su quali capi si appunt i la censura, onde permettere alla ### di poter verific are se effettiv amente sia configurabile la dedotta violaz ione della n orma in tema di giuramento decisorio.  8. ### motivo di ricorso de nuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., quanto alla regolamentazione delle spese di lite. 
Si osserva che è stata erro neamente conf ermata la c ondanna della ricorrente al rimborso della metà delle spese del giudizio di primo grado, in violazione della regola secondo cui le spese di divisione vanno poste a carico della massa. 
Inoltre, essendo stata riformat a la sentenza d i primo grado, si imponeva una nuova regolazione delle spese del doppio grado. 
Il motivo è infondato. 
Come si ricava dal passaggio della sentenza impugnata in punto di spese (pag. 16), pur dandosi atto della parziale riforma della sentenza definitiva, con la rideterminazione delle voci di dare ed avere tra i condividenti, la ### distrettuale ha reputato, proprio in applicazione del principio proclamato dalla ricorrente, secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nel comu ne interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -18- spese che sian o conseguite ad e ccessive pretese o in utili resistenze alla divisione (cfr. Cass. n. 1635/202 0), che la soccombenza dovesse essere attribuita in misura prevalente all'appellante (come appunto confermato dal rigetto della maggior parte dei motivi di app ello, che investivano le pretese di conseguire un maggior valore dei beni comuni, sul presupposto di donazioni effettuate in favore degli altri condividenti, ovvero dell'appropriazione da parte di questi di denaro destinato a cadere in comunione). 
Trattasi di valut azione adeg uatamente motivata e supportata dall'obiettivo sviluppo del g iudizio, così che la pretesa de lla ricorrente, lungi dal denuncia re la violazione dell'art. 91 c.p.c., mira piut tosto a contestare il mancato e sercizio de l potere di compensazione di cui all'art. 92 c.p .c., che è insuscettibile di essere denunciato in sede di legittimità. 
Né può sostenersi che vi sia stata una valutazione delle spese del giudizio di primo grado che prescinda dall'esito complessivo del giudizio di appello, conclusosi con u na parziale riforma della sentenza appellata, in quanto il giudizio di soccombenza espresso dalla ### d'### o in rela zione alle spese del primo grado risente evidentemente anche dell'esito del giudizio di appello, le cui spese sono state a loro volta regolate sulla base di analogo criterio.  9. Il ricorso è rigettato, d ovendo le sp ese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo.  10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicem bre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a ### 2018 n. 15161 sez. ### - ud. 23-04-2024 -19- aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  PQM ### rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del present e giudizio che liquida in complessivi ### di cui ### per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/1 2, dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024  

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui