Videocorso del: 08 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 225568 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Legittima la presunzione di ricavi in nero in presenza di un saldo di cassa negativo. Una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività (almeno) equivalente al disavanzo.
Con la risposta a interpello 186/2024 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso delle modalità di restituzione dell’IRAP versata in eccesso, nel particolare caso di rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza passata in giudicato. In particolare, nel caso di specie, un contribuente soggetto a IRAP è risultato vincitore in un procedimento contro un ex dipendente di livello dirigenziale, il quale è stato condannato alla restituzione di somme percepite indebitamente negli anni dal 2002 al 2011 ….
Va annullata la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione se il socio non ha poteri di amministrazione né è legittimato a presentare la dichiarazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35984 del 26 settembre 2024, ha accolto il ricorso di un imputato, titolare di una quota all’interno di una srl, ma privo di qualunque ruolo decisionale, incluso quello di liquidatore.
Con la risposta a interpello 186/2024 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso delle modalità di restituzione dell’IRAP versata in eccesso, nel particolare caso di rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza passata in giudicato. In particolare, nel caso di specie, un contribuente soggetto a IRAP è risultato vincitore in un procedimento contro un ex dipendente di livello dirigenziale, il quale è stato condannato alla restituzione di somme percepite indebitamente negli anni dal 2002 al 2011 ….
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 4 settembre 2024 con cui definisce, in attuazione del DM 03/07/2024, le modalità e i termini per l’invio delle istanze di agevolazione relative all’IPCEI Salute 1 (Med4Cure), nonché la modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi. Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI sono destinati . 194.631.620,72.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato oggi al Consiglio Competitività dell’Unione Europea, a Bruxelles. Nel suo intervento, il ministro ha presentato ai colleghi europei le linee guida della proposta italiana per una nuova politica industriale europea, in linea con le indicazioni del report Draghi, che sarà formulata in un non-paper’ con gli altri Paesi che condividono i contenuti della proposta italiana.
Illegittimo il sequestro sui conti e sui beni del manager per la frode della società per mancanza del periculum in mora qualora gli atti di disinvestimenti risalgano a diversi anni prima, i proventi ricavati siano confluiti sul suo conto corrente personale e lo stesso disponga di altre somme di ingente importo e di altri beni che depongono per la sua solvibilità. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35339 del 20 settembre 2024, ha accolto il ricorso dell’amministratore di alcune società.
Nella seduta del 24 settembre 2024 delle commissioni Finanze e Bilancio del Senato, il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha forniti alcuni chiarimenti in merito all’ambito soggettivo del bonus Natale di 100 euro, previsto dall’emendamento del Governo al decreto Omnibus. Le Commissioni Finanze e Bilancio del Senato, nella seduta pomeridiana del 24 settembre 2024, hanno iniziato la votazione degli emendamenti al decreto Omnibus (DL 113/2024).
Con la sentenza n. 7657 del 21/03/2024, la Corte di cassazione ha affermato che: la mancata trasmissione della comunicazione all’ENEA che il contribuente deve trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori per i quali si intende fruire della detrazione prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica (ecobonus) non determina la decadenza dall’agevolazione. In merito alla questione se l’omissione della comunicazione ad ENEA dovesse essere considerata come causa di decadenza dell’Ecobonus, la giurisprudenza è stata contrastante: alcune sentenze hanno sostenuto la perdita della detrazione: oltre alla Cass. ord, n. 34151/2022, anche la CTP di Novara (sent. n.24/2/17 del 6 febbraio 2017) e la CTI di Trento (sent. n.20/1/21 del 15 febbraio 2021) altre sentenze sono state contrarie, dando più importanza alla sostanza piuttosto che alla forma: tra di esse, la CTR di Milano (sent. n. 853/19/15 del 10 marzo 2015, n. 2181/19/18, n. 5330/9/18 del 5 dicembre 2018), la CTP di Lecce (sent. n.179/01/2018) e la CTR della Toscana (sent. n. 790/5/2020 del 3 novembre 2020).
Con il Provv. n. 367923 del 25/09/2024, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’Allegato A del DM 11 novembre 2020 che individuava i criteri, i termini e le modalità con cui il Ministero dell’Interno fornisce all’Agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti o di locazioni brevi, effettuate ai sensi dell’art. 109 comma 3 del TULPS. Il provvedimento (emesso in attuazione dell’art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 11 novembre 2020) modifica l’Allegato A del citato DM, che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati, di cui all’art. 109 comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate.
Con una nota pubblicata sul proprio sito, l’ANC ha reso nota la presentazione di un emendamento al DL n. 113/2024 (Decreto Omnibus) riguardante il concordato preventivo biennale, che segue le numerose modifiche che hanno interessato la normativa del nuovo strumento di compliance, fa sì che il termine del 31 ottobre per l’adesione da parte dei contribuenti coinvolti sia assolutamente inadeguato. La normativa di riferimento L’art. 4 del D.lgs. 108/2024 ha sostituito l’art. 9, c. 3, del D.lgs. 13/2024, modificando i termini di adesione all’istituto del concordato preventivo biennale (CPB).
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