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Successioni, Registro, Bollo: in Gazzetta le novità della delega in vigore dal 1° Gennaio 2025

E’ stato pubblicato in GU il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 rappresenta un passo significativo nella riforma fiscale italiana, mirando a semplificare e razionalizzare una serie di tributi indiretti. Questo decreto legislativo interviene sull’imposta di registro, sull’imposta sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo, nonché su altri tributi indiretti che non rientrano nell’ambito dell’IVA. Le modifiche introdotte mirano a ridurre la complessità del sistema tributario, facilitando così la comprensione e la gestione delle varie imposte per i cittadini e le imprese.
In particolare, il decreto legislativo persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega (legge n. 111/2023), tra cui: la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi; la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro; la semplificazione della disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali nonché la riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le procedure di calcolo e liquidazione delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei trasferimenti d’azienda in ambito familiare e nella tassazione dei trust.

Tra le novità rilevanti:

L’articolo 1 introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, superando l’attuale sistema che prevede la liquidazione della stessa da parte dell’ufficio. A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, l’imposta viene, pertanto, autoliquidata dal contribuente e versata entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. L’ufficio, successivamente, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con
L’articolo 1 introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, a versare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, superando l’attuale sistema che prevede la liquidazione della stessa da parte dell’ufficio.

Non è più necessario allegare gli estratti catastali.

Trust e altri vincoli di destinazione

Tra le novità del D.Lgs. figurano l’introduzione dell’autoliquidazione anche per l’imposta di successione e una disciplina specifica per il trust: in particolare, con riferimento al trust, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, sarà applicata l’aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un’equa tassazione in situazioni d’incertezza sui destinatari finali mentre viene confermata la tassazione “in uscita”, ossia al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai trust non residenti per i beni situati in Italia.
Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari i quali sono chiaramente identificati come i soggetti obbligati a denunciare il trasferimento dei beni a proprio favore.
Questo determina un’importante novità e cioè la possibilità per il disponente di scegliere se l’imposta debba essere determinata all’atto dell’apporto dei beni nel trust o all’atto della loro devoluzione ai beneficiari. Questa flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e può consolidare la certezza del prelievo fiscale.

Trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge

Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare. Resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni (Art.8)

La base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse.

La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario deve essere determinata come segue:
❖in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l’annualità;
❖in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale d’interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l’annualità);
❖in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento.
Come già sopra riportato, nella liquidazione dell’imposta sulle successioni viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta che non è più liquidata dall’ufficio bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Il nuovo c. 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 TUS).

Viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall’ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell’autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell’imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica.
In ordine alla dichiarazione dell’imposta sulle successioni si conferma che la stessa deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.
Viene modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni [c. 1, lett. ee) e ff)].
Gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato (di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d’interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta. Viene ampliata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

Importanti modifiche riguardano anche gli eredi giovani: le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell’asse ereditario.

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