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Abstract


Tramite il d.lgs. 10-10-2022, n. 149  – come modificato dalla l. 29-12-2022, n. 197  (legge di bilancio 2023) e dal d.l. 29-12-2022, n. 198  (c.d. decreto milleproroghe), convertito con modificazioni in l. 24-2-2023, n. 14  – il legislatore ha voluto introdurre una forma di vendita alternativa a quella tradizionale coattiva. Il nuovo procedimento si fonda sulla collaborazione del debitore e mira a velocizzare il processo esecutivo, obiettivo che ha guidato l’intera c.d. riforma Cartabia. La vendita diretta è soggetta a condizioni peculiari e presenta punti di forza e critici che verranno meglio descritti nel lavoro.


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Note

(*)  Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
[1]  Per VINCRE, Le nuove norme sul processo esecutivo e sull’esecuzione indiretta, in RDPr, 2023, 722, l’istituto in questione, seppur presentando caratteristiche differenti, è ispirato alla vente privée francese. L’art. R322-15 del Code des procedures civiles d’exécution stabilisce, infatti, che «A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution […] détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur».
[2]  Per CRIVELLI-MERCURIO, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo, in REF, 2021, 1015 ss., anche il terzo proprietario dell’immobile pignorato può richiedere l’esperibilità della vendita diretta, stante la parificazione di questo al debitore ex art. 604  c.p.c. In senso contrario, FARINA, La vendita, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Padova, 2023, 373, che – considerato il disposto degli artt. 571  e 579  c.p.c. – esclude il deposito dell’istanza da parte di soggetti diversi dal debitore.
Nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di più soggetti tutti esecutati, la richiesta di un solo debitore è sufficiente per poter procedere alla vendita diretta; al contrario, qualora solo uno dei comproprietari è esecutato, questo può proporre l’istanza de quo limitatamente alla sua quota. Se i beni pignorati sono più di uno, il debitore ha facoltà di presentare, per ogni immobile, un’offerta.
[3]  La disposizione normativa non qualifica espressamente il termine come perentorio; nondimeno, il suo rispetto appare imprescindibile per il corretto espletamento della procedura, stante la necessità di concedere, ai creditori, un tempo ragionevole per valutare la proposizione dell’opposizione. In questo senso, SALETTI, La “vendita diretta”, in GI, 2023, 487 richiama Cass. civ., 2-9-1995, n. 9288 , in GC, 1996, I, 772 per la quale la scadenza di un termine ordinatorio assume gli stessi effetti preclusivi della scadenza di un termine perentorio qualora si verifichino “situazioni incompatibili”.
[4]  L’offerta di acquisto – che il 3° comma dell’art. 568-  bis  c.p.c. considera irrevocabile, salvo che siano trascorsi 120 giorni dalla data del provvedimento di cui all’art. 569-  bis  , 2° comma, c.p.c. ed essa non sia stata ancora accolta – per SSALETTI, La “vendita diretta”, cit., 487, deve avere le caratteristiche espresse dall’art. 571 , 1° comma, c.p.c.
[5]  CARRATTA, Le riforme del processo civile, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206  , Torino, 2023, 186.
[6]  Offerta e cauzione dovranno risultare adeguate al prezzo base.
[7]  Ai sensi dell’art. 569-  bis  , 3° comma, c.p.c. il giudice dispone, nello stesso modo, nei casi in cui, con decreto, dichiara inammissibile l’istanza ex art. 568-  bis  c.p.c.
[8]  DE PROPRIS, Vendita diretta, in TTISCINI (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile, Pisa, 2023, 714.
[9]  L’opposizione va proposta entro l’udienza di cui all’art 569  c.p.c.
[10]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 488.
[11]  DE GIOIA, Il nuovo codice di procedura civile prima e dopo la riforma, Napoli, 2023, 253.
[12]  A favore della qualificazione giudiziale della vendita diretta, cfr. TERMITE, Il processo esecutivo, in CECCHELLA (a cura di), Il processo civile dopo la riforma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  , Torino, 2023, 463 e VVIGORITO, Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl delega AS 1662/XVIII collegato al «Piano nazionale di ripresa e resilienza», in Quest. giust., 2021, 131 che evidenziano come il legislatore italiano, a differenza di quello francese, abbia definito la vendita come “diretta” e non come “privata” al fine di inserire, nel nostro ordinamento, un modello di vendita alternativo a quelli tradizionali previsti nel codice di procedura civile.
[13]  DE PROPRIS, Vendita diretta, cit., 717.
[14]  In questo senso, Cass. civ., S.U., 16-7-2008, n. 19506 , in Fa, 2008, 1394, con nota di LO CASCIO, Natura giuridica della liquidazione postconcordataria, per la quale «il procedimento concorsuale di concordato va considerato alla stregua di un procedimento di esecuzione forzata e rispetto ad esso debbono valere le stesse tutele che assistono i giudizi di opposizione agli atti esecutivi». La sentenza conserva, ancor oggi, rilevanza considerato che il CCII ha recepito le norme della legge fallimentare sul concordato preventivo agli artt. 84  ss. CCII  e quelle sull’autorizzazione di atti liquidatori all’art. 213  CCII .
