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Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno fornito chiarimenti significativi in tema di sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti di separazione o divorzio

La vicenda sottesa e la questione giuridica

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La sentenza in esame (n. 12946 del 13/05/2024 sotto allegata) riguarda, in particolare, un procedimento di revisione delle condizioni relative al contributo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, stabilito nel giudizio divorzile.

La questione principale riguardava proprio il fatto “se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742 del 1969 e 92, primo comma, dell’ord. giud.; soluzione condizionata dal significato da annettere alla locuzione “cause civili relative ad alimenti” prevista da tale seconda norma quanto agli affari civili da trattare in periodo feriale, perché sottratti alla sospensione dei termini tali procedimenti rientrassero nella sospensione feriale dei termini processuali”.

Contesto normativo e giurisprudenziale

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La sospensione feriale dei termini processuali è disciplinata dall’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, che prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Tuttavia, vi sono eccezioni a tale regola, specialmente in materia di famiglia, dove l’urgenza delle questioni trattate può richiedere una doverosa deroga alla sospensione.

La deroga alla sospensione feriale: il punto della Cassazione

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La Corte di cassazione ha stabilito che, in linea generale ed in coerenza con l’indirizzo tradizionale, i giudizi o i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali.

Tuttavia, la Corte ha avuto modo di precisare che tale sospensione non si applica se viene emesso un decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia nel presupposto che la ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Il concetto di “grave pregiudizio” è centrale in questa valutazione. La Corte ha indicato che il pregiudizio deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico o potenziale. Ad esempio, potrebbe trattarsi di situazioni in cui il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento potrebbe mettere a rischio la sussistenza economica del coniuge beneficiario o dei figli.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che la richiesta di deroga deve essere presentata tempestivamente, preferibilmente prima dell’inizio del periodo di sospensione feriale, per consentire al giudice di valutare adeguatamente la situazione e adottare le misure necessarie.

Così, con la sentenza (sotto allegata) le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su questione oggetto di contrasto – hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia (art. 92 Ord. Giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti».

La Corte, dunque, ha avuto modo di precisare che la sospensione feriale dei termini non si applica se viene emesso un decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia, motivata dal presupposto che la ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Implicazioni pratiche e conclusioni

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La sentenza ha importanti implicazioni pratiche per gli avvocati e le parti coinvolte in procedimenti di separazione e divorzio.

In particolare, gli avvocati – qualora ritengano che la ritardata trattazione possa causare grave pregiudizio ai loro assistiti – hanno la possibilità di richiedere un decreto di urgenza per evitare la sospensione feriale dei termini processuali.

È fondamentale che gli avvocati preparino, in tali casi, una documentazione dettagliata e convincente per supportare la richiesta di urgenza, evidenziando gli elementi concreti che dimostrano il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla sospensione del procedimento.

In conclusione, la sentenza n. 12759/2024 rappresenta un importante chiarimento sulla sospensione feriale dei termini processuali nelle cause di mantenimento e assegno divorzile.

La possibilità di derogare alla sospensione feriale mediante un decreto di urgenza offre una tutela aggiuntiva alle parti che potrebbero subire gravi pregiudizi dalla ritardata trattazione delle loro controversie.

Avv. Francesco Pace

Studio Legale Cataldi sede di Roma

studiolegalecataldiroma@gmail.com


Scarica pdf Cass. n. 12946/2024

Foto: 123rf.com

 

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