Dopo l’estate dovrò cominciare dei lavori di ristrutturazione presso la mia nuova abitazione e finiranno non prima di marzo 2025. Le spese sostenute (fatturate e pagate) nel 2025 potranno essere detratte applicando la normativa attuale – quindi al 50% – oppure, per esse, si dovrà fare riferimento alla normativa in vigore nel 2025, con la prevista riduzione delle detrazioni al 36%?
Ai fini dei benefici fiscali collegati alla ristrutturazione edilizia, vale sempre il principio di cassa: non rileva quindi la data di esecuzione dei lavori o la data di fatturazione, ma quella del pagamento con bonifico bancario o postale [il c.d. bonifico parlante].
Ricordiamo, infatti, che [come del resto Lei ha precisato nel quesito] il bonus ristrutturazione edilizia sarà riconosciuto nella misura del 50% solo fino al 31 dicembre 2024, perché così previsto dall’art. 16, comma 1, del DL 63/2013.
Dal prossimo anno, salve ulteriori proroghe del legislatore [eventualmente nel classico e puntualissimo “Milleproroghe”], si tornerà perciò alla misura ordinaria contemplata nell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, quindi appunto al 36%, con una riduzione inoltre anche del limite di spesa ammesso in detrazione che dovrebbe infatti passare dai 96.000 euro previsti attualmente dalla norma al valore ordinario di 48.000 euro.
È chiaro, allora, che per tutte le spese di ristrutturazione pagate fino al 31 dicembre 2024 Lei potrà continuare a fruire dell’aliquota più alta al 50% [per un massimo di spesa, ribadiamo, di 96.000 euro per unità immobiliare], mentre, per le spese pagate dal 1° gennaio 2025, potrà invece fruire dell’aliquota più bassa del 36% [per un massimo di spesa di 48.000 euro per unità].
Ricordiamo, per concludere, che l’aliquota parrebbe destinata a ridursi nei prossimi anni, esattamente al 36% dal 2025 al 2027 e, dal 2028 al 2033, al 30%, seppure con il tetto di spesa invariato a 48.000 euro per unità immobiliare.
(andrea raimondo)
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