[15]  TERMITE, Il processo esecutivo, cit., 460 afferma come i creditori, nella vendita diretta, abbiano il compito di valutare l’opportunità della vendita. L’autore sottolinea, anche, che la parola “opposizione” è stata intesa dal legislatore quale sinonimo di “non raggiungimento dell’accordo tra creditori e debitore”, poiché, in mancanza di un provvedimento di aggiudicazione, non si può immaginare un rimedio di tipo oppositivo.
[16]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 484 ss. precisa che la presenza dell’opposizione, non seguita da ulteriori offerte, non impedisce l’aggiudicazione dell’offerta presentata in sede di vendita diretta. A conferma della tesi, richiama l’art. 572 , 2° comma, c.p.c. che assicura, infatti, l’accoglimento dell’offerta qualora questa sia pari o superiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita.
[17]  Per CAPPONI, Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati, in CorG, 2009, 938, i creditori non titolati sono da intendersi quali creditori privi di titolo esecutivo.
[18]  Le offerte dovranno comunque essere sempre garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto.
[19]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 491.
[20]  Per D’ALONZO, La vendita dell’immobile pignorato da parte del debitore. Prassi correnti e prospettive di riforma, in Inexecutivis.it, 2022, l’aggiudicatario dovrà assumersi i costi delle operazioni notarili.
[21]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 492, sottolinea come l’ordine di cancellazione dei vincoli pregiudizievoli sia indice della natura coattiva della vendita diretta.
[22]  Cass. civ., 22-6-2021, n. 17811 , in Ilcaso.it, 2022; Cass. civ., 12-7-2016, n. 14165  .
[23]  Cass. civ., 25-10-2016, n. 21480 , in REF, 2017, 514, con nota di MMORGESE, Aliud pro alio datum ed evizione parziale nella vendita forzata: non sempre la posizione dell’acquirente è meritevole di tutela.
[24]  FINOCCHIARO, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione, in La Riforma del Processo Civile: l’attuazione, Milano, 2023, 407, per il quale anche l’invalidità dell’istanza si riflette sull’offerta. L’autore evidenzia, anche, come l’offerta debba intendersi libera con riferimento a termini e modi dell’adempimento, rimanendo soggetta ad una valutazione di convenienza ed opportunità da parte dei creditori.
[25]  FARINA, La vendita, cit., 375, per la quale l’udienza ex art. 569  c.p.c. è il momento che permette l’effettivo sviluppo del contradditorio tra le parti.
[26]  FINOCCHIARO, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione, cit., 407.
[27]  FARINA, La vendita, cit., 380, che precisa come la non opposizione ha effetto solo per il procedimento di vendita diretta e non possa incidere in alcun modo sui privilegi e sul progetto di distribuzione.
[28]  FINOCCHIARO, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione, cit., 408, ove si precisa anche che il professionista delegato, se non vuole incorrere in profili di responsabilità dovrà adempiere a tutti gli adempimenti che precedono la gara senza ritardo.
[29]  TERMITE, Il processo esecutivo, cit., 467.
[30]  Ragione per cui, il professionista dovrà autorizzare l’aggiudicatario ad assumere debiti, dovrà effettuare la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale dell’atto di trasferimento, nonché comunicare lo stesso alla pubblica amministrazione. Inoltre, dovrà ultimare le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie e disporre la formazione del progetto di distribuzione.
[31]  Pertanto, il professionista dovrà adempiere anche agli obblighi dell’art. 570  c.p.c., alla deliberazione sull’offerta, nonché a quanto previsto dagli artt. 573 , 574  c.p.c. Infine, dovrà ordinare a banche o uffici postali la restituzione delle cauzioni o di altre somme versate dagli offerenti alla procedura.
[32]  CARRATTA, Le riforme del processo civile, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206  , cit., 193.
[33]  DE PROPRIS, Riforma delle operazioni di vendita affidate al professionista, cit., 728.
[34]  STASI, Il notaio e la vendita diretta del debitore, in Not, 2023, 639 ss.
[35]  Presentato al Senato della Repubblica dal Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia in data 9 gennaio 2020.
[36]  D’ALONZO, La vendita dell’immobile pignorato da parte del debitore. Prassi correnti e prospettive di riforma, cit., per il quale il d.d.l. prospetta una vendita del bene pignorato realizzata al di fuori del subprocedimento di vendita, questo inteso come procedimento aperto al mercato in funzione della simulazione della gara. Il d.d.l. fa, infatti, riferimento alla stipula di un atto di trasferimento (art. 8, lett. b, n. 5), al prezzo dell’offerta che va fissato sulla base del valore di mercato dell’immobile (art. 8, lett. b, nn. 1 e 2). Inoltre, il giudice potrebbe comunque autorizzare la vendita anche in caso di opposizioni, purché ritenga probabile il ricavo di un guadagno maggiore (art. 8, lett. b, n. 6) e deve provvedere ai sensi dell’art. 569  c.p.c. qualora il bene non sia stato venduto o l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine assegnato (art. 8, lett. b, n. 8).
