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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 102/2024 del 27-01-2024

R.G. n. 1677/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1677/2020 R.G., promossa da ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'Avv.  #### ATTORI contro ### S.P.A. (C.F. ###) quale mandataria di ### S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. 
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2023, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. 
Registrato il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00
MOTIVAZIONE IN FATTO E ### In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del 15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice. 
Ciò posto, la parte attrice domanda dichiararsi la nullità del mutuo fondiario concluso il ### con la ### S.p.A. e del precetto che su quello si fonda recante la data del 16.04.2020 e inerente a importo di 102.009,74 ### per una pluralità di motivi da valutarsi separatamente. 
In primo luogo, gli attori affermano la nullità della procura che ### ha rilasciato a ### S.p.A. ai fini dell'emissione del precetto opposto, in quanto avrebbe oggetto indeterminabile, non potendosi utilizzare espressioni generiche come “credito anomalo” o “credito in default” e altre affini. 
Il motivo è infondato. 
Dalla lettura della procura speciale contestata, la quale è puntualmente richiamata nel precetto opposto (cfr. all.ti 2 e 3 fasc. convenuta), si desume che la stessa è stata conferita da ### S.r.l. a ### S.p.A. per la riscossione dei propri crediti aventi i caratteri descritti nella procura, tra cui i crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione e si dà atto che la procura è rilasciata in attuazione del contratto di servicing concluso tra le parti stesse il ###. 
Pertanto, tenuto conto anche dei puntuali poteri riconosciuti nella procura suddetta, l'oggetto di essa va ritenuto determinabile, sicché non sussiste la nullità lamentata dagli attori. 
La parte attrice contesta che il credito oggetto del precetto e derivante dal mutuo fondiario sopra richiamato sia nella titolarità della creditrice convenuta, in quanto, essendo stato il credito oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, non è stata dimostrata l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese come prescritto dalla normativa predetta, ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00 elemento da ritenersi necessario unitamente alla pubblicazione dell'avviso della cessione in G.U. ai fini della legittimazione attiva del cessionario. 
In particolare, allega la parte attrice che “non può, ai fini della prova di rituale cessione del credito azionato in sede esecutiva - considerarsi sufficiente l'esibizione della sola inserzione nella ### dell'avvenuta cessione (come nel caso di specie), poiché "la pubblicazione nella ### nella disciplina speciale delle cessioni in blocco tra banche costituisce il primo dei due adempimenti pubblicitari che sostituiscono la notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., essendo essenziale anche la iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge 130/90”, che “non è possibile prescindere dal dettato testuale dell'art. 58 del TUB comma 2, come novellato per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, inserito dall'art. 2 comma 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) il quale prevede che "la banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della Repubblica Italiana. ### d'### può stabilire forme integrative di pubblicità". Il tenore letterale della norma suddetta, anche ove si ravissasse la contestata ipotesi di cessione di un credito cartolarizzato, rende necessaria la ricorrenza di entrambi i requisiti, sia dell'iscrizione nel Registro delle ### che della pubblicazione in GU in quanto richiesti cumulativamente e non previsti in via alternativa”, specificando altresì che “Né pare condivisibile sostenere che l'iscrizione nel registro delle imprese sarebbe stata effettuata come da indicazione dell'anagrafe, in quanto cosa diversa è l'iscrizione della società nel Registro delle imprese rispetto all'iscrizione del contratto di avvenuta cessione del credito nel relativo registro, non avendo mai provveduto parte opposta a produrre il contratto di cessione specificando l'avvenuta iscrizione di quest'ultimo presso il registro delle Imprese”, concludendo che “### stregua dei principi di diritto sopra richiamati, che applicano la normativa vigente, deve concludersi nel senso che l'iscrizione nel registro delle ### di cui il cessionario è onerato si riferisce al contratto di cessione dei crediti e non all'iscrizione della ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00 società medesima nel relativo registro. Pertanto difetta anche per questo motivo la legittimazione attiva della controparte, con ogni pronuncia conseguente”. 
Il motivo articolato da parte attrice è infondato. 
Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 385/1993 “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della Repubblica italiana. ### d'### può stabilire forme integrative di pubblicità” e il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. 
Dunque, come si evince dalle disposizioni richiamate, la pubblicazione dell'avviso della cessione in G.U. e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese costituiscono adempimenti richiesti ai soli effetti dell'art. 1264 ossia per attribuire effetto liberatorio all'eventuale pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente a seguito della cessione del credito. 
Gli adempimenti descritti non rilevano pertanto ai fini della assunzione della titolarità del credito ad opera del cessionario, né per l'efficacia della cessione tra il cedente e il ceduto, come evidenziato altresì nell'ordinanza del 14.03.2021 di rigetto dell'istanza di sospensione proposta da parte attrice. 
Deve rilevarsi che in citazione la parte attrice non ha contestato con allegazioni specifiche l'esistenza della cessione né che il credito azionato rientri nell'oggetto della cessione, avendo solo mosso in modo specifico la contestazione in ordine alla mancanza dell'adempimento dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, deducendone il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per inefficacia della cessione stessa. 
