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A partire dal 19 novembre le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, potranno richiedere il credito d’imposta spettante per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha ufficializzato le data dopo che la misura agevolativa bonus imprese editrici è stata notificata alla Commissione europea. Commissione che in data 4 luglio ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.

L’ agevolazione spetta in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n.

350. Al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

In fase di compilazione della domanda bisogna prestare la massima attenzione rispetto alla spese escluse dal bonus. Vediamo quali sono gli errori da evitare.

Il bonus per le case editrici di quotidiani e periodici

Il bonus imprese editrici è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Sono ammesse al beneficio le imprese con i seguenti requisiti:

  • sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
  • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  • non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Domande dal 19 novembre

Le domande possono essere presentate entro i seguenti termini:

  • per l’anno 2024, dalle ore 10.00 del 19 novembre 2024 alle ore 17.00 del 19 dicembre 2024;
  • per l’anno 2025, dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2025 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2025.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)” oppure “Credito di imposta carta 2025 (spese sostenute nell’anno 2024)”.

Per istruzioni sulla compilazione della domanda si potrà consultare il manuale utente aggiornato non appena disponibile.

Bonus quotidiani e periodici imprese editrici. Calcolo credito d’imposta e spese escluse

Sul portale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è messo nero su bianco che:

Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le spese escluse dal bonus case editrici

Nei fatti, non rientrano nel bonus imprese editrici le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

  • quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
  • i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
  • i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
  • i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente a incentivarne l’acquisto;
  • i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
  • i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
  • i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
  • le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
  •  i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
  • i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  • i prodotti editoriali pornografici.

Dunque, in fase di compilazione della domanda del bonus carta imprese editrici è bene fare attenzione alle suddette esclusioni.

Riassumendo…

  • Dal 19 novembre è possibile richiedere il bonus carta imprese editrici per le spese 2023;
  • il credito d’imposta può essere richiesto dalle imprese con codice ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • alcuni prodotti editoriali non rientrano nel bonus;
  • per esempio sono escluse le spese per carta destinate a pubblicazioni non tradizionali, come quelle gratuite o vendute per corrispondenza, ecc.

 

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