[37]  DE PROPRIS, Vendita diretta, cit., 712.
[38]  TEDOLDI, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, in Giustiziainsieme.it, 2021.
[39]  La legge delega, infatti, prevede che l’offerta pervenuta debba essere sempre pubblicizzata per garantirne la competizione con eventuali altre, solo così potendosi ottenere la vendita ad un prezzo di mercato.
[40]  FINOCCHIARO, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione, cit., 405.
[41]  VINCRE, Le nuove norme sul processo esecutivo e sull’esecuzione indiretta, cit., 725 sostiene che, riguardo alla liberazione anticipata dell’immobile da parte del debitore, il legislatore abbia deciso di “non esercitare la delega”.
[42]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 485.
[43]  FINOCCHIARO, Pignoramenti: sì al debitore esecutato per la vendita forzata dell’immobile, in La Riforma del Processo Civile: commento alla legge n. 206 del 26 novembre 2021  , in Guida dir., 2022, 186 ss.
[44]  In questo senso, si veda anche SSALETTI, La “vendita diretta”, cit., 485.
[45]  C. Cost., 12-4-2005, n. 149 , in GiC., 2005, 1215; C. Cost., 8-6-1987, n. 218 , in FI, 1988, I, 3560.
[46]  TEDOLDI, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, in Giustiziainsieme.it, 2021.
[47]  TTERMITE, Il processo esecutivo, cit., 456 fa, però, notare come questo nuovo istituto potrebbe condurre anche all’allungamento dei tempi processuali o alla perpetrazione di frodi verso i creditori. La stessa Relazione illustrativa, infatti, precisa che: «L’introduzione di un meccanismo di vente privée può favorire una liquidazione ‘virtuosa’ e rapida attraverso la collaborazione del debitore o, al contrario, costituire mezzo per allungare infruttuosamente i tempi processuali o volto a perpetrare frodi in danno dei creditori».
[48]  DE GIOIA, Il nuovo codice di procedura civile prima e dopo la riforma, cit., 251.
[49]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 485, che evidenzia altresì come il debitore, in linea con gli interessi dei creditori, abbia la volontà di conseguire una liquidazione virtuosa dell’immobile al fine di estinguere integralmente i suoi debiti.
[50]  FINOCCHIARO, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione, cit., 405.
[51]  La Relazione illustrativa precisa anche come la vendita diretta depotenzi l’iniziativa dilatoria del debitore poiché, in assenza di opposizioni, l’espletamento della vendita, senza che ad esso corrisponda il versamento del prezzo, può comportare al massimo un rallentamento della procedura di 4 o 5 mesi.
[52]  FARINA, La vendita, cit., 382.
[53]  VINCRE, Le nuove norme sul processo esecutivo e sull’esecuzione indiretta, cit., 727, fa, però, notare come nel nostro ordinamento già esistano istituti simili alla vendita diretta (come, ad esempio, quello delineato dall’art. 52 , comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.p.r. 29-9-1973, n. 602 , nell’ambito del processo tributario, e la pratica di saldo e stralcio usata quale metodo stragiudiziale). FABBRANI, Le vendite dei beni pignorati, in Inexecutivis.it, 2023, riferisce anche dei procedimenti di “vendita condizionata” e “vendita contestuale”. Questi procedimenti, però, presentano caratteristiche differenti dalla vendita diretta qui analizzata, sicché qualsivoglia tipo di paragone deve essere ben ponderato.
[54]  FARINA, La vendita, cit., 377 espone come nella conversione del pignoramento – istituto modificato dal d.l. 14-12-2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla l. 11-2-2019, n. 12  – v’è l’obbligo del creditore di notificare al debitore – e di depositare in cancelleria almeno 30 giorni prima dell’udienza – l’atto con cui precisa il proprio credito residuo, per permettere l’apertura di eventuali trattative tra i creditori insoddisfatti e l’esecutato. In mancanza di questo atto, l’importo del credito resta quello stabilito nell’atto di precetto. Per una conoscenza più approfondita dell’argomento si vedano Cass. civ., 13-1-2020, n. 41; TARZIA, La conversione del pignoramento con versamento rateale, in RDPr, 1976, 436 ss.; CRIVELLI, Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento, in REF, 2018, 308 ss.
[55]  SALETTI, La “vendita diretta”, cit., 491.
[56]  Per Cass. civ., 23-2-2010, n. 4344 , «l’individuazione della nozione di ‘giusto prezzo’ presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l’aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato)».
[57]  FARINA, La vendita, cit., 381.
[58]  TEDOLDI, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, cit.; nello stesso senso anche IdD., Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia, Pisa, 2021, 88 ss.

 

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