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La Legge di bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale contiene diversi punti che hanno a che fare con la scuola e l’istruzione pubblica: tra le novità introdotte con i provvedimenti legislativi di fine anno figura l’indennità di vacanza contrattuale che verrà finanziata ai precari nella misura del 5,78% in più dal mese di gennaio, mentre tutto il personale di ruolo l’ha ricevuta a dicembre in un’unica soluzione, in media con assegno del valore di 800-1.000 euro che copre tutto il 2024 come anticipo.

“Ricordiamo che l’Anief ha previsto un’azione legale per questo tema – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ribadiamo che interverremo sul Decreto Milleproroghe per prorogare l’organico aggiuntivo, in maniera successiva. Ancora, tra le misure vi sono 39 milioni di euro stanziati per la formazione del personale Ata e altri 49 milioni di euro per finanziare i tutor docenti anti-dispersione. A proposito di quest’ultimo argomento, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha detto che sono stati nominati il 98% dei tutor e il 95% degli orientatori e di questo ne prendiamo atto”.

Rispetto al maxi-emendamento, ricordiamo che rispetto alle norme approvate l’Anief ha chiesto nei prossimi provvedimenti utili di estendere per tutta la durata del PNRR l’organico aggiuntivo e di potenziarlo, di prevedere il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria e una finestra senza penalizzazione max a 63 anni di vecchiaia per il personale scolastico, di adeguare organici odi fatto a organico di diritto su posti di sostegno in deroga e di assumere nello Stato gli assistenti all’autonomia e comunicazione, e insieme a #UDIR di ripristinare i 25 milioni di euro ancora congelati al FUN.

LA LEGGE DI BILANCIO

Il testo del disegno di legge

Indennità di vacanza contrattuale – Art. 1, commi 26 e 27.

26. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 5, il terzo periodo e’ sostituito dal

seguente: « Al predetto personale continua ad essere corrisposta la

differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a

quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa,

e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come

assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti

economici a qualsiasi titolo conseguiti »;

b) all’articolo 6, comma 6, il primo periodo e’ sostituito dal

seguente: « Al personale civile e militare della CRI e quindi

dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da

altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno

ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a

qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento

economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e

accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del

corrispondente personale dell’amministrazione ricevente ».

27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al

primo periodo dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre

2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia’ previsto

dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,

di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e di 5.000 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2025. Gli importi di cui al primo

periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) di cui al

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire

l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter,

lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

✅️156

Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 »;

b) all’articolo 10, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Nel caso in cui l’evento si è verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».

 

✅️157

Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) , liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

 

✅️158

Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l’applicazione della tabella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

 

✅️159

Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) , liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

 

✅️160

Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l’applicazione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

 

✅️161

L’applicazione dei commi da 157 a 160 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla Cassa per la pensione ai sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

 

✅️162

Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.».

 

✅️163

All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) , della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) , i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.”.

 

✅️164

Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

 

✅️165

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) , i medici nei ruoli dell’INPS e dell’INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

 

✅️210

Al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025.

 

✅️211

Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall’anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da a) a h) . A valere sulle risorse di cui al primo periodo, sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.».

 

✅️212

A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i commi 179 e 180 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 254 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

✅️213

Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

 

✅️214

L’utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213 è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d) , e) , f) , g) e h) e acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213.

 

✅️215

A decorrere dall’anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

 

✅️326

All’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:

« 4-bis.2 I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ».

 

✅️327

Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l’anno 2024.

 

✅️328

Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata, per l’anno scolastico 2024/2025, la spesa di 3.333.000 euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per l’anno 2025.

 

✅️329

Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l’anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro.

 

✅️330

Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all’articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in un’apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) .

 

✅️331

In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b) del comma 2, dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020;

b) quanto a 8,6 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;

c) quanto a 2,8 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

 

✅️332

Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 700.000 euro per l’anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

 

✅️496

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l’anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l’anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l’anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l’anno 2028, a euro 725.923.000 per l’anno 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali » e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l’anno 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 milioni di euro per l’anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione « Asili nido » approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica » approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494.

 

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