Quale trattamento fiscale va riservato ai contributi erogati dal
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai membri
delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
costituite in forma di enti non commerciali, secondo quanto
previsto dall’articolo 31 del d.Lgs. n. 199/2021?
Contributi GSE ai membri CER: quale trattamento fiscale si
applica?
A rispondere alla domanda è l’Agenzia delle
Entrate, con la
risoluzione del 22 luglio 2024, n. 37/E, sul quesito
di un Ente del Terzo Settore che ha chiesto appunto
chiarimenti sulla rilevanza fiscale degli
incentivi ricevuti dal GSE e distribuiti ai membri della
CER. Questi incentivi comprendono la “Tariffa premio” e il
“contributo ARERA”, calcolati sull’energia condivisa. Secondo
l’Associazione, tali somme non rappresentano profitti finanziari,
ma benefici economici distribuiti ai membri in base all’energia
autoconsumata.
In particolare secondo l’Associazione, gli incentivi erogati dal
GSE e redistribuiti ai membri della CER andrebbero valutati
fiscalmente in base alla natura del soggetto
ricevente:
- se i membri sono persone fisiche, le somme non sono rilevanti
ai fini reddituali; - se i membri sono imprese, le somme concorrono a formare il
reddito d’impresa.
Inoltre, l’Associazione sottolinea che tali somme non
costituiscono utili per la CER, poiché sono incassate per conto dei
membri che hanno dato mandato alla CER per la gestione della
configurazione di autoconsumo. L’attività di condivisione di
energia rinnovabile, rientrante tra quelle di interesse
generale del Terzo Settore, non configura un profitto
finanziario ma un esercizio di utilità sociale.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere, il Fisco ha ricordato che ai sensi dell’articolo
31 del d.Lgs. 199/2021, l’obiettivo principale delle CER è fornire
benefici ambientali, economici o sociali ai membri o alle aree
locali, escludendo la realizzazione di profitti
finanziari.
Questo il testo della disposizione:
«I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché
siano rispettati i seguenti requisiti:
- a) l’obiettivo principale della comunità è quello di
fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la
comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; - b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e
l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a
persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di
diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse
le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli
enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale
nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di
Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate
nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti
per la condivisione di cui al comma 2, lettera a); - c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione
alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività
commerciale e industriale principale; - d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili
è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a
famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che
l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi
le caratteristiche di cui alla lettera b).»
Da questo punto di vista, l’attribuzione degli incentivi ai
membri non costituisce distribuzione di utili.
Per quanto riguarda poi gli Enti del Terzo settore, il Codice di
riferimento (d.Lgs. 117/2017) consente lo svolgimento di attività
di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti
rinnovabili a fini di autoconsumo. Da questo punto di vista, la
restituzione delle somme ai membri della CER non viola il divieto
di distribuzione degli utili, essendo tale attività considerata di
interesse generale.
Inoltre, come già specificato in altri documenti dell’Agenzia in
materia, ovvero la Risoluzione n. 18/E del 2021 e la risposta n.
37/2022, la CER, in qualità di referente, gestisce i rapporti con
il GSE e incassa per conto dei membri gli incentivi relativi alla
quota di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Dal punto di vista fiscale, solo il corrispettivo per la
vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo è
rilevante ai fini della tassazione. Queste somme, se attribuite ai
membri, assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri,
con il trattamento fiscale dipendente dalla loro natura (persone
fisiche o imprese).
Solo l’eccedenza ha rilevanza reddituale
Ne deriva che la soluzione prospettata dall’istante è corretta:
ai sensi dell’articolo 32 del d.Lgs. n. 199/2021, i clienti finali
partecipanti possono demandare alla Comunità la «gestione delle
partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».
In questo contesto, il corrispettivo per la vendita di energia
relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo
istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume
rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e
non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento
fiscale in base alla natura propria del
soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E
del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.
Quindi tali somme sono rilevanti fiscalmente in capo ai singoli
membri in base alla loro natura, rispettando i principi del Terzo
Settore e la normativa vigente.
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