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9057785 – stamp confiscated

Che succede quando lo stesso immobile è pignorato da un creditore privato che vuole venderlo all’asta ed è anche sequestrato in un procedimento penale?

Hai un immobile di tua proprietà che è stato prima ipotecato e poi pignorato da una banca o da una società finanziaria per un finanziamento non rimborsato. Poi, arriva anche l’Agenzia delle Entrate, con un avviso di accertamento esecutivo per imposte non pagate: l’importo evaso è elevato, è un reato tributario e la Procura dispone il sequestro preventivo di quello stesso immobile, finalizzato alla confisca. In caso di coesistenza di pignoramento e confisca, quale dei due prevale?

Potresti pensare che la questione, vista dal lato del debitore, non è poi così rilevante: si tratta solo di stabilire a chi dovrai consegnare le chiavi, se a un privato oppure allo Stato. Ma a ben vedere, questa battaglia tra i creditori privati e il Fisco nasconde un importante aspetto: che succede se tu sai che è in arrivo un provvedimento di sequestro e, per mettere al riparo i tuoi beni dalla confisca, che te li toglierebbe definitivamente, ti metti d’accordo con un creditore compiacente che iscrive il pignoramento? Sarà lui ad apprendere l’immobile, o un soggetto compiacente che lo compra all’asta giudiziaria. La parte pubblica, in questo caso l’Erario, vince sempre e comunque, o deve soggiacere al passaggio di proprietà che si è realizzato?

La furbizia umana non è nata ieri e la legge neppure: ci sono norme apposite per dirimere questi contrasti. Ma per stabilire tra pignoramento e confisca quale dei due prevale bisogna ricorrere ad un criterio certo e inoppugnabile, perché a livello civile – e tali sono gli effetti sul patrimonio delle condanne penali – si combatte ad armi pari: così, detto in breve, vince chi ha trascritto per primo il proprio atto nei pubblici registri immobiliari.

Così se il privato è stato più rapido riesce a prevalere sullo Stato. La legge fa salva la tutela dei creditori privati che agiscono «in buona fede». E qui le possibilità di frode si riaprono, perché la buona fede si presume fino a prova contraria e non è facile dimostrare che un creditore privato sia in combutta con il debitore ed abbia creato un titolo esecutivo artificioso per salvarlo dalla confisca dei suoi beni.

Pignoramento: cos’è e come funziona

Il

pignoramento è un vincolo giuridico sui beni del debitore, che viene intimato ad astenersi da qualunque atto idoneo a sottrarli alla garanzia del credito non pagato e divenuto esecutivo, come una cambiale non onorata, un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza di condanna al pagamento di una somma.

Così, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, non si possono cedere i beni, né vendendoli né donandoli. La cessione sarebbe inefficace proprio nei riguardi del creditore procedente, che può reagire giudizialmente per recuperare i beni anche da chi li ha nel frattempo acquistati in presenza del vincolo.

Il pignoramento serve proprio ad evitare che il debitore si disfi artificiosamente dei propri averi per risultare nullatenente e lasciare così il creditore insoddisfatto. Per questo, l’atto di pignoramento che riguarda beni immobili viene trascritto nei pubblici registri immobiliari, in modo da consentire la sua conoscibilità a tutti.

Sequestro e confisca: quali rapporti

In ambito penale, come quando viene commesso un

reato tributario per evasione fiscale, superando le nuove soglie di punibilità penale, o un reato contro la Pubblica Amministrazione come la corruzione, il pubblico ministero che ha ricevuto la notizia di reato dalla Guardia di Finanza, dall’Agenzia delle Entrate o da un’altra agenzia fiscale, come quella delle Dogane, dispone il sequestro preventivo sui beni patrimoniali dell’indagato.

Il sequestro preventivo è un vincolo cautelare finalizzato alla successiva confisca dei beni, che interverrà in caso di sentenza di condanna dell’imputato. Il sequestro e la confisca possono realizzarsi non soltanto sui beni che costituiscono direttamente il prodotto o il prezzo del reato, come le cose illecitamente acquisite, ma anche per equivalente cioè sul valore corrispondente al profitto ottenuto. Del resto, il denaro è fungibile e i proventi illecitamente ottenuti possono servire per acquistare beni immobili, o attività commerciali, che sarebbe ingiusto lasciare nella disponibilità dell’autore del reato; la condanna che lo riconosce tale sarebbe quasi una beffa se non gli richiedesse indietro il maltolto.

Il sequestro preventivo serve ad anticipare nel tempo gli effetti della confisca che, vista la lunghezza dei processi penali, potrebbe intervenire a distanza di molti anni, ormai senza più possibilità di recuperare i beni. In questo modo, ad esempio, diventa possibile anche sequestrare la casa per evasione fiscale.

Pignoramento e confisca sul medesimo immobile

Come abbiamo visto, il pignoramento e la confisca – ed il sequestro che ad essa è preordinato – hanno natura differente, ma finalità parzialmente coincidenti: entrambi gli istituti tendono ad impedire la dispersione dei beni patrimoniali da parte del debitore, o dell’imputato, e perciò spesso vengono applicati sul medesimo immobile quando coesistono creditori privati e pubblici che vantano i loro diritti nei confronti del medesimo proprietario.

In questi casi, possono sorgere conflitti se, in fase di vendita giudiziaria, l’immobile pignorato – ma anche contemporaneamente sequestrato – viene acquistato da un soggetto estraneo. Cosa succede se nel frattempo arriva la confisca o se durante la procedura di esecuzione forzata già intrapresa interviene un sequestro disposto dalla Procura per un reato commesso prima?

La Corte di Cassazione, con una nuova e dirompente sentenza [1], ha risposto a questa impegnativa domanda, affermando che la confisca è inefficace nei confronti del creditore pignorante e dell’aggiudicatario del bene se essi sono estranei alla vicenda penale che coinvolge l’imputato e proprietario dell’immobile; costoro devono ritenersi, fino a prova contraria, in buona fede e hanno diritto a conseguire la proprietà del bene, lasciando lo Stato a bocca asciutta.

L’essenziale per ottenere questo risultato – che lascia il bene a chi se lo è aggiudicato all’asta – è che il pignoramento sia stato trascritto nei registri immobiliari prima rispetto al sequestro ed alla confisca. Infatti, il Codice civile stabilisce espressamente [2] che non hanno effetto contro il creditore pignorante, e di coloro che intervengono nell’esecuzione immobiliare, «gli atti che importano vincoli di indisponibilità», come appunto la confisca e il sequestro ad esso preordinato, a meno che non siano stati trascritti prima del pignoramento. Così vince chi è più veloce e riesce ad eseguire in modo più rapido le formalità previste a suo carico e nel suo interesse.

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