Né ulteriori contestazioni su tale questione sono state mosse da parte attrice con la prima memoria istruttoria. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il motivo di opposizione proposto dall'attrice in citazione è infondato e va respinto.  ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00
A questo punto, va rilevato che con la comparsa conclusionale la parte attrice ha ampliato l'originaria contestazione, deducendo che non vi è prova che la cessione dedotta dalla convenuta concernesse anche il credito riferibile all'attrice. 
Tuttavia, trattandosi di contestazione mossa per la prima volta con la comparsa conclusionale dalla parte attrice, la stessa va dichiarata inammissibile ai fini del presente giudizio, posto che la comparsa conclusionale non può contenere domande ed eccezioni nuove, stante anche l'evidente esigenza di consentire il contraddittorio alla parte convenuta (cfr. Cass. Civ.  5478/2006). 
In ragione dei rilievi svolti, la contestazione nuova proposta per la prima volta dall'attrice con la comparsa conclusionale non sarà considerata ai fini della presente decisione. 
Venendo alle ulteriori contestazioni mosse dagli attori, questi contestano l'idoneità del mutuo fondiario azionato dalla convenuta a costituire un titolo esecutivo, in quanto la somma mutuata è stata restituita dai mutuatari al fine di costituire un pegno irregolare in favore della banca con svincolo delle somme solo con l'adempimento delle obbligazioni ivi descritte. 
Il motivo è infondato. 
In punto di diritto, si deve rilevare che secondo la giurisprudenza costante il contratto di mutuo può ritenersi perfezionato, quale contratto reale, solo con la consegna della cosa mutuata. 
Nondimeno, è ormai consolidato l'orientamento per cui non può reputarsi idonea a perfezionare il contratto di mutuo soltanto la consegna in termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, dovendosi ritenere, invece, che sia sufficiente che quest'ultimo acquisisca la disponibilità giuridica del denaro stesso.  ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00
In questo senso, alla consegna materiale del denaro viene equiparata l'attribuzione della disponibilità giuridica di esso in capo al mutuatario, con perdita di disponibilità delle somme da parte del soggetto mutuante. 
Coerentemente con queste affermazioni, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui "al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (Cass. civ. n. 17194/2015). 
Ciò posto, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo azionato, si dà atto che l'importo oggetto di finanziamento viene erogato ai mutuatari odierni attori i quali hanno rilasciato quietanza di pagamento alla banca (cfr. all. 1 fasc. attori). 
Si stabilisce altresì che i mutuatari, mediante l'importo ricevuto, costituiscono un pegno irregolare infruttifero a garanzia dell'adempimento di una pluralità di obbligazioni specificamente descritte nell'articolo richiamato. 
Ciò chiarito, appare evidente che la somma mutuata è entrata nella disponibilità giuridica dei mutuatari non solo in quanto non solo questi hanno dichiarato nel contratto di avere ricevuto l'importo, dando quietanza alla banca, ma anche in ragione della considerazione che solo presupponendo la disponibilità giuridica della somma mutuata in capo ai mutuatari assume significato l'atto di costituzione del pegno irregolare sulla somma mutuata, atto che presuppone la disponibilità giuridica di essa in capo ai mutuatari, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di deposito cauzionale costituito a mezzo della somma mutuata, atto che ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00 parimenti presuppone la disponibilità giuridica dell'importo posto in cauzione (cfr. Cass. Civ. n. 25632/2017). 
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato e va respinto. 
Infine, gli attori eccepiscono la nullità del mutuo azionato dalla convenuta in quanto sarebbe stato concluso in violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB. 
Il motivo è infondato. 
Sul punto è sufficiente osservare che la Suprema Corte ha escluso che il contratto di mutuo fondiario, che supera il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 richiamato sia nullo, evidenziando che “il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'### di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale"” (Cass. Civ. S.U. n. ###/2022). 
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la nullità dedotta dagli attori è infondata già in prospettazione, in quanto l'eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario non comporterebbe comunque la nullità dello stesso. 
Il rigetto della domanda attorea di nullità del mutuo azionato dalla convenuta importa il conseguente rigetto delle domande di nullità dell'ipoteca e delle fideiussioni costituite con il contratto di mutuo impugnato e della domanda di ripetizione delle somme pagate in conseguenza del mutuo, trattandosi di domande che presuppongono la fondatezza di quella di nullità del mutuo. 
In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte in quanto infondate.  ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00
Ciò comporta il rigetto della domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c., presupponendo questa l'accertamento dell'inesistenza in capo al convenuto del diritto di credito in base al quale si è proceduto a esecuzione ovvero a iscrizione di ipoteca, stante la sussistenza del diritto di credito azionato dalla convenuta. 
Il rigetto delle domande attoree importa l'assorbimento delle domande proposte dalla convenuta in via subordinata. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1677/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze proposte dagli attori; 2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 12.000,00 ### a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge. 
Grosseto, 26.01.2024 IL GIUDICE Dott. ### il: 16/02/2024 n.349/2024 importo 200,00

 

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